§ 5.4.22 - L.R. 13 ottobre 2004, n. 23.
Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l’istituzione del Consorzio per la tutela del cedro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:13/10/2004
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Interventi per il settore cedricolo.
Art. 3.  Consorzio di tutela del cedro di Calabria e Catasto cedricolo.
Art. 4.  Finalità del Consorzio.
Art. 5.  Funzioni del Consorzio.
Art. 6.  Statuto ed organi del Consorzio.
Art. 7.  Assemblea dei Soci.
Art. 8.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 9.  Presidente.
Art. 10.  Collegio Sindacale.
Art. 11.  Vigilanza.
Art. 12.  Situazione economico-finanziaria del Consorzio.
Art. 13.  Norma finanziaria e rinvio.
Art. 14.  Norme transitorie.
Art. 15.      1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.22 - L.R. 13 ottobre 2004, n. 23.

Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l’istituzione del Consorzio per la tutela del cedro.

(B.U. 19 ottobre 2004, n. 19 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a salvaguardare, migliorare e promuovere la coltura e la produzione del cedro (citrus medica).

     2. In particolare, la legge disciplina la difesa ed il sostegno della filiera cedricola al fine di:

     a) tutelare l’ambiente e migliorare il paesaggio dell’area di produzione del cedro;

     b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del cedro e delle attività connesse e conseguenti;

     c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

     3. L’area cui sono destinati gli interventi previsti nella presente legge è delimitata dal territorio dei comuni di: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Sangineto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.

 

     Art. 2. Interventi per il settore cedricolo.

     1. Per le finalità di cui all’articolo precedente, la Regione determina annualmente la spesa da destinare al sostegno della coltivazione del cedro, secondo quanto stabilito dall’art. 13 Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 ed in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999.

 

     Art. 3. Consorzio di tutela del cedro di Calabria e Catasto cedricolo.

     1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della collaborazione del «Consorzio del Cedro di Calabria», con sede in Santa Maria del Cedro (CS), già operante nei settori della valorizzazione ed incremento della produzione del cedro, di seguito denominato Consorzio. A tal fine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il «Consorzio del Cedro di Calabria» provvederà ad apportare le opportune modifiche statutarie secondo le indicazioni contenute in apposito atto di indirizzo della Giunta regionale.

     2. Possono aderire al Consorzio tutte le aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione, in forma singola o associata nonché i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a cedro, i cui fondi o impianti siano collocati all’interno dell’area di cui all’articolo 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione.

     3. I soggetti di cui al comma precedente aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate e delle caratteristiche aziendali secondo quanto stabilito dai commi seguenti.

     4. Ai fini dell’adesione al Consorzio, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, le aziende di produzione del cedro hanno l’obbligo di trasmettere alla Regione Calabria − Assessorato all’Agricoltura − Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le superfici coltivate a cedro e, per ciascuna particella, il numero delle piante, la data della messa a dimora, il tipo di impianto di irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico.

     5. Entro la stessa data le aziende di trasformazione e commercializzazione del cedro hanno l’obbligo di trasmettere alla Regione Calabria − Assessorato all’Agricoltura − Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le caratteristiche dell’azienda, la tipologia sociale, i dati fiscali, gli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese.

     6. La denuncia all’Assessorato all’Agricoltura − Ispettorato provinciale di Cosenza di cui ai commi precedenti costituisce requisito per l’adesione al Consorzio e per l’inserimento all’interno del Catasto cedricolo.

 

     Art. 4. Finalità del Consorzio.

    1. Il Consorzio ha come finalità la promozione, l’incremento e la valorizzazione del cedro, nell’interesse dei produttori, dei trasformatori, degli operatori commerciali e dei consumatori attraverso:

     a) l’emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi;

     b) la lavorazione e trasformazione dei frutti del cedro;

     c) la realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;

     d) il sostegno finanziario per la creazione di nuovi impianti da parte delle aziende consorziate;

     e) la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo dell’attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;

     f) la formazione professionale per addetti al settore;

     g) l’assistenza tecnica, giuridica ed informativa alle aziende appartenenti alla filiera produttiva;

     h) la promozione di studi e ricerche finalizzate all’innovazione dei processi tecnologici nella produzione e trasformazione del cedro;

     i) la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali relativi alla filiera cedricola con il sostegno della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

     j) la promozione del consumo dei derivati del cedro attraverso specifiche politiche di marketing.

