§ 4.5.10 - L.R. 11 giugno 1999, n. 18.
Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati, commercio
Data:11/06/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni.
Art. 4.  Requisiti per l'esercizio dell'attività.
Art. 5.  Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A.
Art. 6.  Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A.
Art. 7.  Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A.
Art. 8.  Abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o ti tipo B.
Art. 9.  Revoca e sospensione delle autorizzazioni o abilitazioni.
Art. 10.  Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche.
Art. 11.  Deliberazioni comunali.
Art. 12.  Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche.
Art. 13.  Rilascio della concessione di posteggio nelle fiere.
Art. 14.  Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere.
Art. 15.  Computo delle presenze.
Art. 16.  Orari del commercio su aree pubbliche.
Art. 17.  Aree particolari.
Art. 18.  Adempimenti dei Comuni.
Art. 19.  Conversione delle autorizzazioni e subingressi.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.5.10 - L.R. 11 giugno 1999, n. 18. [1]

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.

(B.U. n. 59 del 15 giugno 1999).

 

Titolo I

Principi generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità.

     1. La Regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

     a) le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;

     b) i criteri generali ai quali si devono attenere i Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati e delle fiere che si svolgono su area pubblica.

     2. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la disciplina in materia persegue le seguenti finalità:

     a) riordinare con gradualità il commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa;

     b) perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria e attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto urbano;

     c) assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello stesso;

     d) promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;

     e) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano insufficienti alle esigenze della popolazione residente;

     f) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale.

     3. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 69.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

     a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;

     b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a);

     c) per abilitazioni di tipo B, le abilitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a);

     d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

     e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

     f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

     g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

     h) per requisivi soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

     i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

     j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

     k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

     l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

     m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

 

     Art. 3. Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni.

     1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

     a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

     b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.

     2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi della fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

     3. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

 

     Art. 4. Requisiti per l'esercizio dell'attività.

     1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

     2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.

     3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto

dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

     4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società o cooperative sono intestate direttamente a queste.

     5. E’ consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, da parte di un coadiutore, familiare o dipendente, purché socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

 

Titolo II

Disciplina delle autorizzazioni

 

     Art. 5. Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A.

     1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.

     3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

     a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

     b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

     4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

     5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

     6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

 

     Art. 6. Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A.

     1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

     2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro i successivi quarantacinque giorni.

     3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale e debbono essere fatte pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori di detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

     4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

     a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;

     b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

     c) ordine cronologico di spedizione.

     5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

     6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

     7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

     a) ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;

     b) a posteggi fuori mercato.

 

     Art. 7. Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A.

     1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e

l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

     2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione

dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.

     3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

     4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

     5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

     6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

 

     Art. 8. Abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o ti tipo B.

     1. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La SCIA è trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

     2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

     a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;

     b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

     c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

     d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.

     3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

     4. [Abrogato].

     5. [Abrogato].

     6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione di tipo B, il cessionario può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7.

 

     Art. 9. Revoca e sospensione delle autorizzazioni o abilitazioni.

     1. L'autorizzazione è revocata:

     a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

     b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

     d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.

     2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca delle autorizzazioni o abilitazioni per un periodo non superiore a sei mesi.

     3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

     4. L'autorizzazione o abilitazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

 

TITOLO III

Programmazione del commercio su aree pubbliche

 

     Art. 10. Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche.

     1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale emana, acquisendo il parere dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, criteri ai Comuni:

     a) per la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, anche consistenti in parametri numerici;

     b) per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B;

     c) per la determinazione di indirizzi per la definizione di eventuali canoni delle tasse di posteggio.

     2. Prioritariamente all'istituzione di nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno mq. 32 per posteggio.

     3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova istituzione o da trasferire i Comuni tengono conto principalmente:

     a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in relazione alla rete distributiva in sede fissa;

     b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e ambientale;

     c) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

     d) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

     4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

     5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Calabria.

     6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non sottostà alla procedura ordinaria di cui all'art. 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

     7. Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'art. 6, comma 4.

     8. Il disposto del comma 7 non si applica:

     a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

     b) al trasferimento temporaneo di mercati;

     c) alla variazione di data di svolgimento.

     9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4.

 

     Art. 11. Deliberazioni comunali.

     1. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 28 del decreto, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, in particolare, contiene:

     a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

     b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

     c) la definizione di eventuali priorità integrative;

     d) le determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap e produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;

     e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

     f) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

     g) la determinazione degli orari di vendita;

     h) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto;

     i) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;

     j) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

     k) le eventuali agevolazioni di esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto;

     l) la composizione dell'eventuale commissione di mercato, con finalità di carattere informativo interno fra gli operatori.

