§ 5.4.3 - L.R. 2 gennaio 1986, n. 1.
Disciplina degli scarichi delle imprese che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola e delle cantine vinicole.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:02/01/1986
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Istituzione di consorzi per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue prodotte dalle imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione olivicola e vinicola.
Art. 3.  Recapito degli scarichi.
Art. 4.  Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione.
Art. 5.  Modificazioni dell'insediamento.
Art. 6.  Controlli ed autorizzazioni comunali.
Art. 7.  Denuncia dello scarico.
Art. 8.  Modificazioni dell'insediamento.
Art. 9.  Controlli ed autorizzazioni.
Art. 10.  Insediamenti esistenti che non intendono aderire ai Consorzi.
Art. 11.  Opere di trattamento preliminari allo smaltimento sul suolo.
Art. 12.  Scarichi nuovi, sia per insediamenti con scarico autonomo che per impianti di trattamento consortili.
Art. 13.  Precauzioni relative al trasporto e allo smaltimento dei liquami del suolo.
Art. 14.  Divieto di spandimento sul suolo.
Art. 15.  Definizione di suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento.
Art. 16.  Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria.
Art. 17.  Caratteristiche dei veicoli utilizzati per il trasporto delle acque reflue ai bacini di accumulo o al trattamento consortile.
Art. 18.  Autorizzazione, documenti ed avviso dell'autorità di controllo.
Art. 19.  Cautele per il carico e il trasporto.
Art. 20.  Centri di trattamento come insediamenti produttivi.
Art. 21.  Validità della disciplina.
Art. 22.  Istituzione di un Registro Provvisorio dei Consorzi.
Art. 23.  Proroga nell'adeguamento alla disciplina degli scarichi.


§ 5.4.3 - L.R. 2 gennaio 1986, n. 1. [1]

Disciplina degli scarichi delle imprese che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola e delle cantine vinicole.

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previste dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge istituisce una fase sperimentale per la disciplina degli scarichi delle cantine e delle imprese che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola, anche se non siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionali nel ciclo produttivo aziendale, indipendentemente quindi dalla provenienza della materia prima lavorata.

 

     Art. 2. Istituzione di consorzi per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue prodotte dalle imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione olivicola e vinicola.

     Per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue da parte delle imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione per la produzione olivicola e vinicola, la Regione individua anche nei consorzi fra imprese singole e associate, costituite o da costituire al fine della depurazione delle acque reflue, i soggetti responsabili della depurazione di tali acque da realizzare tramite impianti comprensoriali utilizzando anche quelli già esistenti o in costruzione.

     La Regione Calabria esercita la vigilanza sui soggetti muniti di personalità di diritto privato di cui al precedente capoverso, denominati «Consorzi», al fine di garantire il coordinamento degli interventi, la economicità della gestione e il recupero di materie utilizzabili.

     A tal fine istituito presso la Regione un registro dei consorzi costituiti ai sensi della presente legge nel quale saranno elencati, per singolo comprensorio, da delimitarsi su parere dell'assessore all'agricoltura, i consorzi stessi, nonché i dati caratteristici principali.

     L'iscrizione al suddetto registro si attua con deliberazione della Giunta regionale; a tal fine i consorzi dovranno presentare alla Regione lo stato costitutivo, l'elenco degli aderenti ed i volumi delle acque di scarico da smaltire.

     La normativa di cui al comma precedente non è vincolante per i titolari delle cantine vinicole.

 

     Art. 3. Recapito degli scarichi.

     Gli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 1 e dei consorzi di cui all'art. 2 sono ammessi:

     - nei corpi idrici superficiali, sia interni che marini;

     - negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti;

     - nel sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonché alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela dell'acqua dall'inquinamento.

 

 

Titolo II

INSEDIAMENTI CON TRATTAMENTO E SCARICO AUTONOMO

 

     Art. 4. Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione.

     I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti nuovi di cui all'art. 1 sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.

     I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti esistenti di cui all'art. 1 sono tenuti a denunciare la loro posizione, ai sensi dell'art. 15, comma primo della legge 10 maggio 1976, n. 319 ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto secondo un modulo regionale da deliberarsi.

     Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico ed il suo recapito, nonché, ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti ed alle prescrizioni della presente legge.

     L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico- sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.

 

     Art. 5. Modificazioni dell'insediamento.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 sostitutivo dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, i titolari degli insediamenti soggetti ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, devono richiedere, prima della attivazione degli scarichi relativi, una nuova autorizzazione all'autorità comunale competente.

     A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

 

     Art. 6. Controlli ed autorizzazioni comunali.

