Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati, commercio |
Data: | 16/01/1985 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Principi generali). |
Art. 2. (Orario giornaliero e settimanale). |
Art. 3. (Giornate domenicali e festive). |
Art. 4. Chiusura infrasettimanale |
Art. 5. (Deroghe periodi festivi). |
Art. 6. Deroghe |
Art. 7. (Sfera di applicazione). |
Art. 8. (Orario fioristi). |
Art. 9. (Ferie). |
Art. 10. (Orario giornaliero). |
Art. 11. (Turni di riposo). |
Art. 12. (Turni notturni). |
Art. 13. (Sfera di applicazioni - Esenzioni). |
Art. 14. (Ferie). |
Art. 15. Impianti con apparecchiature a «self service |
Art. 16. (Orario giornaliero). |
Art. 17. (Chiusura settimanale). |
Art. 18. (Esenzioni). |
Art. 19. (Sospensione di attività per ferie). |
Art. 20. (Sanzioni). |
§ 4.5.2 - L.R. 16 gennaio 1985, n. 5. [1]
Direttive regionale in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio, di impianti stradali di distribuzione di carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.
(B.U. n. 6 del 21 gennaio 1985).
Art. 1. (Principi generali).
I Comuni. ai sensi dell'art. 54 lettera d) del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed a norma dell'art. 8 della legge 29-11-1982, n. 887 nonché in attuazione di quanto previsto nel D.P.C.M. 31-12-1982, fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. degli impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, sulla base dei criteri contenuti nella presente direttiva, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale dei commercianti, degli ambulanti, dei lavoratori dipendenti, con l'obbligo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvvigionamento delle merci e la fruizione dei servizi da parte dei consumatori, nel rispetto delle esigenze del tempo libero delle categorie dei lavoratori interessati.
TITOLO I
Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio
Art. 2. (Orario giornaliero e settimanale).
L'orario settimanale per i negozi esercenti l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari non deve superare le 44 ore di apertura e deve essere distribuito su un nastro orario che preveda l'apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura non oltre le ore 20.
L'orario può essere diversificato nei periodi estivo e invernale e per settori omogenei tenendo conto delle specialità merceologiche degli stessi.
L'orario estivo inizia con l'entrata in vigore dell'ora legale e cessa al termine della stessa.
Le attività miste che esercitano anche attività di somministrazione al pubblico o la vendita di genere di monopolio o di giornali, osserveranno l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal Comune.
E' escluso l'effettuazione di orario differenziato.
Il commercio ambulante girovago senza posto fisso osserverà la disciplina degli orari previsti per gli esercizi commerciali a posto lisso.
E' fatto obbligo a tutti gli esercenti il commercio in sede stabile di esporre all'esterno degli esercizi un cartellino indicante l'orario di apertura e chiusura del negozio e quello del riposo infrasettimanale.
I supermercati in genere ed i magazzini a prezzo unico osservando l'orario di apertura e chiusura riferito al settore dell'attività prevalente sospendendo la vendita degli altri articoli.
Art. 3. (Giornate domenicali e festive). [2]
Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 e dall'articolo 7 della
I mercati ambulanti a posto fisso che si svolgono nella giornata di domenica devono essere spostati ad altro giorno della settimana, fatte salve le eccezioni di cui al precedente comma.
Nei casi di più festività consecutive i Comuni hanno la possibilità di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione al dettaglio, l'apertura antimeridiana nella prima giornata festiva e ciò al fine di garantire i rifornimenti al pubblico.
Tali aperture non dovranno avvenire se la prima giornata festiva coincide con le seguenti festività: 1° gennaio - 25 aprile - 1° maggio - domenica di Pasqua - 25 dicembre.
Nella settimana precedente la festività del Natale e quella della Pasqua l'orario dei negozi, fatti salvi i diritti dei lavoratori, può, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della
Art. 4. Chiusura infrasettimanale [3]
Per tutto il territorio regionale, salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma del presente articolo, nonchè dagli articoli 6 e 16 della presente legge, i Comuni determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.
I Comuni stabiliscono, di norma, tale chiusura nel seguente modo:
- categoria dei generi alimentari - giovedì pomeriggio
- categoria dei beni strumentali - sabato pomeriggio
- categoria dei generi vari - lunedì mattina
In base a comprovate esigenze locali, sentito il parere delle associazioni provinciali di categoria, i Comuni possono stabilire la chiusura infrasettimanale in giornate diverse da quelle di cui al comma precedente, anche a limitate parti del territorio comunale e a specifici settori merceologici, cercando, nell'interesse dei consumatori, di ottenere la migliore rispondenza con analoghe determinazioni dei Comuni viciniori e, comunque ricadenti nella stessa zona d'interesse commerciale.
La chiusura di cui al presente articolo non è obbligatoria quando nella stessa settimana vi è un'altra giornata festiva.
Art. 5. (Deroghe periodi festivi).
