§ 5.2.22 - L.R. 5 marzo 2008, n. 2.
Modifiche alla Legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007 concernente: Istituzione dell’autorità regionale denominata «Stazione unica appaltante» e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:05/03/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1. Alla legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007, recante «Istituzione dell’autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.2.22 - L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

Modifiche alla Legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007 concernente: Istituzione dell’autorità regionale denominata «Stazione unica appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

(B.U. 1 marzo 2008, n. 5 - S.S. 10 marzo 2008, n. 2)

 

Art. 1.

Alla legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007, recante «Istituzione dell’autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’art. 2, comma 2, le parole da «l’Ufficio territoriale di Governo» sino a «che possono essere» sono sostituite con «la Stazione Unica Appaltante, di un Elenco Ufficiale delle aziende»;

b) all’art. 2, il comma 5 è soppresso;

c) all’art. 2, comma 6, prima di «al fine» sono inserite le parole «Nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 4, sotto la soglia ivi indicata», le parole «hanno l’obbligo» sono sostituite con «sono tenute»;

d) all’art. 2, il comma 9 viene così riformulato: «Il regolamento di cui al comma 1 definisce, tra l’altro, ipotesi e modalità di revoca del finanziamento regionale nei casi di accertata violazione degli obblighi derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi»;

e) all’art. 11, comma 1, sono soppresse le parole da «Per i lavori di importo superiore a € 150.000,00»;

f) all’art. 11, comma 4, il numero «1» è sostituito con «5»;

g) all’art. 15, comma 1, è, infine, aggiunto: «ovvero ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni».

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.