     2. Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi operative e temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire:

     a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa ai sensi del decreto, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio previsti dalla normativa regionale;

     b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;

     c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore.

     3. I Comuni possono emanare regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

     a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

     b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolare pedonale e veicolare;

     c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

     d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

     e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

     f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.

     4. I regolamenti di cui al precedente comma sono obbligatori per le fiere con oltre 100 posteggi e per i mercati con oltre 50 posteggi.

     5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

     6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

     7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico i Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di Promozione Turistica, Pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche. Associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

 

     Art. 12. Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche.

     1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono annualmente all'Assessorato regionale competente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione:

     a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'art. 11 comprensive degli allegati tecnici;

     b) la rilevazione delle autorizzazioni in essere rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;

     c) l'indicazione dei mercati esistenti nel territorio comunale, specificando la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;

     d) il numero dei posteggi distinti, ove previsto dall'atto costitutivo, per settore merceologico, la superficie e le caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché la dotazione di impianti e attrezzature.

 

TITOLO IV

Norme per l'esercizio dell'attività

 

     Art. 13. Rilascio della concessione di posteggio nelle fiere.

     1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

     2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

     a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

     b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

     c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

     3. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

     4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo comunale per almeno 10 giorni prima della data della manifestazione.

 

     Art. 14. Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere.

     1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

     2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, lettere a) e b), avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

     3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

     4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dell'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

     a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;

     b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3.

 

     Art. 15. Computo delle presenze.

     1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

     2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

     3. I Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento.

 

     Art. 16. Orari del commercio su aree pubbliche.

     1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;

     b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino, i mercati di nuova istituzione, di norma, debbono cessare alle ore 14,00;

     c) è in facoltà dei Comuni prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

     2. E' consentito, previo parere delle Associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

     3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo spostamento di dati dei mercati nei casi di coincidenza con festività.

     4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere transitorio.

     5. Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

 

     Art. 17. Aree particolari.

     1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

     2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

     3. Nel caso di cui al comma 2, coloro che cedono la disponibilità dell'area, possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di uno, o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 18. Adempimenti dei Comuni.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 19, fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 11, comma 1:

     a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

     b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;

     c) non possono essere emanate nuove disposizioni in materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e emergenza.

     2. Decorso il termine di 180 giorni previsto all'art. 11, comma 1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al riordino del settore, la Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto, provvede, in via sostitutiva all'adozione delle misure necessarie, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 19. Conversione delle autorizzazioni e subingressi.

     1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio dai Comuni competenti, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, nelle autorizzazioni di tipo A e di tipo B di cui al titolo II della presente legge, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi commi, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 112.

     2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma, il Comune nel cui territorio le persone fisiche o le società di persone risultano titolari di concessione di posteggio è competente a rilasciare d'ufficio una distinta autorizzazione di tipo A per ciascun singolo posteggio. Per la conversione d'ufficio delle autorizzazioni di tipo B, è competente il Comune di residenza o nel caso di società di persone, il Comune dove la stessa ha sede legale.

     3. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto e dei titoli di priorità.

     4. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di 90 giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

     5. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

     6. La reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra i vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione qualora il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998.

     7. La domanda di subingresso è presentata:

     a) al Comune ove è il posteggio per le autorizzazioni di tipo A;

     b) al Comune di residenza del subentrante, se persona fisica, ovvero la sede legale, se società di persone, per le autorizzazioni di tipo B.

     8. La reintestazione dell'autorizzazione comporta il trasferimento al subentrante dell'anzianità e dei diritti facenti capo al precedente titolare.

     9. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più a condizione che sia trasferita anche l'azienda o la parte di essa relativa alle singole autorizzazioni.

     10. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.

     11. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.

     12. L'Assessore regionale competente è delegato ad emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una circolare esplicativa contenente ulteriori modalità di attuazione delle norme del presente articolo.

 

     Art. 20. Sanzioni.

     1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto è punito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto medesimo.

     2. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'art. 11 è assoggettato alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto.

     3. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 del decreto per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 3.000.000:

     a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli artt. 7 ed 8, comma 6;

     b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di trenta giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 5;

     c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le distanze minime disposti ai sensi dell'art. 11, comma 6, ovvero esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'art. 16, comma 5;

     d) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90 giorni dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4.

 

     Art. 21. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 3 agosto 2018, n. 24.