Nel periodo delle festività natalizie, che va dal 10 dicembre al 6 gennaio, e di altre festività tipicamente locali, nonché nella settimana ricorrente la Pasqua. può essere sospesa la chiusura infrasettimanale e può essere sospesa la chiusura domenicale e festiva.
Nelle località ad economia turistica è consentita l'apertura dei negozi, nonchè l'esercizio del commercio ambulante, in deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e di quella infrasettimanale, limitatamente al periodo stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal 4° comma del presente articolo.
In tale periodo è consentito, altresì, derogare dall'orario settimanale che, comunque, non potrà superare le 64 ore settimanali.
Lo svolgimento dei mercati ambulanti a posto fisso, nonchè l'apertura dei negozi, in deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, è altresì consentito esclusivamente nelle località dove tale attività rappresenta la prosecuzione di antiche tradizioni.
Le località di cui al comma precedente e quelle ad economia turistica sono determinate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo e sentita la Commissione consiliare competente.
Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente comma, e limitatamente alle località ed economia turistica, sarà anche determinato il periodo di deroga.
Art. 7. (Sfera di applicazione).
Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative, gli artigiani e gli industriali con attività di vendita al dettaglio, gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio compresi gli spacci in genere devono rispettare l'orario massimo settimanale fissato dalle direttive regionali, nonché l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco delle località in cui operano.
Sono esclusi da tale disciplina: le rivendite di generi di monopolio; i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi; villaggi e complessi turistici alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie. marittime ed aeroportuali le rivendite esclusive di giornali; le mostre agricole industriali e commerciali previste dal R.D. 29-1-1934, n. 454, e dalla legge 2-4-1980, n. 328.
Sono pure esclusi gli esercizi commerciali situati nei villaggi turistici di Camigliatello, Bocca di Piazza, Lorica, Moccone, Cecita, Bivio Garga, Germano, Villaggio Mancuso, Racisi, Spineto, Brigante, Trepidò, Villaggio di Savelli, Mannoli, Gambarie, Zomaro.
Art. 8. (Orario fioristi).
Le rivendite di fiori, sempre nel rispetto delle 44 ore settimanali, possono effettuare l'apertura antimeridiana degli esercizi nelle domeniche e in tutti gli altri giorni festivi riconosciuti, effettuando la chiusura settimanale e infrasettimanale in altri giorni della settimana.
Art. 9. (Ferie).
I Comuni, in accordo con le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali dei commercianti e dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative a carattere nazionale, possono promuovere opportune iniziative atte a stabilire turni di chiusura obbligatoria dei negozi per ferie da graduare e tali, comunque, da assicurare normali approvvigionamenti per i consumatori.
In alternativa a quanto sopra e con le stesse modalità può essere stabilito un orario unico continuativo.
TITOLO Il
Impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione
esclusi gli impianti autostradali
Art. 10. (Orario giornaliero).
I Comuni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.C.M. del 31-12-1982 devono garantire l'orario di apertura settimanale pari a 52 ore distribuito su base annua.
Fermo restando detto limite gli impianti devono rimanere aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.
L'orario estivo entra in vigore con l'ora legale e cessa al termine della stessa.
L'orario, nel periodo estivo. è fissato nel modo seguente:
- apertura antimeridiana dalle ore 7 alle ore 12,30;
- apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 19.30.
L'orario, nel periodo invernale, è fissato come segue:
- apertura antimeridiana dalle ore 7,30 alle ore 12,30;
- apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.
Art. 11. (Turni di riposo).
Nei giorni festivi deve essere prevista, su tutto il territorio regionale, l'apertura di un numero di impianti non inferiore al 25%.
Nel pomeriggio di sabato viene consentita la turnazione nella misura del 50% degli impianti operanti su tutto il territorio regionale.
Gli impianti che restano aperti per turnazione nella giornata di sabato non devono ricadere nell'apertura prevista per la turnazione al 25% nei giorni festivi.
Gli impianti aperti per turnazione nella giornata di domenica dovranno rimanere chiusi il primo giorno non festivo successivo a quello della effettuazione del turno.
In base alla valutazione degli interessi dell'utente in Comuni o frazioni di Comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinato lo spostamento della chiusura domenicale e festiva in altro giorno della settimana, qualora l'impianto stesso trovasi ubicato ad almeno 10 km. di distanza dell'impianto più vicino.
Art. 12. (Turni notturni).
Il servizio notturno viene svolto nell'ambito del territorio regionale da un numero di impianti non superiore al 3% degli impianti esistenti.
Esso ha inizio alle ore 22 d'inverno e alle ore 22,30 d'estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7.
I Comuni concedono l'autorizzazione al servizio notturno in base a calendari elaborati annualmente da un Comitato provinciale costituito da:
- un rappresentante dei Comuni;
- un rappresentante dei gestori;
- un rappresentante delle Compagnie petrolifere;
- un rappresentante dell'E.N.I.;
- un rappresentante dei lavoratori dipendenti;
- un rappresentante dei commercianti appartenenti alla organizzazione più rappresentativa a livello nazionale.