     L'autorizzazione allo scarico, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni è rilasciata dal Comune territorialmente competente per i recapiti di cui all'articolo 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la competenza della Regione.

     Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge.

     L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere della autorità competente di revocare l'autorizzazione «ope legis» o di rilasciare la autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

     In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dal piano regionale di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico.

 

 

Titolo III

  INSEDIAMENTI ADERENTI A CONSORZI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

 

     Art. 7. Denuncia dello scarico.

     I Consorzi di cui all'art. 2 sono tenuti a denunciare la propria posizione al Comune dove l'insediamento è ubicato ed alla Regione per l'iscrizione nel Registro dei Consorzi prima di avviare l'attività e comunque entro tre mesi dalla loro costituzione.

     In ogni caso non è ammessa l'apertura di nuovi scarichi autonomi se non in regola con la presente legge.

     La Regione stabilisce con propria delibera i modi per la presentazione delle denunce.

 

     Art. 8. Modificazioni dell'insediamento.

     I titolari degli insediamenti soggetti ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore della presente legge devono presentare una nuova denuncia agli enti competenti.

     In ogni caso non è ammessa l'apertura di nuovi scarichi autonomi o la modifica delle caratteristiche quali-quantitative se non in regola con la presente disciplina degli scarichi.

 

     Art. 9. Controlli ed autorizzazioni.

     La Regione ha facoltà di verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai sensi dell'art. 1 - quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, ed a come al titolare dello scarico e per conoscenza agli altri Enti l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.

     Prima della autorizzazione definitiva viene rilasciata una autorizzazione provvisoria.

     L'autorizzazione provvisoria di adesione al Consorzio è richiesta dal Consorzio stesso all'autorità competente per il controllo dello scarico, la quale rilascia detta autorizzazione, informandone la Regione.

     Detta autorità è tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento, quale definito dall'art. 1 della presente legge, autorizzando l'adesione definitiva al Consorzio.

     L'autorizzazione definitiva si intende concessa se non è rifiutata entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione provvisoria, fermo restando il potere della stessa autorità di revocare l'autorizzazione.

 

 

Titolo IV

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

 

     Art. 10. Insediamenti esistenti che non intendono aderire ai Consorzi.

     Gli scarichi esistenti delle imprese di cui all'art. 1 sono soggetti alla seguente regolamentazione:

     1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, sia interni che marini, devono essere adeguati ai limiti di accettabilità previsti dalla legge nazionale 10 maggio 1976, n. 719 e successive modifiche e integrazioni;

     2) nel caso di recapito sul suolo, nel rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.

     Lo smaltimento sul suolo dovrà comunque essere subordinato ad un trattamento preliminare dei liquami con opere che consentano di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff, secondo quanto specificato all'art. 11.

     La massima quantità di liquame che può essere smaltita sul suolo ad uso agricolo è di 720 mc/ha per anno con una punta massima giornaliera di 6 mc/ha.

     Nel caso il liquame venga smaltito su suolo non destinato ad uso agricolo, la quantità massima ammissibile non può superare la metà dei valori indicati nel comma precedente.

     Su richiesta dell'autorità di controllo, il titolare dello scarico immesso sul suolo dovrà presentare una relazione dettagliata all'indice di SAR, al pH, alla conducibilità elettrica ed alla struttura del terreno.

     In ogni caso non è ammesso lo smaltimento sul suolo di acque reflue contenenti gli elementi e le sostanze di cui all'allegato A e/o con un pH superiore a 9 o inferiore a 6.

     3) Nel caso di recapito, in unità geologiche profonde, secondo i limiti stabiliti dalla Regione e comunque non inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge nazionale 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Opere di trattamento preliminari allo smaltimento sul suolo.

     I liquami degli insediamenti con recapito sul suolo di cui all'art. 6 punto 1 dovranno essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, in bacini di accumulo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica.

     I bacini saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque sotterranee.

     I bacini dovranno avere, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche:

     - la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi;

     - l'articolazione in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 60 giorni;

     - l'ubicazione degli stessi, se aperti, dovrà essere prevista in siti rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 4 della Delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977, salvo deroga.

 

     Art. 12. Scarichi nuovi, sia per insediamenti con scarico autonomo che per impianti di trattamento consortili.

     Gli scarichi degli insediamenti nuovi che recapitano in corpi di acqua superficiali, devono essere conformi sin dalla attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'art. 10.

     Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall'attivazione, le disposizioni previste per gli insediamenti esistenti con scarico autonomo.

