§ 5.4.2 - L.R. 8 agosto 1984, n. 19.
Norme generali relative alla istituzione, composizione, funzionamento e competenze del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:08/08/1984
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale, nell'ambito dei suoi compiti statutari volti alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, ad essa demandata dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, al D.P.R. 15 [...]
Art. 2.      Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC), oltre ai compiti strettamente stabiliti dalla legge n. 615/1966, esercita anche funzioni e promuove indagini e ricerche in tema [...]
Art. 3.      Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ha i seguenti compiti:
Art. 4.      In tutto l'ambito della Regione Calabria le norme, i principi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 di cui al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, vengono estese a [...]
Art. 5.      La Giunta regionale, su parere motivato e documentato del CRIAC, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente articolo anche stabilimenti destinati ad [...]
Art.  6.      Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è così composto:
Art. 7.      Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle [...]
Art. 8.      Il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'esame delle singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.
Art. 9.      All'onere derivante dalla presente legge. valutato in lire 100 milioni per l'anno 1984, si farà fronte con i fondi del Capitolo 1013101 del bilancio 1984.


§ 5.4.2 - L.R. 8 agosto 1984, n. 19. [1]

Norme generali relative alla istituzione, composizione, funzionamento e competenze del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per la Regione Calabria (CRIAC).

(B.U. n. 62 del 17 agosto 1984).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale, nell'ambito dei suoi compiti statutari volti alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, ad essa demandata dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) presso l'Assessorato all'ambiente.

 

     Art. 2.

     Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC), oltre ai compiti strettamente stabiliti dalla legge n. 615/1966, esercita anche funzioni e promuove indagini e ricerche in tema di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3.

     Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ha i seguenti compiti:

     a) effettuare studi ed indagini relativi a problemi di rilevante importanza attinenti alla tutela della salubrità dell'aria e all'utilizzo delle risorse ambientali;

     b) esamina ed eventualmente approfondisce tutta la problematica inerente all'inquinamento dell'aria nell'ambito regionale, proponendo alla Giunta regionale ogni iniziativa utile per una più efficace conoscenza del fenomeno e per una corretta e razionale risoluzione;

     c) esprime pareri su eventuali provvedimenti che le amministrazioni comunali debbono adottare a norma di legge;

     d) promuove studi, seminari, ricerche e sollecita iniziative riguardanti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;

     e) formula indirizzi generali dell'amministrazione regionale riguardanti il settore aria dei servizi di igiene pubblica ed ecologia delle Unità Sanitarie Locali;

     f) formula proposte e pareri sui regolamenti locali di igiene delle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 615/1966.

     Il CRIAC, alla fine di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, Assessorato all'ambiente - una relazione sull'attività svolta evidenziando analiticamente e compiutamente i problemi emersi nel corso dell'anno di riferimento.

 

     Art. 4.

     In tutto l'ambito della Regione Calabria le norme, i principi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 di cui al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, vengono estese a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione.

     Le stesse norme, citate al comma precedente, si applicano anche per i Comuni che non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall'articolo 2 della legge n. 615/1966.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale, su parere motivato e documentato del CRIAC, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente articolo anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.

 

     Art.  6.

     Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è così composto:

     a) dall'assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario tecnico regionale di livello non inferiore a dirigente;

     b) da un collaboratore regionale nominato dalla Giunta regionale Assessorato all'ambiente, tra quelli aventi qualifica funzionale di esperto del settore controllo e risanamento ambientale;

     c) da due esperti di igiene pubblica;

da un esperto di impiantistica industriale;

da un esperto di chimica;

da un esperto metereologo;

da un esperto di acustica;

da un esperto di ecosistemi;

da un esperto di tossicologia.

     I componenti di cui alla presente lettera sono nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente tra i docenti universitari delle discipline attinenti le materie di competenza del CRIAC, tra esperti nelle discipline stesse operanti presso istituti e strutture pubbliche, oppure tra esperti di riconosciuta competenza nelle materie stesse;

     d) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali, dalle organizzazioni sindacali e dall'Unione regionale delle camere di Commercio;

     e) da un esperto agro-zootecnico nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale all'agricoltura;

     f) da un esperto in problematica ambientale nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale al turismo:

     g) da un esperto in problematica ambientale ed industriale nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale all'industria;

     h) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento atmosferico di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale alla sanità sentite le Unità Sanitarie Locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     i) da un esperto di normativa ambientale relativamente alla salvaguardia degli ambienti di lavoro nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale al lavoro;

     l) da un esperto di problematica ambientale nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale ai trasporti;

     m) dal capo dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile;

     n) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo della Regione;

     o) dal Direttore della locale Sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

     p) da un rappresentante delle province della Regione;

     q) da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia o della Lega delle Autonomie Locali.

     La Giunta regionale procede alla nomina di cui ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), e q).

     La Giunta nomina, altresì, il segretario del Comitato scegliendolo tra i collaboratori regionali addetti al servizio «Tutela e risanamento ambientale» di qualifica non inferiore ad esperto.

     Il provvedimento di costituzione del Comitato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

     Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza pari alla indennità di missione prevista per i dirigenti della Regione Calabria ed eventuale rimborso spese per i componenti non residenti.

 

     Art. 7.

     Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.

     A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIAC.

     I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai commi precedenti.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

     I membri che senza giustificazione rimangono assenti a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

 

     Art. 8.

     Il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'esame delle singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

     Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al Collegio.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dalla presente legge. valutato in lire 100 milioni per l'anno 1984, si farà fronte con i fondi del Capitolo 1013101 del bilancio 1984.

     Per gli anni successivi si farà fronte con i fondi da determinare in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.