§ 5.2.7 - L.R. 11 marzo 1991, n. 3.
Provvedimenti per la trasparenza e l'accelerazione della esecuzione delle opere pubbliche e di pubblico interesse.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:11/03/1991
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità.
Art. 2.  Programma regionale delle opere pubbliche.
Art. 3.  Beneficiari di finanziamenti regionali.
Art. 4.  Regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici.
Art. 5.  Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera.
Art. 6.  Costituzione dell'osservatorio regionale.
Art. 7.  Comunicazioni all'osservatorio.
Art. 8.  Funzionamento dell'osservatorio.
Art. 9.      1. Relativamente ai bandi tipo per licitazione private, appalti- concorsi e concessioni di costruzione e di gestione, valgono le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 10.  Criteri di aggiudicazione.
Art. 11.  La concessione.
Art. 12.  Concessione di costruzione e gestione.
Art. 13.  Concessione di servizi.
Art. 14.  Pubblicità.
Art. 15.  Gare di appalto e concessioni - Procedure.
Art. 16.  Incarichi professionali - Divieti.
Art. 17.  Rinvio.


§ 5.2.7 - L.R. 11 marzo 1991, n. 3.

Provvedimenti per la trasparenza e l'accelerazione della esecuzione delle opere pubbliche e di pubblico interesse.

 

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità.

     1. La presente legge regola, per quanto di competenza della Regione e nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative, le procedure per l'aggiudicazione di opere pubbliche interamente o parzialmente finanziate dalla Regione o da essa trasferite in concessione agli enti di cui al successivo articolo 3.

     2. A tal fine, con la presente legge, la Regione provvede:

     a) alla creazione di un osservatorio regionale sugli appalti, le concessioni e gli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche;

     b) alla individuazione di procedure, normative e direttive per rendere trasparente l'attività di tutti gli enti locali e pubblici operanti nel territorio regionale;

     c) alla individuazione di criteri per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditoria e delle professionalità locali nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

 

     Art. 2. Programma regionale delle opere pubbliche.

     1. Sulla base di un programma regionale che fissi gli obiettivi economico-sociali di sviluppo della regione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma triennale delle opere e dei lavori da eseguire con i propri mezzi finanziari e con tutti quelli comunque disponibili.

     2. Il programma è articolato per settori di intervento, indica le relative priorità e stabilisce la quota di finanziamento da impegnare per le opere ed i lavori di interesse degli enti di cui all'articolo 3.

     3. Il programma viene aggiornato, con la stessa procedura di cui al comma 1, nel corso del triennio in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione.

     4. Il Presidente della Regione assicura la massima pubblicità del programma delle opere, disponendone anche il deposito, a libera visione del pubblico, presso la Segreteria di tutti i Comuni.

     5. Nella formazione del programma di cui al comma 1 dovrà essere data priorità ai completamenti di opere già iniziate, nonché agli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

 

     Art. 3. Beneficiari di finanziamenti regionali.

     1. Gli enti ed i soggetti che possono ottenere contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse sono:

     a) i Comuni;

     b) le Province;

     c) le Comunità Montane;

     d) le Unità Sanitarie Locali;

     e) i Consorzi di soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c);

     f) gli enti ed i soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse.

 

     Art. 4. Regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici.

     1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze istituzionali, a livello regionale, degli ordini e dei collegi professionali, il regolamento per la gestione dei lavori pubblici, relativo a:

     a) criteri per l'affidamento degli incarichi ai liberi professionisti e per la redazione dei progetti di massima e/o esecutivi;

     b) criteri per la nomina dei direttori dei lavori e dei collaudatori;

     c) criteri per la stipulazione di convenzioni con istituti universitari o altre istituzioni regolarmente riconosciute specializzate in uno o più settori di conoscenze scientifiche o competenze operative, per la formazione di programmi e di studi nei limiti delle competenze specialistiche;

     d) modalità e criteri di indizione e di svolgimento della conferenza dei servizi.

 

     Art. 5. Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera.

     1. L'amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata ed agli interventi di tutela ambientale.

     2. La funzione di alta vigilanza non può essere affidata a soggetto estraneo all'amministrazione.

     3. Le amministrazioni committenti che, per deficienza organizzativa dei propri uffici tecnici, non sono in grado di assicurare il compiuto svolgimento delle attività di cui al comma 1, possono incaricare anche dipendenti di uffici tecnici della Regione e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni interessate.

 

     Art. 6. Costituzione dell'osservatorio regionale.

     1. In attuazione anche dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è istituito l'osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e degli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche.

