§ 6.2.9 - L.R. 29 ottobre 2010, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 «Provvedimenti tributari in materia addizionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 tributi regionali
Data:29/10/2010
Numero:26


Sommario
Art. 1. 1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche) sono inseriti i seguenti articoli


§ 6.2.9 - L.R. 29 ottobre 2010, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 «Provvedimenti tributari in materia addizionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche».

(B.U. 2 novembre 2010, n. 20 - S.S. 6 novembre 2010, n. 1)

 

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche) sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 2 bis. (Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Sono esentabili dal pagamento della tassa automobilistica le organizzazioni non lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte presso l’albo regionale di cui all’articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

2. L’esenzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.

3. L’istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:

a) la carta di circolazione del veicolo;

b) il certificato di proprietà;

c) l’attestazione di iscrizione all’albo indicato nel comma 1.

4. L’istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria.

5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l’attività propria di servizio di cilindrata non superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.

6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.

Art. 2 ter. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti l’attuazione dell’articolo 2bis, quantificati in euro 26.000,00 si tiene conto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2011”.