§ 5.1.23 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 1.
Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n.ri 14/1973 - 18/1975 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:26/01/1987
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973, recante: «Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico [...]
Art. 2.      Le deroghe previste dal secondo comma della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 4, sono ammissibili solo con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.23 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 1. [1]

Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n.ri 14/1973 - 18/1975 - 1/1978 - 4/1980 - 4/1982 - 4/1984 e 20/1985.

 

Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973, recante: «Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale», già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale n. 18 del 28 maggio 1975, al 31 dicembre 1979 con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1978, al 31 dicembre 1981 con legge regionale n. 4 del 28 gennaio 1980, al 31 dicembre 1983 con legge regionale n. 4 del 22 febbraio 1982, al 31 dicembre 1984 con legge regionale n. 4 del 23 marzo 1984 e successivamente al 31 dicembre 1986 con legge regionale n. 20 del 22 aprile 1985, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 2.

     Le deroghe previste dal secondo comma della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 4, sono ammissibili solo con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.