§ 6.3.68 – L.R. 7 febbraio 1994, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1993, n. 9.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:07/02/1994
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. I termini di cui agli articoli 50, 52 e 53 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale
Art. 2.      1. Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, è così modificato


§ 6.3.68 – L.R. 7 febbraio 1994, n. 4. [1]

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1993, n. 9.

(B.U. 9 febbraio 1994, n. 21).

 

Art. 1.

     1. I termini di cui agli articoli 50, 52 e 53 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, è così modificato:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.