§ 5.1.3 - L.R. 14 maggio 1974, n. 7.
Contributi per la formazione o revisione dei piani regolatori generali comunali o intercomunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:14/05/1974
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Al fine di attuare una completa disciplina urbanistica, in funzione di una orientata tutela dell'ambiente naturale nelle zone costiere, la Regione concede ai Comuni, compresi nell'elenco [...]
Art. 2.      Il contributo di cui al precedente articolo può essere liquidato, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile - tenuto conto dell'estensione territoriale del Comune - e nei limiti delle [...]
Art. 3.      La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte della Regione del piano regolatore generale comunale o intercomunale e al riconoscimento della sua conformità ai fini di cui [...]
Art. 4.      Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1974 e di lire 300 milioni per l'anno 1975.


§ 5.1.3 - L.R. 14 maggio 1974, n. 7. [1]

Contributi per la formazione o revisione dei piani regolatori generali comunali o intercomunali.

(B.U. n. 20 del 18 maggio 1974).

 

Art. 1.

     Al fine di attuare una completa disciplina urbanistica, in funzione di una orientata tutela dell'ambiente naturale nelle zone costiere, la Regione concede ai Comuni, compresi nell'elenco allegato alla presente legge, o loro consorzi un contributo per la formazione o revisione del piano regolatore generale di cui agli articoli 7 e seguenti, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

     Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibererà le direttive alla cui osservanza resta subordinata la concessione dei contributi.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui al precedente articolo può essere liquidato, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile - tenuto conto dell'estensione territoriale del Comune - e nei limiti delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, fino ad un massimo rispettivamente dell'80 per cento, 65 per cento, 50 per cento della spesa per i piani concernenti Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, superiore a cinquemila abitanti, superiore a diecimila abitanti.

     Più Comuni possono consorziarsi al fine di redigere o modificare i propri PRG, coordinandoli in conformità alle finalità e alle direttive di cui all'articolo 1 della presente legge. In tal caso il contributo può essere aumentato fino ad un massimo del 95 per cento, 80 per cento e 65 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, rispettivamente per consorzi con popolazione fino a diecimila abitanti, superiore a diecimila abitanti e superiore a cinquantamila abitanti.

 

     Art. 3.

     La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte della Regione del piano regolatore generale comunale o intercomunale e al riconoscimento della sua conformità ai fini di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

     Dall'ammontare del contributo è detratto l'importo di altri contributi o sovvenzioni dalla pubblica amministrazione di cui il Comune per lo stesso titolo abbia comunque usufruito.

 

     Art. 4.

     Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1974 e di lire 300 milioni per l'anno 1975.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1974 e per la somma di lire 300 milioni a carico del capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 con la denominazione «Contributi per la formazione o revisione dei piani regolatori generali comunali» con lo stanziamento di lire 300 milioni e per l'anno 1975 e per la somma di lire 300 milioni con imputazione al corrispondente capitolo: agli oneri relativi si fa fronte con la quota parte spettante alla Regione sul fondo di cui all'articolo 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281.

     Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Elenco per provincia dei Comuni cui si applicano i benefici previsti dalla presente legge.

 

CATANZARO

     1) Badolato; 2) Belcastro; 3) Borgia; 4) Botricello; 5) Briatico; 6) Catanzaro; 7) Cirò; 8) Cirò Marina; 9) Cropani; 10) Crotone; 11) Crucoli; 12) Curinga; 13) Cutro; 14) Davoli; 15) Falerna; 16) Gizzeria; 17) Guardavalle; 18) Isca sullo Ionio; 19) Isola di Capo Rizzuto; 20) Joppolo; 21) Lamezia Terme; 22) Melissa; 23) Montauro: 24) Montepaone; 25) Nicotera; 26) Nocera Terinese; 27) Parghelia; 28) Pizzo; 29) Ricadi; 30) San Sostene; 31) Santa Caterina dello Ionio; 32) Sant'Andrea Apostolo dello Ionio; 33) Satriano; 34) Sellia Marina; 35) Simeri Crichi; 36) Soverato; 37) Squillace; 38) Stalettì; 39) Strongoli; 40)

Tropea; 41) Vibo Valentia; 42) Zambrone.

 

COSENZA

     1) Acquappesa; 2) Albidona; 3) Amantea; 4) Amendolara; 5) Belmonte Calabro; 6) Belvedere Marittimo; 7) Bonifati; 8) Calopezzati; 9) Cariati; 10) Cassano allo Ionio; 11) Cetraro; 12) Corigliano Calabro; 13) Crosia; 14) Diamante; 15) Falconara Albanese; 16) Fiumefreddo Bruzio; 17) Fuscaldo; 18) Grisolia; 19) Guardia Piemontese; 20) Longobardi; 21) Mandatoriccio; 22) Montegiordano; 23) Paola; 24) Pietrapaola; 25) Praia a Mare; 26) Rocca Imperiale; 27) Roseto Capo Spulico; 28) Rossano; 29) Sangineto; 30) San Lucido; 31) San Nicola Arcella; 32) Santa Maria del Cedro; 33) Scala Coeli; 34) Scalea; 35) Tortora; 36) Trebisacce; 37) Villapiana.

 

REGGIO CALABRIA

     1) Ardore; 2) Bagnara Calabra; 3) Bianco; 4) Bovalino; 5) Bova Marina; 6) Brancaleone; 7) Bruzzano Zeffirio; 8) Camini; 9) Casignana; 10) Caulonia; 11) Condofuri; 12) Ferruzzano; 13) Gioia Tauro; 14) Grotteria; 15) Locri; 16) Marina di Gioiosa Ionica; 17) Melito di Porto Salvo; 18) Monasterace; 19) Montebello Ionico; 20) Motta San Giovanni; 21) Palizzi; 22) Palmi; 23) Portigliola; 24) Reggio Calabria; 25) Riace; 26) Roccella Ionica; 27) Rosarno; 28) San Lorenzo; 29) Sant'Ilario dello Ionio; 30) Scilla; 31) Seminara; 32) Siderno; 33) Stignano; 34) Stilo; 35) Villa San Giovanni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.