§ 5.1.30 - L.R. 8 gennaio 1990, n. 6.
Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:08/01/1990
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Con la presente legge viene disciplinata la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di [...]
Art. 2.      1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti a bordo macchina, l'equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori, gli impianti di trazione, gli ascensori, i [...]
Art. 3.      1. La costruzione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere progettati e diretti da un ingegnere o perito industriale [...]
Art. 4.      1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.
Art. 5.      1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.
Art. 6.      1. I documenti di cui all'articolo 5 sono conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e recano la data e la firma del [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla legge sono sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere o un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali e nei limiti delle [...]
Art. 9.      1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme della legge alle opere realizzate nel proprio territorio.
Art. 10.      1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'articolo 8 non sono conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impregiudicata ogni eventuale [...]
Art. 11.      1. Per le modalità di qualificazione degli installatori, per la individuazione dei limiti per la redazione del progetto nonché il collaudo, vale quanto previsto allo scopo dalla legge n. 46/90 e [...]
Art. 12.      1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla legge il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente e al direttore dei lavori, la [...]


§ 5.1.30 - L.R. 8 gennaio 1990, n. 6.

Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici.

 

Art. 1.

     1. Con la presente legge viene disciplinata la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186, e dell'articolo 17 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo D.P.R. n. 447 del 6/12/1991 [1].

     2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, comprese altresì le relative apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione, protezione, ecc. [2].

 

     Art. 2.

     1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti a bordo macchina, l'equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori, gli impianti di trazione, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 [3].

     2. Gli impianti elettrici ed elettronici, nel prosieguo della legge saranno menzionati con i termini «impianti» e «opere».

     3. Agli effetti della legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

 

     Art. 3.

     1. La costruzione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere progettati e diretti da un ingegnere o perito industriale iscritti ai relativi albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze, e devono essere eseguiti da installatori qualificati [4].

 

     Art. 4.

     1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

     2. Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale, e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto [5].

 

     Art. 5.

     1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.

     2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente al progetto edilizio ai sensi del punto 3 articolo 6 della legge n. 46/90 [6].

     3. I progetti relativi a trasformazioni, ampliamento o adeguamento alle disposizioni di legge di impianti già esistenti sono depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione [6].

     4. Le varianti che si rendono necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, vengono documentate prima della esecuzione dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale competente.

     5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2 - 3 - 4, è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all'articolo 8.

     6. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui alla presente legge vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abilità, l'impresa installatrice deposita presso il Comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 della legge n. 46/90 [7].

     7. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, che forma parte integrante della dichiarazione di conformità, dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti [7].

 

     Art. 6.

     1. I documenti di cui all'articolo 5 sono conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e recano la data e la firma del direttore dei lavori, del costruttore e dell'installatore.

     2. Il costruttore e l'installatore sono responsabili della regolare tenuta dei documenti; inoltre essi hanno l'obbligo di apporre sul luogo dei lavori tabella identificativa dei lavori con nome dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori degli impianti [8].

 

     Art. 7. [9]

     1. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il costruttore deposita presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni della legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata dal direttore dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali in opera. Tale documento si può identificare con la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge n. 46/90 ed articolo 7 del D.P.R. n. 447/91 completa in ogni sua parte.

 

     Art. 8.

     1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla legge sono sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere o un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali e nei limiti delle rispettive competenze, nonché essere inseriti nell'elenco dei verificatori di cui all'articolo 14 della legge n. 46/90 e all'articolo 9 del D.P.R. n. 447 [1]0.

     2. La nomina del collaudatore spetta al committente che comunica all'ufficio tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore è effettuata tra una terna di nominativi designati dall'Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.

     3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.

     4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione sono redatti in triplice copia e contengono gli eventuali accertamenti eseguiti dall'ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché l'accertamento del collaudatore stesso sull'idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

     5. Le tre copie del certificato e della relazione sono trasmesse all'ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituire due copie con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

 

     Art. 9.

     1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme della legge alle opere realizzate nel proprio territorio.

     2. In caso di mancata presentazione all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo di cui all'articolo 8 e della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, il sindaco non rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità.

 

     Art. 10.

     1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'articolo 8 non sono conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impregiudicata ogni eventuale responsabilità penale e civile, è deferito d'ufficio al Consiglio del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, per l'esercizio dell'azione disciplinare.

 

     Art. 11.

     1. Per le modalità di qualificazione degli installatori, per la individuazione dei limiti per la redazione del progetto nonché il collaudo, vale quanto previsto allo scopo dalla legge n. 46/90 e del relativo RdA di cui al D.P.R. n. 447/1991 [1]1.

 

     Art. 12.

     1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla legge il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori, che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

     2. Qualora entro trenta giorni dalla notifica di sospensione dei lavori il costruttore non abbia provveduto all'adeguamento alle disposizioni previste, è soggetto a una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 (un milione) a L. 5.000.000 (cinque milioni).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[7] L'art. 5 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32 ha abrogato l'originario 6° comma sostituendolo con gli attuali commi 6° e 7°.

[7] L'art. 5 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32 ha abrogato l'originario 6° comma sostituendolo con gli attuali commi 6° e 7°.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[1]10 Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.

[1]11 Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 aprile 1995, n. 32.