     2. L'osservatorio è finalizzato:

     a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;

     b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti, delle concessioni e degli incarichi professionali;

     c) alla pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno trimestrale, degli affidamenti di lavori di importo superiore a lire 100.000.000 da parte degli enti locali e di tutti gli altri enti pubblici indicando procedure di assegnazione dei lavori, ditte aggiudicatarie e subappaltatrici, importi contrattuali e di perizie di variante e suppletive, scadenze previste per l'ultimazione dei lavori.

     3. Nel notiziario dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l'importo, la categoria delle opere e le fonti di finanziamento.

     4. Nel notiziario dovranno essere contenute altresì tutte le informazioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

     5. L'osservatorio pubblicherà inoltre un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali.

 

     Art. 7. Comunicazioni all'osservatorio.

     1. Tutti gli enti locali e gli enti ed aziende regionali operanti nella regione sono tenuti a dare, entro cinque giorni, comunicazione all'osservatorio di quanto previsto all'articolo 6, commi 2 e 3, mediante un apposito modello che sarà predisposto dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

     2. Dell'avvenuta comunicazione dovrà essere fatta menzione negli atti deliberativi a pena di decadenza dai finanziamenti regionali.

 

     Art. 8. Funzionamento dell'osservatorio.

     1. Al funzionamento dell'osservatorio regionale provvederà l'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

     2. Il notiziario regionale sarà inviato direttamente agli enti locali, agli enti ed aziende regionali, alle organizzazioni delle categorie interessate, agli ordini professionali operanti nella regione ed al Ministero dei lavori pubblici, alla Prefettura e all'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata.

     3. Tutti i dati in possesso dell'osservatorio sono pubblici e chiunque può pretenderne visione e chiederne copia.

 

     Art. 9.

     1. Relativamente ai bandi tipo per licitazione private, appalti- concorsi e concessioni di costruzione e di gestione, valgono le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 10. Criteri di aggiudicazione.

     1. Per appalti di opere di importi inferiori a un milione di ECU, IVA esclusa, si applica il metodo di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con determinazione automatica delle «offerte anomale» mediante l'applicazione del dispositivo previsto dall'articolo 2 bis della legge 26 aprile 1989, n. 155.

     2. Per appalti di opere superiori a un milione di ECU, IVA esclusa, si applica il metodo di cui all'articolo 24, primo comma, lettera a), n. 2, della legge 8 agosto 1977, n. 584, sempre con individuazione automatica delle «offerte anomale».

     3. E' possibile l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, solo in presenza di opere di particolare ed eccezionale interesse artistico o specialistico. In ogni caso, gli elementi di valutazione fissati in ordine decrescente di importanza, risultano così determinati: 1) prezzo offerto; 2) tempo di esecuzione; 3) valore tecnico dell'opera; 4) costo di gestione. All'elemento prezzo dovrà essere attribuito importanza prevalente rispetto a tutti gli altri elementi di valutazione.

     4. Per gli appalti da aggiudicare col sistema di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ente appaltante dovrà avvalersi di una commissione che, tra i suoi componenti, preveda almeno:

     a) un ingegnere o architetto scelto entro una terna indicata dalle Federazioni regionali dei rispettivi ordini professionali;

     b) un professore universitario scelto entro una terna indicata dal Rettore di una delle Università calabresi;

     c) un avvocato dello Stato designato dai competenti uffici distrettuali;

     d) un esperto designato dalla Giunta regionale.

     5. Qualora, trascorsi trenta giorni, le indicazioni richieste non siano pervenute, l'ente appaltante provvede direttamente alle nomine di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4.

 

     Art. 11. La concessione.

     1. E' possibile il ricorso all'istituto della concessione solo quando la stessa si configuri come:

     a) concessione di costruzione e gestione;

     b) concessione di servizi.

 

     Art. 12. Concessione di costruzione e gestione.

     1. La concessione di costruzione e gestione prevede che il concessionario possa eseguire direttamente i lavori o appaltarli a terzi, e la controprestazione di tali lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

     2. L'autorità aggiudicatrice che intenda stipulare un contratto di concessione deve pubblicare un bando di gara specificando:

     a) l'oggetto della concessione, in maniera sufficientemente precisa, sulla base di un progetto di massima (progetto guida redatto da professionisti iscritti agli albi), per permettere una stima valida da parte degli imprenditori interessati;

     b) le condizioni personali, tecniche e finanziarie che devono essere soddisfatte dai candidati;

     c) i principali criteri che saranno adottati per attribuire le concessioni;

     d) il termine per la presentazione delle candidature.

     3. La concessione è disciplinata da una convenzione che, oltre a contenere tutti gli elementi negoziali dell'offerta, stabilisca:

     a) contenuto, termine e modalità di realizzazione degli interventi;

     b) contenuto e modalità di presentazione della progettazione esecutiva;

     c) modalità di approvazione degli atti tecnici da parte del concedente;

     d) modalità di esecuzione dell'opera affidata;

     e) modalità di controllo e collaudo, anche in corso d'opera, dell'esecuzione dei lavori.

