§ 4.6.17 - L.R. 3 maggio 2001, n. 17.
Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:03/05/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Oggetto e Finalità.
Art. 2.  Oggetto del Portale.
Art. 3.  Finalità del portale.
Art. 4.  Soggetti destinatari.
Art. 5.  Incentivi finanziari.
Art. 6.  Soggetto Attuatore del portale.
Art. 7.  Selezione dell'intermediario commerciale.
Art. 8.  Compiti del Soggetto Attuatore del portale.
Art. 9.  Oggetto.
Art. 10.  Funzioni dell'incubatore virtuale.
Art. 11.  Soggetti beneficiari.
Art. 12.  Agevolazioni.
Art. 13.  Spese ammissibili.
Art. 14.  Soggetto Attuatore dell'incubatore virtuale.
Art. 15.  Oggetto.
Art. 16.  Destinatari.
Art. 17.  Tipologia degli interventi.
Art. 18.  Soggetto Attuatore.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.  Disposizioni finali.


§ 4.6.17 - L.R. 3 maggio 2001, n. 17. [1]

Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria.

(B.U. n. 42 del 10 maggio 2001).

 

Art. 1. Oggetto e Finalità.

     1. La legge ha per oggetto la realizzazione d'interventi finalizzati alla creazione ed alla promozione di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della Nuova Economia (New Economy).

     2. A tal fine la Regione Calabria promuove e favorisce la creazione di infrastrutture immateriali per agevolare lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa comunitaria e statale, ed utilizzando fondi comunitari, statali e regionali.

 

CAPO I

Costituzione del Portale Integrato Territoriale Economico della Regione Calabria

 

     Art. 2. Oggetto del Portale.

     1. E' istituito il Portale Integrato Territoriale Economico della Regione Calabria, che si configura come portale verticale tematico di secondo grado.

     2. Per produrre i servizi erogabili attraverso il Portale di cui al precedente comma, la Regione Calabria provvederà a registrare un apposito dominio ed a gestirne l'uso con i modi e nelle forme previste dalla presente legge.

 

     Art. 3. Finalità del portale.

     1. Il portale si configura come infrastruttura immateriale da dedicare ai processi di creazione d'impresa, di consolidamento

dell'imprenditorialità esistente e di rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione della base produttiva calabrese.

     2. Il presente portale ha l'obiettivo di aggregare al proprio interno i diversi siti o portali già presenti "on line" o di nuova istituzione, promossi da soggetti pubblici e privati, ed aventi ad oggetto la realtà economico-produttiva, complessivamente intesa, della Regione Calabria.

     3. Il Portale è uno strumento che la Regione Calabria utilizza per promuovere, selezionare ed integrare iniziative volte a promuovere il commercio elettronico ed il governo elettronico ed in particolare quelle che mirano a valorizzare prodotti e servizi delle imprese calabresi.

 

     Art. 4. Soggetti destinatari.

     1. Potranno accedere ai benefici previsti dal presente capo le piccole e medie imprese già operanti con un loro sito internet, aventi almeno un'unità operativa nella Regione Calabria, che abbiano chiuso almeno un esercizio contabile alla data della richiesta di accesso ai servizi del portale e che siano costituite sotto forma di ONLUS, di società di persone, di capitali, di piccola cooperativa, ovvero consortili.

     2. Al portale accedono, anche, inoltre, le imprese beneficiarie degli interventi agevolativi di cui ai capi II e III della presente legge.

     3. E' fatto obbligo alle Unità Organizzative della Regione Calabria e dei suoi Enti Strumentali, che intendano realizzare un proprio sito internet, di avvalersi dei servizi del Portale di cui alla presente legge, con i modi e nelle forme da essa previsti.

 

     Art. 5. Incentivi finanziari.

     1. A favore di ciascuna impresa selezionata attraverso apposito bando pubblicato dal Soggetto Attuatore del portale può essere concesso un contributo massimo del 50 per cento dell'investimento dichiarato ammissibile, che, comunque, non potrà superare la soglia prevista dal de minimis, anche in rapporto ad altre agevolazioni percepite ai sensi della presente legge.

     2. Le azioni di agevolazione finanziaria hanno per oggetto:

     a) l'ammodernamento ed il potenziamento del sito/portale da aggregare, ivi inclusa la realizzazione del sito in lingua straniera e lo sviluppo di sezioni interattive per il commercio elettronico;

     b) l'adeguamento del sito/portale alla piattaforma tecnologica del portale di secondo grado;

     c) l'adozione di strumenti di sicurezza per le transazioni on-line (firma digitale, sistemi di pagamento elettronico);

     d) piano ed attività di marketing telematico (web-marketing).

