§ 6.3.33 - L.R. 21 dicembre 1987, n. 29.
Prima variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/12/1987
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
Art. 2.     


§ 6.3.33 - L.R. 21 dicembre 1987, n. 29. [1]

Prima variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

 

 

                                IN AUMENTO

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                                   COMPETENZA        CASSA

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Cap. 1004101

Spese per studi, ricerche,

consulenze giuridico-tecniche,

prestazioni professionali e

speciali incarichi. Spese per

la redazione del piano

regionale di sviluppo.             L. 2.000.000.000  2.000.000.000

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Cap. 2211210

Spese per contributi in

annualità agli enti locali

o alle loro associazioni

per favorire l'accesso alla

concessione di mutui da parte

della Cassa DD.PP. relativi ad

opere di interesse regionale

(articolo 3 secondo comma,

L.R. n. 24 del 19/6/86).           L. 1.000.000.000  1.000.000.000

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Cap. 6132104

Spese per la partecipazione

alla formazione del capitale

di fondazione dell'Ente

Autonomo Fiera di Reggio

Calabria, nonché spese per il

funzionamento. (L.R. 4/4/86,

n. 13).                            L.   300.000.000    300.000.000

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               TOTALE              L. 3.300.000.000  3.300.000.000

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                              IN DIMINUZIONE

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                                   COMPETENZA        CASSA

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Cap. 7001101

Fondo occorrente per far

fronte agli oneri derivanti

da provvedimenti legislativi

che si perfezioneranno dopo

l'approvazione del bilancio,

recanti spese di parte

corrente attinenti alle funzioni

normali. (Elenco n. 1).            L. 2.300.000.000  2.300.000.000

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Cap. 7001201

Fondo occorrente per far

fronte agli oneri derivanti

da provvedimenti legislativi

che si perfezioneranno dopo

l'approvazione del bilancio,

recanti spese per

investimenti attinenti alle

funzioni normali. (Elenco n. 3)    L. 1.000.000.000  1.000.000.000

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                  TOTALE           L. 3.300.000.000  3.300.000.000

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     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.