§ 6.3.20 - L.R. 27 dicembre 1983, n. 27.
Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1983.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/12/1983
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione  dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 3.      Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposte a norma degli artt. 2, 1° comma, 3, 10, 11, 22, 39 e 40 terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge [...]
Art. 4.      Le destinazioni disposte - a norma dell'art. 27 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) per le iniziative di cui alle lettere a), e) e d) per l'esercizio finanziario 1983 [...]
Art. 5.      Per le iniziative previste dal primo comma dell'art. 26 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) e autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 6.      L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposta a norma del primo comma dell'art. 31 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria), è ridotta di lire [...]
Art. 7.      L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposta a norma dell'art. 33 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) è ridotta di lire 1.100.000.000, per [...]
Art. 8.  Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposte a norma del primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) sono aumentate [...]
Art. 9.      Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 dell'Azienda Foreste demaniali, approvato con l'art. 16 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.20 - L.R. 27 dicembre 1983, n. 27. [1]

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1983.

(B.U. 27 dicembre 1983, n. 76).

 

     Art. 1.

     Nello stato di previsione  dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella «A».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta diminuito di lire 3.145.022.122, in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella «B».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta diminuito di lire 3.145.022.122, in termini di competenza, e di lire 1.145.022.122 in termini di cassa.

 

     Art. 3.

     Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposte a norma degli artt. 2, 1° comma, 3, 10, 11, 22, 39 e 40 terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) sono ridotte rispettivamente di lire 150.000.000, 2.000.000.000, 1.500.000.00o, 400.000.000, 500.000.000, 500.000.00o e 650.000.000.

 

     Art. 4.

     Le destinazioni disposte - a norma dell'art. 27 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) per le iniziative di cui alle lettere a), e) e d) per l'esercizio finanziario 1983 sono modificate rispettivamente in lire 12. 135.000.000, 11.965.000.000 e 900.000.000.

 

     Art. 5.

     Per le iniziative previste dal primo comma dell'art. 26 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) e autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 l'ulteriore spesa di lire 5.385.000.000, da finanziare quanto a lire 5.135.000.000 mediante la diversa destinazione dei fondi di cui al precedente art. 4 e quanto a lire 250.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei Capitoli 5112103, 5113101 e 5121103 dello stato di previsione della spesa.

     Le assegnazioni disposte nell'esercizio finanziario 1983, a norma del secondo comma del medesimo articolo 26 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria), per le iniziative di cui alle lettere a), b), e), f) e g) sono ridotte rispettivamente di lire 150.000.000, 1.500.000.000, 200.000.000, 1.000.000.000 e 500.000.000, mentre l'assegnazione disposta nello stesso esercizio per le iniziative di cui alla lettera d) è aumentata di lire 8.735.000.000 ed è destinata in particolare per i contributi alle cantine sociali, nonché alle cooperative ed associazioni per gli interventi relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di pomodori, uve da tavola, patate, latte e ortofrutta.

 

     Art. 6.

     L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposta a norma del primo comma dell'art. 31 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria), è ridotta di lire 4.035.000.000, per effetto della diversa destinazione di fondi di cui al precedente art. 4.

     Le assegnazioni disposte, a norma del secondo comma del medesimo art. 31 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria), per le iniziative di cui alle lettere a), b) e e) sono aumentate rispettivamente di lire 2.000.000.000, 2.000.000.000 e 1.000.000.000.

     Alla maggiore spesa di lire 9.035.000.000 si provvede con lo stanziamento di pari importo previsto, ai sensi dell'art. 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526, nel Capitolo 5132206 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 7.

     L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposta a norma dell'art. 33 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) è ridotta di lire 1.100.000.000, per effetto della diversa destinazione di fondi di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 8. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1983 disposte a norma del primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria) sono aumentate rispettivamente di lire 500.000.000 e di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 9.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 dell'Azienda Foreste demaniali, approvato con l'art. 16 della legge regionale 8 luglio 1983, n. 20 (legge finanziaria), sono introdotte le variazioni in termini di residui attivi e passivi, di competenza e di cassa - di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.