§ 6.3.2 - L.R. 10 novembre 1975, n. 32.
Anticipazione della Regione di 20 miliardi di lire - Variazioni al bilancio regionale per l'anno 1975.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:10/11/1975
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge per interessi passivi ed oneri vari previsto per l'anno 1975 in lire 300 milioni, per l'anno 1976 in lire 500 milioni e per l'anno 1977 in lire 150 [...]
Art. 3.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 4.      Nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.2 - L.R. 10 novembre 1975, n. 32. [1]

Anticipazione della Regione di 20 miliardi di lire - Variazioni al bilancio regionale per l'anno 1975.

(B.U. n. 48 del 18 novembre 1975).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno 1975, con gli istituti di credito esercenti il servizio di Tesoreria della Regione un'anticipazione di 20 miliardi di lire.

     L'anticipazione di 20 miliardi di cui al precedente comma sarà restituita nell'anno 1977 a seguito dell'accreditamento da parte dello Stato della quota spettante alla Regione sul fondo di cui all'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge per interessi passivi ed oneri vari previsto per l'anno 1975 in lire 300 milioni, per l'anno 1976 in lire 500 milioni e per l'anno 1977 in lire 150 milioni si fa fronte, per l'anno 1975 con i fondi stanziati nel Capitolo 284 titolo I, sezione V «Interessi passivi su anticipazioni di cassa, apertura di credito ed altre operazioni a breve termine» che si istituisce con il successivo articolo 4 e per gli anni successivi mediante stanziamento ai corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

     Per effetto delle variazioni apportate l' ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di lire 20.500.000.000.

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

     Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di lire 20.500.000.000.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.