La costituzione del Comitato avviene su richiesta della Regione Calabria. Esso è chiamato ad esprimere parere affinché venga rispettata la turnazione.
Art. 13. (Sfera di applicazioni - Esenzioni).
I criteri di cui al presente provvedimento si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, i gas di petroli liquefatti e il metano.
Gli impianti di distribuzione del gas di petroli liquefatti e del metano possono essere esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura previsti dagli artt. 11 e 12 a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente anche altri carburanti.
Possono essere autorizzate esenzioni temporanee dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni di cui agli artt. 11 e 12 nei seguenti casi:
- per manifestazioni di interesse sovracomunale che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata quali: fiere, mercati, gare sportive, celebrazioni limitatamente alla durata delle predette manifestazioni;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinino l'isolamento di parti del territorio comunale;
per consentire la regolarità del servizio nelle località di prevalente interesse turistico, limitatamente ai periodi di maggior afflusso.
Art. 14. (Ferie).
Su domanda dei gestori e delle compagnie petrolifere degli impianti stradali di carburanti, sentito il Comitato previsto dal 3 comma dell'art. 12, i Comuni autorizzano la sospensione delle attività per il godimento di un periodo di ferie non superiore alle 2 settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base ad un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura degli impianti in numero tale da assicurare il regolare servizio all'utenza motorizzata, nonché lo svolgimento dei turni domenicali e notturni.
Art. 15. Impianti con apparecchiature a «self service [5].
Per gli impianti di distribuzione «self service» dovrà essere determinata l'esclusione dell'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.
L'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza di dette esclusioni.
TITOLO III
Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
Art. 16. (Orario giornaliero).
I Comuni fissano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui ai punti a) e b) dell'art. 23 del D.M. 28-4-1976, nonché per gli esercizi di rosticceria, gastronomia, pasticceria e gelateria non muniti di licenza di cui alla legge 14-1-1974, n. 524, diversificandoli in ragione delle esigenze locali, per categorie, per zona all'interno del territorio comunale, per periodi dell'anno, con le stesse modalità previste dall'art. 1 del presente provvedimento.
La fascia oraria dei predetti esercizi è fissata in un minimo di otto ore ed un massimo di 18 ore giornaliere entro la quale l'esercente può determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso.
In tale caso, l'esercente dovrà esporre all'esterno dell'esercizio un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura ed il giorno di riposo settimanale.
Per l'attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuata negli esercizi di cui al punto c) comma 1° dell'art. 23 del D.M. 28-4-1976, può essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti.
Art. 17. (Chiusura settimanale).
I Comuni determinano le giornate di chiusura settimanale in base alle norme di cui alla legge 1-6-1971, n. 425.
Art. 18. (Esenzioni).
Negli alberghi, pensioni e locande l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande può essere esercitata, in deroga agli orari fissati dai Comuni, semplicemente nei confronti delle persone alloggiate.
Gli esercizi posti nelle aree di servizio, lungo le autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore consecutive.
Per motivi di pubblico interesse i Comuni possono autorizzare, in via del tutto eccezionale, il prolungamento dell'orario di apertura anche durante l'intera nottata.
Art. 19. (Sospensione di attività per ferie).
I Comuni. in accordo con le rappresentanze provinciali delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a carattere nazionale, promuovono opportune iniziative atte a stabilire turni di chiusura facoltativa dei negozi per ferie, li concertano affinché avvengano con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio e vigilano affinché siano assicurati normali approvvigionamenti per i consumatori.
TITOLO IV
Art. 20. (Sanzioni).
La inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della disciplina degli orari dei negozi, della chiusura infrasettimanale e della chiusura settimanale per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 30.000 e non superiore a L. 300.000.
In caso di recidiva il Sindaco può adottare provvedimenti amministrativi di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 15 giorni e, nei casi di particolare gravità, la revoca della stessa.
Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano gli orari ed i riposi per i distributori di carburanti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma non inferiore a L. 30.000 e non superiore a L. 300.000.
Nei casi che compromettano la regolarità del servizio pubblico di distribuzione di carburanti verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 18, comma 3, del D.P.R. 27-10-1971, n. 1269.
Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- espressamente indicati nell'art. 23 del D.M. 28-4-1976 - la inosservanza
al turno di chiusura settimanale è punita con la sanzione amministrativa di
una somma non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 600.000.
La mancata esposizione del cartello indicante il giorno di chiusura settimanale comporta il pagamento di una somma pari a L. 25.000.
Il mancato rispetto dell'art. 186 del TULPS (cessazione di somministrazione ed uscita degli avventori al momento della chiusura dell'esercizio) è punito con la sanzione amministrativa di una somma che va da L. 100.000 a L. 1.000.000 (art. 38
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito con art. 2
[3] Articolo così sostituito con art. 3
[4] Articolo così sostituito con art. 4
[5] Articolo così sostituito con art. 5