§ 6.3.37 - L.R. 29 dicembre 1988, n. 33.
Variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/12/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 2.      1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 3.      1. I fondi assegnati alla Regione per l'esercizio finanziario 1988 - ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 17 - previsti in L. 10.849.924.000 all'articolo 39, primo comma, della legge [...]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dall'art. 10, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 è incrementata di lire 1.000.000.000.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.37 - L.R. 29 dicembre 1988, n. 33. [1]

Variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella «A».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 2.534.889.000, in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella «B».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 2.534.889.000, in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 3.

     1. I fondi assegnati alla Regione per l'esercizio finanziario 1988 - ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 17 - previsti in L. 10.849.924.000 all'articolo 39, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, sono ridotti a L. 10.684.813.000.

     2. La lettera d), di cui al primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, è abrogata.

     3. In conseguenza del disposto di cui ai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a), primo comma, e quella di cui al quarto tratto, secondo comma - del medesimo articolo 39 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 - sono incrementate rispettivamente della stessa somma di L. 534.889.000.

     4. Il terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dall'art. 10, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 è incrementata di lire 1.000.000.000.

     2. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dall'art. 8, sesto comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 è incrementata di lire 300.000.000.

     3. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dall'art. 25, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 è incrementata di lire 3.000.000.000.

     4. Gli stanziamenti di cui ai capitoli 5151205 e 5151206 dello stato di previsione della spesa sono rispettivamente incrementati e ridotti della medesima somma di lire 6.000.000.000.

     5. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 é autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.200.000.000, di cui al capitolo 5223208 della spesa, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     6. Il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 é abrogato.

     7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dall'art. 26, quarto comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 è ridotta di lire 200.000.000.

     8. In conseguenza del disposto di cui ai precedenti terzo, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo, sono corrispettivamente modificate le destinazioni definite dall'art. 21, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15.

     9. Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.