     2. I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare la destinazione per almeno dieci anni.

 

     Art. 5. Funzioni del Consorzio.

     1. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore attraverso l’elaborazione di piani di sviluppo trasmessi ai competenti organi regionali.

     2. La Regione affida al Consorzio la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore cedricolo.

     3. Per gli interventi di cui all’articolo precedente, il Consorzio può presentare alla Regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione dei relativi obiettivi, anche in partenariato con i comuni di cui all’art. 1 comma 4 della presente legge.

     4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attività del Consorzio, nel rispetto dell’articolo 34 del Trattato.

     5. Gli atti di cui al comma precedente sono approvati d’intesa con la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 6. Statuto ed organi del Consorzio.

     1. Il Consorzio ha uno Statuto, al quale compete la disciplina degli organi e delle funzioni consortili ove non contemplata dalla presente legge.

     2. Sono organi del Consorzio di tutela del cedro di Calabria:

     1) l’Assemblea dei soci;

     2) il Consiglio di Amministrazione;

     3) il Presidente;

     4) il Collegio Sindacale.

 

     Art. 7. Assemblea dei Soci.

     1. L’Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 3 comma 3.

     2. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all’art. 3 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

     3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall’organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria dal curatore o dall’amministratore.

     4. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio.

     5. L’Assemblea dei Soci provvede a nominare il Presidente del Consorzio che assume altresì le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

     6. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.

 

     Art. 8. Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da:

     a) quattro componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall’Assemblea;

     b) un componente nominato dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione Calabria.

     2. Ogni socio ha diritto ad un voto con cui può esprimere un massimo di quattro preferenze.

     3. L’elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con i conferimenti.

     4. Saranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

     5. Non possono essere eletti quali Consiglieri:

     — i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull’amministrazione del Consorzio;

     — i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

     — coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;

     — coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

     — i dipendenti del Consorzio;

     — coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

     — coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.

     6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

     7. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

     8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci.

     9. I poteri dei consiglieri e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono conferiti o fissati dallo Statuto.

 

     Art. 9. Presidente.

     1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 10. Collegio Sindacale.

     1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Consiglio regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall’Assemblea dei Soci, fra le persone estranee al Consorzio.

     2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti.

     3. Il Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l’approvazione dell’Assemblea dei consorziati è trasmesso all’Assessorato all’Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta Regionale.

 

     Art. 11. Vigilanza.

     1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato all’Agricoltura che ha facoltà di effettuare ispezioni.

     2. Quando dalle ispezioni risultino gravi irregolarità nell’amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell’Assessorato all’Agricoltura, la Giunta Regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario.

     3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi.

     4. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale dovrà provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 12. Situazione economico-finanziaria del Consorzio.

     1. Alla prima riunione successiva all’elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di specifica relazione del Presidente dell’ente, predispone una relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio, accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio stesso.

     2. L’eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all’interno di un Piano di ristrutturazione.

 

     Art. 13. Norma finanziaria e rinvio.

     1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’esercizio finanziario 2004 in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) si provvede con la quota parte dell’UPB 81.01.01 (capitolo 7001101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     2. Con il medesimo atto normativo di cui al comma precedente si provvede alla disciplina di dettaglio delle disposizioni della presente legge.

     3. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia.

     4. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato.

     5. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una specifica relazione annuale.

 

     Art. 14. Norme transitorie.

     1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, il Presidente della Giunta regionale procederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge.

     2. La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

     3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio regionale dovrà provvedere alla nomina di propria competenza.

     4. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà l’Assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo Statuto.

     5. L’Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.

     6. Per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

     7. Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio Regionale.

     8. Fino alla nomina dei nuovi organi consortili ed in attesa delle modifiche statutarie di cui all’art. 3, il Consorzio del Cedro di Calabria, nell’attuale assetto statutario, provvederà all’espletamento delle funzioni di cui all’art. 5 della presente legge.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.