§ 6.3.38 - L.R. 15 febbraio 1989, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:15/02/1989
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1989 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1989, all'esercizio provvisorio del bilancio entro [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.38 - L.R. 15 febbraio 1989, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1989 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1989, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1989 in corso di esame.

     2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114 - 2323204 - 3222104 - 4211102 - 6121201 - 6122202 e 6141218 nonché per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) della Calabria.

     3. Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci relativi all'Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1989, annessi al bilancio regionale.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.