§ 6.3.12 - L.R. 23 dicembre 1981, n. 23.
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/12/1981
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa [...]
Art. 3.      Per le iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 10 [...]
Art. 4.      Per i prestiti di conduzione previsti dall'articolo 1 della presente legge regionale 2 giugno 1980, n. 21  di cui all'articolo 30 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 10 (legge finanziaria), [...]
Art. 5.      Ai maggiori oneri di lire 9.000.000.000, derivanti dalla applicazione dai precedenti articoli 3 e 4, si provvede nell'esercizio finanziario 1981 mediante riduzione di pari importo della somma [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.12 - L.R. 23 dicembre 1981, n. 23. [1]

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(B.U. 31 dicembre 1981, n. 65).

 

     Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa tabella «A».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta ridotto di lire 6.918.000.000 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa tabella «B».

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta ridotto di lire 6.918.000.000 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 3.

     Per le iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 10 (legge finanziaria) lettera d) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000, da utilizzare in particolare per i contributi alle cantine sociali, nonché alle cooperative ed associazioni per gli interventi relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di pomodori, uve da tavola, patate e cipolle.

 

     Art. 4.

     Per i prestiti di conduzione previsti dall'articolo 1 della presente legge regionale 2 giugno 1980, n. 21  di cui all'articolo 30 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 10 (legge finanziaria), lettera a, è autorizzata per l'esercizio 1981 l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 5.

     Ai maggiori oneri di lire 9.000.000.000, derivanti dalla applicazione dai precedenti articoli 3 e 4, si provvede nell'esercizio finanziario 1981 mediante riduzione di pari importo della somma complessiva di lire 21.749.741.890, destinata agli interventi di cui all'articolo 27 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 10 (legge finanziaria).

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.