§ 5.1.14 - L.R. 8 marzo 1982, n. 6.
Funzionamento commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:08/03/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore della normativa regionale che dovrà essere emanata in attuazione dei criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione in data 19 novembre 1981, le commissioni per [...]
Art. 2.      E' autorizzato, a favore degli istituti autonomi per le case popolari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, il rimborso delle spese per il funzionamento delle commissioni costituite ai sensi [...]
Art. 3.      Le spese per i locali adibiti alle attività delle commissioni assegnazione alloggi costituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le retribuzioni del personale [...]
Art. 4.   Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, valutati in lire trecentomilioni, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.14 - L.R. 8 marzo 1982, n. 6.

Funzionamento commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. n. 17 del 17 marzo 1982).

 

Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore della normativa regionale che dovrà essere emanata in attuazione dei criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione in data 19 novembre 1981, le commissioni per l'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, costituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sono autorizzate ad eccedere il numero di sedute previste dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro), in relazione all'esigenza derivante dall'espletamento di procedure di assegnazione in corso.

 

     Art. 2.

     E' autorizzato, a favore degli istituti autonomi per le case popolari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, il rimborso delle spese per il funzionamento delle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e delle commissioni tecniche di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Il rimborso delle spese di funzionamento è autorizzato per la parte eccedente le somme già percepite o da percepire per lo stesso titolo da parte degli istituti in attuazione delle disposizioni approvate con la deliberazione consiliare n. 424 del 25 marzo 1975.

     Le spese di funzionamento comprendono i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese spettanti ai Presidenti ed ai componenti delle commissioni di cui al primo comma, nonché le spese postali, di cancelleria, di copie fotostatiche relative, ai lavori delle commissioni stesse e le parcelle notarili per i sorteggi previsti dal penultimo comma dell'articolo 8 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

     Al rimborso delle somme già sostenute dagli istituti autonomi case popolari provvede la Giunta regionale dietro presentazione di idonea e regolare documentazione.

     Al rimborso delle somme che saranno erogate dagli istituti autonomi case popolari dopo l'entrata in vigore della presente legge provvede la Giunta regionale, a scadenza trimestrale, dietro presentazione di idonea e regolare documentazione.

 

     Art. 3.

     Le spese per i locali adibiti alle attività delle commissioni assegnazione alloggi costituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le retribuzioni del personale addetto alla segreteria delle commissioni stesse, ove trattisi di locali e di personale degli istituti autonomi case popolari, sono a carico dei comuni a far tempo da 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     La ripartizione dell'eventuale onere di cui al comma precedente sarà effettuata, in proporzione all'attività svolta dalle commissioni per i comuni interessati all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previ accordi tra i comuni stessi ed il competente istituto autonomo case popolari.

 

     Art. 4.  Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, valutati in lire trecentomilioni, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendo la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1982 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.