§ 4.1.45 - L.R. 2 maggio 2001, n. 15.
Recepimento del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 - Anagrafe regionale delle aziende agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:02/05/2001
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Norma Generale.
Art. 2.  Integrazione.
Art. 3.  Obbligatorietà.
Art. 4.  Conseguenze e Penalità.
Art. 5.  Verifiche.
Art. 6.  Linguaggio comune e contenuti.
Art. 7.  Attività connesse e servizi.
Art. 8.  Accesso ed utenti.
Art. 9.  Validazione.
Art. 10.  Risorse finanziarie e norma finale.


§ 4.1.45 - L.R. 2 maggio 2001, n. 15.

Recepimento del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 - Anagrafe regionale delle aziende agricole.

(B.U. n. 42 del 10 maggio 2001).

 

Art. 1. Norma Generale.

     1. Tutti i soggetti pubblici e privati, (di seguito chiamati "aziende"), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono o intendono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, con l'esclusiva utilizzazione delle procedure informatiche e delle applicazioni software messe a disposizione dalla amministrazione regionale, devono, a partire dall'anno 2001, manifestarsi al sistema informativo agricolo dell'Assessorato Regionale Agricoltura della Regione Calabria, (di seguito chiamato "SIA.Cal") effettuando una autodenuncia anagrafica tecnico-amministrativa ai sensi e per gli effetti e con le modalità prescritte dall'art. 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

 

     Art. 2. Integrazione.

     1. Le notizie di cui al precedente art. 1 raccolte dal SIA.Cal, (di seguito chiamate "anagrafe"), saranno rese disponibili al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con il quale il SIA.Cal sarà completamente integrato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

 

     Art. 3. Obbligatorietà.

     1. L'iscrizione all'anagrafe, qualora non effettuata, o effettuata in modo e/o con mezzi diversi da quelli indicati dal SIA.Cal, sarà effettuata d'ufficio dallo stesso, previa acquisizione e verifica dei dati identificativi, anche attraverso l'utilizzazione di informazioni e notizie rinvenenti da precedenti rapporti con la pubblica amministrazione ed attraverso accessi a sistemi informativi esterni, con particolare riferimento al sistema informativo del Ministero delle Finanze.

 

     Art. 4. Conseguenze e Penalità.

     1. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 1, azionerà l'iscrizione d'ufficio a cura del SIA.Cal. Tale verifica comporterà ritardi nell'ammissione ai benefici recati dalle normative nazionali, regionali e comunitarie.

 

     Art. 5. Verifiche.

     1. Qualora i dati denunciati, a seguito di controllo a cura del SIA.Cal, dovessero risultare totalmente e/o parzialmente inesatti, l'amministrazione provvederà alla sospensione delle istanze e dei relativi atti istruttori fino all'avvenuta correzione e/o integrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di discordanza. Trascorso inutilmente tale termine senza aver provveduto alla integrazione e/o correzione dei dati, l'iscrizione all'anagrafe sarà definitivamente sospesa e dovrà essere riproposta integralmente ove ne ricorrano i presupposti, salvo eventuale iscrizione ai sensi dell'art. 3.

 

     Art. 6. Linguaggio comune e contenuti.

     1. Tutti i soggetti saranno identificati dal codice fiscale.

     a) Il codice fiscale, (di seguito "CUAA") costituisce il codice unico di identificazione aziendale, e dovrà essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Attraverso l'assemblamento del codice fiscale con i codici ISTAT della provincia e del comune dove ricade l'azienda, saranno identificate una o più Unità Tecnico Economiche (UTE), (di seguito denominate "unità").

     b) Per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole, condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata dal codice ISTAT di cui al punto precedente, ove ricade in misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva.

     c) Ogni informazione inserita nella base dati anagrafica del SIA.Cal, sarà automaticamente correlata al CUAA.

     d) Le informazioni contenute nella base dati anagrafica, dovranno riguardare:

     1. Dati anagrafici se persona fisica;

     2. Legale rappresentante e sede legale se persona giuridica;

     3. Ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT;

     4. Dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;

     5. Consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;

     6. Consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, compresa quella dei fabbricati, ove esistente, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione;

     7. Domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;

     8. Quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;

     9. Risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo o satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;

     10. Erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;

     11. Eventuale ente associativo delegato dall'azienda;

     12. Dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;

     13. Dati relativi all'iscrizione al naviglio peschereccio;

     14. Impianti acquicoli per la produzione ittica;

     15. Dati relativi all'accesso a fondi strutturali;

     16. Ogni altra informazione risultante e/o utile alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'attività economica svolta;

     17. L'azienda, attraverso le procedure di variazione, è tenuta a comunicare ogni fatto o atto giuridico avente effetto sulla titolarità dell'impresa e dei beni che la costituiscono, sulla quantificazione e/o trasferimento anche temporaneo di diritti, quote ecc. rispettando i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, al fine della verifica della loro legittimità.

 

     Art. 7. Attività connesse e servizi.

     1. L'amministrazione regionale, attraverso il SIA.Cal, renderà disponibili ai soggetti autorizzati i seguenti servizi:

     1. Consultazione locale ed integrata su base nazionale mediante accesso a banche dati esterne;

     2. Predisposizione di documenti informatici;

     3. Identificazione anagrafica dei dati aziendali anche utilizzando le informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso la interconnessione con il sistema informativo delle Camere di Commercio;

     4. Verifica catastale dei dati aziendali attraverso il controllo con il sistema informativo del Ministero delle Finanze;

     5. Servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale;

     6. Cooperazione applicativa, centroperiferia, controllo e certificazione delle operazioni per via telematica;

     7. Consultazione del vocabolario dati e delle informazioni dell'anagrafe;

     8. Servizi di accredito o di addebito e di documentazione, controllo e certificazione nei confronti di parti terze;

     9. Servizi connessi alla gestione di qualsiasi informazione inerente i contenuti dell'anagrafe stessa.

 

     Art. 8. Accesso ed utenti.

     1. L'accesso all'anagrafe può essere autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto aziendale e industriale, e dall'articolo 22, in materia di dati sensibili, ai seguenti soggetti:

     1. Tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 previa definizione di opportuni protocolli di intesa;

     2. Tutte le aziende ed i soggetti dalle stesse delegati, limitatamente ai propri dati o ai dati di interesse generale e statistico, anche attraverso la "carta dell'agricoltore e del pescatore" istituita ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999.

 

     Art. 9. Validazione.

     1. La base dati anagrafica, per come sopra costituita, sarà assoggettata alla validazione preventiva ed all'aggiornamento costante a cura del SIA.Cal, anche avvalendosi di collegamenti a banche dati terze ed a sistemi informativi di altre amministrazioni locali e nazionali, nonché di specifiche e qualificate collaborazioni esterne previa sottoscrizione di apposite convenzioni e protocolli d'intesa.

 

     Art. 10. Risorse finanziarie e norma finale.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5111101 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Spese per l'anagrafe regionale delle aziende agricole

- Recepimento D.P.R. n. 503/1999" e lo stanziamento, in termini di

competenza e di cassa, di lire 100.000.000.

     3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

     4. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

     5. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.