§ 5.3.35 – L.R. 14 aprile 2004, n. 14.
Norme per la libera circolazione sulle autolinee di interesse regionale dei cittadini residenti ultrasettantenni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:14/04/2004
Numero:14

§ 5.3.35 – L.R. 14 aprile 2004, n. 14.

Norme per la libera circolazione sulle autolinee di interesse regionale dei cittadini residenti ultrasettantenni.

(B.U. 17 aprile 2004, n. 7 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria favorisce il diritto di libera circolazione dei cittadini ultrasettantenni sui mezzi di linea esercenti il trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale.

 

Art. 2. Destinatari.

     1. I cittadini residenti nella Regione con età superiore agli anni 70 hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi pubblici di autolinee esercenti il trasporto pubblico locale, ammessi a contribuzione regionale, sul territorio regionale.

     2. Per la fruizione del servizio gratuito, previsto dal precedente comma, è sufficiente l’esibizione di un valido documento di identificazione personale, rilasciato dal Comune di residenza.

 

Art. 3. Procedure.

     1. La Giunta Regionale, su iniziativa dell’Assessorato ai Trasporti, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’erogazione della spesa che, comunque, deve essere contenuta nell’apposita previsione stanziata annualmente in bilancio.

 

Art. 4. Oneri.

     1. All’onere derivante dal rimborso del minore introito alle aziende, conseguentemente all’applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento sull’UPB 2.3.01.02 (cap. 2222106) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 2004.