 

     Art. 13. Precauzioni relative al trasporto e allo smaltimento dei liquami del suolo.

     Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 10 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

     E' vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

     Lo spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.

     Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non biodegradabili.

     Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame.

     Lo spandimento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosoli.

     Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 10 potranno essere modificate dall'autorizzazione comunale, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame.

     Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, allegato n. 5.

 

     Art. 14. Divieto di spandimento sul suolo.

     Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti sul suolo, è vietato:

     nelle aree urbane;

     nelle aree di cava;

     nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal piano regolatore generale;

     nelle aree di protezione primaria a pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;

     nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui ai piani regolatori generali;

     nelle superfici golenali;

     nelle riserve naturali;

     nelle aree calanchive;

     nei parchi naturali salvo quanto previsto dal comma successivo.

     E' altresì vietato, salvo deroghe dell'autorità comunale che detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:

     nelle aree con pendenze superiori al 15%;

     nelle aree franose e geologicamente instabili;

     nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

     nelle aree agricole interne ai parchi naturali.

 

     Art. 15. Definizione di suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento.

     Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.

     Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie esclusa dalla definizione precedente di suolo agricolo, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.

     In attesa della individuazione dei siti atti allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, i comuni potranno rilasciare autorizzazioni allo scarico sul suolo avvalendosi degli studi sul territorio già disponibili.

 

 

Titolo V

NORME INTEGRATIVE

 

     Art. 16. Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria.

     Le autorità sanitarie competenti potranno adottare, in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla miticoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

 

     Art. 17. Caratteristiche dei veicoli utilizzati per il trasporto delle acque reflue ai bacini di accumulo o al trattamento consortile.

     Il trasporto delle acque reflue ai bacini di accumulo di cui allo art. 11 o al trattamento consortile deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto.

     I veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonché l'indicazione del tipo di carico.

 

     Art. 18. Autorizzazione, documenti ed avviso dell'autorità di controllo.

     I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'art. 17 debbono in ogni caso essere in possesso della autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 6.

     I medesimi titolari, all'atto dell'affidamento del trasporto, sono tenuti ad emettere su apposito modulo, predisposto dalla Regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.

     Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.

     Se il trasporto ha origine in località sita al di fuori dei confini del territorio regionale, il trasportatore deve darne comunicazione all'autorità comunale territorialmente competente con la indicazione del destinatario del carico.

 

     Art. 19. Cautele per il carico e il trasporto.

     I committenti per il carico ed il trasporto devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali. In caso di fuoriuscita delle acque reflue durante il trasporto, la ditta è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

 

     Art. 20. Centri di trattamento come insediamenti produttivi.

     I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento delle acque reflue, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici e nel sottosuolo.

     I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 18, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dalla autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonché le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.

 

     Art. 21. Validità della disciplina.

     La presente validità di disciplina viene istituita in via sperimentale con validità di anni sei dalla entrata in vigore della presente legge.

 

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 22. Istituzione di un Registro Provvisorio dei Consorzi.

     Nelle more del perfezionamento costitutivo dei Consorzi di utenti, la Regione predispone un apposito Registro Provvisorio dei Consorzi.

     Presso tale registro vengono elencati i titolari delle imprese di cui all'art. 1 che presentano la denuncia richiedendo l'adesione a costituendi consorzi nei tempi di cui all'art. 7.

     In via transitoria, i titolari delle denunce vengono raggruppati secondo ambiti territoriali, facenti capo ad altrettanti centri depurativi, che saranno definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

     Dei predetti raggruppamenti e dei centri depurativi cui faranno capo i Consorzi, sarà data comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di agevolare la costituzione di nuovi Consorzi o l'adesione a Consorzi preesistenti, costituiti a tal fine.

 

     Art. 23. Proroga nell'adeguamento alla disciplina degli scarichi.

     Ai titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 1 i cui scarichi trovano recapito in corsi d'acqua superficiali e che abbiano presentato la denuncia di adesione ai Consorzi di cui all'art. 7 nei tempi previsti, viene concessa una proroga nell'adeguamento alla presente disciplina degli scarichi fino alla data del 10 giugno 1986.

 

 

Allegato A

 

     Elementi e sostanze chimiche per le quali, in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, non è ammesso lo smaltimento sul suolo:

     - Arsenico;

     - Cadmio;

     - Cromo;

     - Mercurio;

     - Nichel;

     - Piombo;

     - Rame;

     - Selenio;

     - Zinco;

     - Fenoli;

     - Solventi organici azotati;

     - Oli minerali;

     - Solventi clorurati;

     - Pesticidi clorurati;

     - Pesticidi fosforati.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.