§ 6.3.23 - L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.
Approvazione del rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1972.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:07/01/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1972 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti ed analiticamente indicate nell'allegato «A».
Art. 2.      Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio in lire 29.586.761.100, [...]
Art. 3.      Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio in lire 29.251.159.952 di cui [...]
Art. 4.      Il riepilogo generale delle entrate e delle spese i competenza dell'esercizio finanziario 1972 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:
Art. 5.      I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in L. 4.077.127.322 dei quali nell'esercizio 1972 sono stati riscossi e [...]
Art. 6.      I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in L. 4.253.159.314 dei quali nell'esercizio 1972 sono stati pagati L. [...]
Art. 7.      I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Art. 8.      I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:
Art. 9.      L'avanzo finanziario di amministrazione per l'esercizio 1972 è accertato nella somma di L. 731.185.750 come risulta dai seguenti dati:


§ 6.3.23 - L.R. 7 gennaio 1985, n. 2. [1]

Approvazione del rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1972.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1985).

 

Art. 1.

     Il rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1972 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti ed analiticamente indicate nell'allegato «A».

 

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

 

     Art. 2.

     Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio in lire 29.586.761.100, delle quali lire 29.544.147.416 sono state riscosse e versate e lire 42.613.684 sono rimaste da riscuotere.

 

     Art. 3.

     Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio in lire 29.251.159.952 di cui lire 18.285.165.085 sono state pagate e lire 10.965.994.867 sono rimaste da pagare.

 

     Art. 4.

     Il riepilogo generale delle entrate e delle spese i competenza dell'esercizio finanziario 1972 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

 

Entrate tributarie, entrate per quote di tributi

dello Stato devolute alla Regione entrate extra-

tributarie                                      L. 29.456.512.330

Spese correnti                                  L. 14.126.185.602

                          Differenza            L. 14.330.326.728

Entrate complessive                             L. 29.586.761.100

Spese complessive                               L. 29.251.159.952

                          Differenza            L.    335.601.148

 

 

    ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971 ED ESERCIZI

PRECEDENTI

 

     Art. 5.

     I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in L. 4.077.127.322 dei quali nell'esercizio 1972 sono stati riscossi e versati L. 3.988.712.787. In meno per la parte riconosciuta insussistente la differenza di L. 88.414.535.

 

     Art. 6.

     I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in L. 4.253.159.314 dei quali nell'esercizio 1972 sono stati pagati L. 1.176.903.723 e sono rimasti da pagare L. 2.980.693.920

ed in economia L. 95.561.671.

 

  RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

 

     Art. 7.

     I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell'esercizio 1972

(Art. 2)                                        L.     42.613.684

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli

esercizi precedenti (art. 5)                    L. ______________

 

Residui attivi al 31-12-1973                    L.     42.613.684

 

 

     Art. 8.

     I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate

per la competenza propria dell'esercizio 1972

(Art. 3)                                        L. 10.965.994.867

Somme rimaste da pagare sui residui degli eser-

cizi precedenti (Art. 6)                        L.  2.980.693.920

 

Residui passivi al 31-12-1973                   L. 13.946.688.787

 

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 9.

     L'avanzo finanziario di amministrazione per l'esercizio 1972 è accertato nella somma di L. 731.185.750 come risulta dai seguenti dati:

 

Attivo

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 1972 L.34.139.943.345

 

Totale dell'attivo                               L. 34.139.943.345

Passivo

Spese per l'esercizio finanziario 1972           L. 33.408.757.595

 

Totale del passivo                               L. 33.408.757.595

 

Avanzo  finanziario  di  amministrazione  al

31-12-1973 (esercizio 1972)                      L.    731.185.750

Totale a pareggio dell'attivo                    L. 34.139.943.345

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.