§ 4.1.32 - L.R. 3 settembre 1991, n. 16.
Disciplina generale e snellimento dei procedimenti regionali di concessioni di provvidenze in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/09/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge regola i procedimenti relativi alle concessioni di provvidenze in agricoltura nei seguenti settori:
Art. 2.      1. Nel caso che più leggi regionali prevedono provvidenze contributive o creditizie per analoghi interventi, le domande presentate a norma di una legge, si intendono utilmente presentate a norma [...]
Art. 3.      1. Salvo contrarie disposizioni di legge, i documenti allegati alla istanza possono essere presentati o in originale o in copia autenticata.
Art. 4.      1. L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, è consentita anche prima del formale atto di impegno della Giunta, purchè successiva alla presentazione della domanda e [...]
Art. 5.      1. Ad avvenuta concessione, le provvidenze di cui alla presente legge vengono erogate secondo le seguenti modalità:
Art. 6.      1. L'Assessore regionale all'agricoltura dispone la decadenza dalle agevolazioni finanziarie concesse nei casi in cui:
Art. 7.      1. L'attivazione della presente legge non comporta alcun onere finanziario.


§ 4.1.32 - L.R. 3 settembre 1991, n. 16.

Disciplina generale e snellimento dei procedimenti regionali di concessioni di provvidenze in agricoltura.

 

Art. 1.

     1. La presente legge regola i procedimenti relativi alle concessioni di provvidenze in agricoltura nei seguenti settori:

     a) produzioni vegetali;

     b) produzioni animali;

     c) produzioni agro-alimentari, promozione della qualità ed orientamento dei consumi;

     d) lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e mercato dei prodotti agricoli e zootecnici;

     e) ristrutturazione ed ammodernamenti fondiari e aziendali;

     f) calamità naturali;

     g) meccanizzazione ed altri mezzi;

     h) ricerca e sperimentazione;

     i) assistenza tecnico-economica, formazione ed informazione;

     l) infrastrutture rurali;

     m) bonifica integrale e montana;

     n) formazione PP.DD. e riordino fondiario.

 

     Art. 2.

     1. Nel caso che più leggi regionali prevedono provvidenze contributive o creditizie per analoghi interventi, le domande presentate a norma di una legge, si intendono utilmente presentate a norma delle altre leggi.

     2. La documentazione a corredo di una domanda si intende utilmente presentata a corredo di ulteriori domande, purchè non siano intervenute modificazioni. In tale ipotesi il richiedente dovrà allegare alla domanda un atto sostitutivo di notorietà, da cui risulti quali documenti abbia già presentato, quali di questi sono ancora validi ed a quale domanda siano stati allegati.

 

     Art. 3.

     1. Salvo contrarie disposizioni di legge, i documenti allegati alla istanza possono essere presentati o in originale o in copia autenticata.

     2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio deve richiedere all'interessato gli eventuali documenti mancanti.

     3. L'istruttoria procederà secondo il criterio cronologico di presentazione della istanza e sarà definita entro sessanta giorni dalla data di completa acquisizione della documentazione.

     4. In caso di parere negativo l'esito dovrà essere comunicato all'interessato con la motivazione tecnico-giuridica che ha determinato il diniego all'ammissione.

     5. Per ogni istanza è formato apposito fascicolo, sul quale sono annotate le date in cui l'istanza è rimessa al Dirigente e da questi a coloro che devono trattarla.

 

     Art. 4.

     1. L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, è consentita anche prima del formale atto di impegno della Giunta, purchè successiva alla presentazione della domanda e previa specifica autorizzazione del Dirigente Provinciale del Settore Agricoltura.

     2. In ogni caso, l'autorizzazione non comporta impegno di finanziamento da parte della Giunta, né dà diritto a priorità.

 

     Art. 5.

     1. Ad avvenuta concessione, le provvidenze di cui alla presente legge vengono erogate secondo le seguenti modalità:

     a) anticipazione del 50 per cento sul contributo concesso fino a lire 100 milioni;

     b) anticipazione del 30 per cento sul contributo concesso oltre lire 100 milioni.

     2. L'anticipazione viene erogata su istanza del titolare o del legale rappresentante, dopo l'inizio dei lavori, accertato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

     3. Ulteriori erogazioni saranno concessi a stati di avanzamento ed in misura non superiore all'80 per cento dell'intero contributo. La rimanente somma sarà erogata a collaudo avvenuto, che comunque dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

     4. L'anticipazione sarà erogata previa presentazione di garanzie fidejussorie, bancarie o assicurative e graverà sullo stesso capitolo su cui è stato assunto l'impegno di spesa originario.

 

     Art. 6.

     1. L'Assessore regionale all'agricoltura dispone la decadenza dalle agevolazioni finanziarie concesse nei casi in cui:

     a) gli interventi previsti non siano stati effettuati nei tempi e nei modi stabiliti;

     b) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali sono state concesse.

     2. La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate dagli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dal Governo, in vigore al momento dell'incasso del primo acconto sui finanziamenti, maggiorato di tre punti, nonché l'esclusione per cinque anni da qualsiasi agevolazione in agricoltura.

     3. L'atto di decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della rateazione.

 

     Art. 7.

     1. L'attivazione della presente legge non comporta alcun onere finanziario.