     4. L'autorità aggiudicatrice, per la valutazione delle offerte, si avvarrà di una commissione esaminatrice costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5.

 

     Art. 13. Concessione di servizi.

     1. La concessione di servizi prevede che il concessionario non esegua direttamente i lavori, ma si limiti a svolgere in nome e per conto dell'ente concedente una serie di attività tecniche, professionali, legali, amministrative e burocratiche, tra cui anche quella di stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla legge del 23 novembre 1939, n. 1815.

     2. Il concessionario ha l'obbligo di appaltare a terzi le opere da eseguire, secondo quanto previsto dalla presente legge e sempre nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

     3. La concessione di servizi è possibile quando ricorrono i seguenti presupposti:

     a) la complessità e l'entità del programma delle attività e delle realizzazioni da eseguire, come la redazione integrata di progetti di massima e/o di progetti esecutivi, comprendenti unitariamente studi di fattibilità, di impatto ambientale e redditività economica, l'esecuzione di rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici, ecc.;

     b) il dimensionamento insufficiente della struttura tecnico- amministrativa dell'ente concedente per affrontare la complessità e l'entità del programma di cui alla precedente lettera a).

     4. La concessione di servizi è affidata con provvedimento motivato, previo avviso pubblico ed esame delle proposte offerte valutate da parte di una apposita commissione costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5.

     5. In ogni caso e fino a nuove disposizioni normative le progettazioni e direzioni dei lavori dovranno essere eseguite nel rispetto degli ordinamenti professionali di categoria da professionisti regolarmente iscritti agli albi.

     6. Il rapporto di concessione di servizi dovrà essere disciplinato da apposita convenzione contenente fra l'altro le proposte-offerte presentate.

 

     Art. 14. Pubblicità.

     1. Per l'appalto di lavori di importo fino ad un milione di ECU, IVA esclusa, la pubblicità dei bandi di gara deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

     2. Per l'appalto di lavori di importo superiore ad un milione di ECU, IVA esclusa, la pubblicità dei bandi di gara deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     3. Per le concessioni di costruzione e gestione e per le concessioni di servizi valgono le stesse forme di pubblicità previste ai commi 1 e 2.

     4. Gli enti appaltanti, indipendentemente dalla osservanza delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, sono obbligati a rimettere alla Prefettura competente per territorio l'avviso di gara relativo ai lavori da appaltare, per qualsiasi importo a base d'asta.

 

     Art. 15. Gare di appalto e concessioni - Procedure.

     1. Le procedure per gare di appalto, concessioni di costruzione e gestione e concessione di servizi possono essere aperte, distrette e negoziate:

     a) le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

     b) le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

     c) le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono sempre seguire le «procedure aperte o ristrette» tranne in casi espressamente previsti dalla vigente normativa nazionale e dalla direttiva CEE n. 440/89.

     In ogni caso, il ricorso alle «procedure negoziate» deve essere motivato negli atti deliberativi a pena di nullità degli atti stessi.

     3. Per ciascun appalto o concessione le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di scelta dei concorrenti, compilano un verbale in cui devono figurare almeno:

     a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto ed il valore dell'appalto o concessione;

     b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

     c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto.

     4. Per ciascun appalto o concessione aggiudicati le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di espletamento di gara, compilano un verbale in cui devono figurare almeno:

     a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto ed il valore dell'appalto o concessione;

     b) i nomi dei candidati invitati a partecipare alla gara;

     c) i nomi dei partecipanti che hanno presentato offerte;

     d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi.

     5. I verbali di cui ai commi 3 e 4 sono pubblici e chiunque può prenderne visione e chiederne copia.

 

     Art. 16. Incarichi professionali - Divieti.

     1. Non è consentito il ricorso a concessioni di servizi o l'affidamento di incarichi professionali se l'opera da realizzare non sia stata già ammessa a finanziamento.

     2. La disposizione del comma 1 si estende alle procedure relative ad opere pubbliche che richiedono l'approvazione della Regione per l'accesso al finanziamento con eccezione dei casi in cui leggi nazionali o comunitarie prevedano espressamente la presentazione di progetti esecutivi.

     3. Per l'affidamento di incarichi professionali per la realizzazione di opere complesse e che si prestano a più soluzioni progettuali si fa ricorso, previo avviso pubblico, ad un concorso di idee con la presentazione di proposte-offerte. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice si avvarrà di una commissione costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5.

 

     Art. 17. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme contenute nella vigente legislazione regionale e nazionale, nonché nelle direttive comunitarie esistenti in materia.