§ 6.3.67 - L.R. 5 febbraio 1994, n. 2.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:05/02/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1994 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1994, all'esercizio provvisorio del bilancio entro [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.67 - L.R. 5 febbraio 1994, n. 2. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1994.

(B.U. n. 21 del 9 febbraio 1994).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1994 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1994, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1994 in corso di esame.

     2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001102 - 1001103 - 1001106 - 1011201 - 2132201 - 2222107 - 2233104 - 2233202 - 2323204 - 3132108 - 3313101 - 3313109 - 4211127 - 4331103 - 4331105 - 5122202 - 5122206 - 5123206 - 5151211 - 5223206 - 5234202 e 6122207, nonché per le spese inerenti all'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) e del Quadro Comunitario di sostegno per la Calabria.

     3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1994, annessi al bilancio regionale.

     4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.