     3. I soggetti beneficiari si obbligano, per l'intero periodo di permanenza all'interno del portale regionale, a concedere in via esclusiva alla Regione Calabria i diritti derivanti dalla possibilità di accesso al proprio dominio ed a non pubblicare le stesse pagine web sotto altro dominio.

 

     Art. 6. Soggetto Attuatore del portale.

     1. La Regione Calabria è proprietaria del portale.

     2. [2].

     3. Il Soggetto Attuatore assolve ai suoi compiti attraverso apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione finanziaria della presente legge.

 

     Art. 7. Selezione dell'intermediario commerciale.

     1. Il Soggetto Attuatore individua e seleziona uno o più soggetti specializzati nell'area dell'intermediazione commerciale "on-line", cui demanda la promozione e la distribuzione, sui mercati nazionali ed internazionali, delle produzioni delle imprese calabresi presenti sul portale.

 

     Art. 8. Compiti del Soggetto Attuatore del portale.

     1. Il Soggetto Attuatore del portale, di concerto con l'unità di coordinamento istituita presso l'Assessorato alla programmazione economica, svolge compiti di coordinamento organizzativo e operativo delle diverse esperienze istituzionali ed imprenditoriali, pubbliche e private, già realizzate o da realizzare in rete, attraverso siti e/o portali.

     2. I compiti del Soggetto Attuatore sono:

     a) la progettazione e la realizzazione del portale;

     b) la definizione dei contenuti da veicolare attraverso il portale;

     c) la selezione dei soggetti beneficiari delle incentivazioni finanziarie attraverso apposito bando;

     d) lo sviluppo delle politiche di markerting telematico (web marketing) del portale;

     e) i servizi di aggiornamento del portale;

     f) la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo del commercio elettronico;

     g) la promozione di strutture reticolari tra imprese e fornitori, volte allo sviluppo delle loro relazioni produttive (business-to business).

     3. In particolare, tra l'altro, il Soggetto Attuatore:

     a) effettua il censimento dei siti di imprese calabresi già esistenti e dei portali operativi, aventi ad oggetto le realtà economico-produttive della Regione Calabria;

     b) definisce gli standard qualitativi e quantitativi minimi delle imprese, quali la propensione all'esportazione, la capacità produttiva, l'organizzazione aziendale, l'equilibrio finanziario, il fatturato, le attitudini ed esperienze ad operare in rete, la certificazione del sistema di qualità aziendale, la certificazione del sistema di gestione ambientale, la certificazione del prodotto;

     c) definisce i criteri di coerenza e di omogeneità dei contenuti informativi, promozionali e commerciali veicolati attraverso il portale;

     d) definisce i requisiti tecnici e le metriche dei portali già operativi da aggregare;

     e) progetta e realizza le aree riservate di informazione diretta, quali i servizi a pagamento (pay-to-connect);

     f) progetta e realizza le azioni di marketing territoriale da adottare "on line" per lo sviluppo e la promozione dell'economia regionale;

     g) progetta ed eroga servizi "on-line" per l'internazionalizzazione della base economico-produttiva della Regione Calabria: commercio elettronico (e-commerce), economia delle reti (e-business), posizionamento internazionale dei siti Internet (international web positioning).

 

CAPO II

Istituzione dell'incubatore virtuale per la creazione di nuove imprese

nel settore della New Economy

 

     Art. 9. Oggetto.

     1. E' istituito l'incubatore virtuale, infrastruttura logistica su piattaforma telematica, finalizzato alla creazione ed all'avvio di nuove imprese operanti nel settore della New Economy.

 

     Art. 10. Funzioni dell'incubatore virtuale.

     1. Le funzioni dell'incubatore sono:

     a) selezione delle idee d'impresa sulla base delle analisi di prefattibilità presentate;

     b) assistenza nella fase di costituzione e di avvio delle imprese;

     c) coordinamento dell'attività di assistenza specialistica alle imprese incubate;

     d) elaborazione dell'albo dei fornitori qualificati per l'erogazione dei servizi di assistenza specialistica;

     e) monitoraggio sullo stato di attuazione dell'iniziativa d'impresa dei soggetti beneficiari, anche oltre il periodo di incubazione e per un periodo massimo di 3 anni dalla loro costituzione.

     2. I servizi di assistenza vengono erogati ai soggetti beneficiari con il supporto delle metodologie multimediali a distanza, e riguardano, tra l'altro:

     a) l'assistenza allo sviluppo della progettazione esecutiva dell'idea imprenditoriale;

     b) la formazione imprenditoriale;

     c) il tutoraggio nella fase di realizzazione dell'investimento e di avvio delle iniziative;

     d) l'analisi di posizionamento competitivo e l'elaborazione dei piani di marketing;

     e) la scelta delle tecnologie.

