Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 tributi regionali |
Data: | 15/01/1974 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. unico. A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'ammontare della tassa regionale di circolazione è commisurata al 50% della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 50%. |
§ 6.2.2 - L.R. 15 gennaio 1974, n. 1. [1]
Tassa regionale di circolazione.
(B.U. n. 4 del 18 gennaio 1974).
A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'ammontare della tassa regionale di circolazione è commisurata al 50% della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 50%.
La Regione potrà disporre successivi aumenti o riduzioni, nei limiti di legge, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di maggiore o minor pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della