§ 5.1.45 - L.R. 19 aprile 1995, n. 23.
Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, recante: «Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:19/04/1995
Numero:23


Sommario
Art. unico.      L'espressione «non ancora definite» riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28/2/1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione è [...]


§ 5.1.45 - L.R. 19 aprile 1995, n. 23.

Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, recante: «Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e 16/89». Interpretazione autentica dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 3/1995.

(B.U. n. 46 del 26 aprile 1995).

 

Art. unico.

     L'espressione «non ancora definite» riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28/2/1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione è stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della citata L.R. n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa previgente.