 

     Art. 11. Soggetti beneficiari.

     1. Possono accedere alle iniziative ad ai fondi di cui al presente capo, le piccole e medie imprese da costituire sotto forma di società di persone, di capitali, di cooperativa, o consortili, o società senza fini di lucro, che intendano operare nei diversi segmenti di utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e che intendano prevedere nell'oggetto sociale statutario l'erogazione di servizi "on-line", la progettazione di siti Internet (web design), lo sviluppo di siti Internet (web devolopment), il marketing in rete (web marketing) e la realizzazione di portali, a favore di piccole e medie imprese orientate al mercato telematico.

     2. Le imprese costituite dai soggetti destinatari dovranno avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione Calabria, e saranno ospitate nell'incubatore virtuale per un periodo di 2 anni.

 

     Art. 12. Agevolazioni.

     1. Per il raggiungimento delle finalità del presente capo è prevista a vantaggio dei soggetti beneficiari l'erogazione gratuita dei servizi e delle consulenze di cui all'art. 10.

     2. A vantaggio dei soggetti beneficiari, e solo per progetti di investimenti pari o inferiori a 130.000 Euro, può essere previsto, anche e inoltre, un contributo in conto capitale pari al 70 per cento dell'investimento da realizzare e non cumulabile con altre agevolazioni utilizzabili dagli stessi destinatari dell'incubatore e previste dalle normative comunitarie, statali e regionali.

 

     Art. 13. Spese ammissibili.

     1. Sono spese ammissibili a contributo l'acquisto di:

     a) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, relativi alla produzione;

     b) marchi e brevetti;

     c) servizi di progettazione della piattaforma tecnologica;

     d) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web design);

     e) servizi di progettazione di marketing a mezzo Internet (Internet Marketing);

     f) servizi di installazione e certificazione di qualità, secondo lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;

     g) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici finalizzati all'interazione tra Internet e televisioni, c.d.: TV interattiva;

     h) posizioni di lavoro (work stations) multimediali;

     i) decodificatori satellitari nell'ipotesi d'adozione, da parte dell'impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata sulla concessione satellitare ad Internet.

 

     Art. 14. Soggetto Attuatore dell'incubatore virtuale.

     1. La Regione Calabria è proprietaria dell'incubatore virtuale.

     2. [3].

     3. Il Soggetto Attuatore assolve ai suoi compiti attraverso apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione finanziaria della presente legge.

 

CAPO III

Erogazione di incentivi a piccole e medie imprese, per il sostegno delle proprie strategie

di diversificazione verso la New Economy

 

     Art. 15. Oggetto.

     1. Il presente capo ha per oggetto la realizzazione di interventi agevolati che favoriscano l'adozione di strategie e modalità operative connesse alla New Economy da parte di imprese piccole e medie, operanti in settori diversi da quello delle tecnologie dell'informazione.

 

     Art. 16. Destinatari.

     1. Possono accedere ai fondi ed alle iniziative della presente azione piccole e medie imprese, aventi sede legale ed operativa in Calabria e già operanti nei settori dei servizi sociali e del volontariato (c.d.: Terzo Settore), del turismo, dell'agroalimentare e dell'artigianato produttivo.

 

     Art. 17. Tipologia degli interventi.

     1. Ad ogni singola impresa ammessa ai benefici della presente legge, saranno concesse agevolazioni, pari al 50 per cento dell'investimento ammissibile, e comunque entro i limiti d’intervento determinati dalla Giunta regionale in attuazione all’art. 31 quater della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7 [4].

     2. In particolare potranno essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:

     a) servizi di progettazione della piattaforma tecnologica;

     b) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web design);

     c) servizi di marketing telematico (Internet marketing);

     d) servizi di installazione e certificazione di qualità secondo lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;

     e) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici finalizzati all'interazione tra Internet e televisione, c.d.: TV interattiva;

     f) acquisto delle postazioni di lavoro multimediali (work stations multimediali);

     g) acquisto dei decodificatori satellitari per l'adozione, da parte dell'impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata sulla connessione satellitare ad Internet.

 

     Art. 18. Soggetto Attuatore. [5]

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 1.300.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotta del medesimo importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 6122225 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.300.000.000.

     3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione e/o con i fondi derivanti da programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

 

     Art. 20. Disposizioni finali.

     1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

[3] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

[4] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

[5] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23.