§ 4.1.21 - L.R. 10 marzo 1988, n. 6.
Agevolazioni creditizie per il ripianamento delle passività onerose.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/03/1988
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, la Regione, avvalendosi della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, può concedere in favore di imprenditori, [...]
Art. 2.      1. I mutui saranno concessi al tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente sarà determinata a norma della legislazione nazionale vigente.
Art. 3.      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti indicati all'articolo 1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici all'Assessorato [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi, quale prima annualità, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, 2° comma, [...]
Art. 5.      1. Per quanto non contemplato nella presente legge valgono le norme di cui al R.D. n. 1509 del 29 luglio 1927 convertito nella legge n. 1928 del 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.21 - L.R. 10 marzo 1988, n. 6. [1]

Agevolazioni creditizie per il ripianamento delle passività onerose.

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, la Regione, avvalendosi della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, può concedere in favore di imprenditori, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, singoli e/o associati, nonché di cooperative e/o loro Consorzi, di Associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di società esercenti attività agricole purché costituite a norma di legge, mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni per il ripianamento delle passività onerose derivanti da esposizioni debitorie a qualsiasi titolo e relative all'attività agricola, certificabili mediante rapporti bancari ed in essere alla data del 31 ottobre 1987.

     2. Viene altresì concesso il diritto al preammortamento per i primi tre anni di durata del mutuo.

     3. Le operazioni di mutuo sono assistite dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge numero 454 del 2 giugno 1961 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. I mutui saranno concessi al tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente sarà determinata a norma della legislazione nazionale vigente.

     2. Il concorso regionale sugli interessi di ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento ed in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato ed in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi l'operazione di mutuo.

 

     Art. 3.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti indicati all'articolo 1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici all'Assessorato regionale dell'agricoltura, caccia e pesca che provvederà all'istruttoria tramite i servizi dell'agricoltura competenti per territorio.

     2. La concessione dei benefici sarà effettuata sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi, quale prima annualità, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, 2° comma, della legge 8/11/1986, n. 752, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

     2. Conseguentemente - ai sensi e per gli effetti del succitato art. 3, 2° comma - le prime cinque annualità sono poste a carico del bilancio regionale mentre le successive dieci annualità fanno carico al bilancio dello Stato.

 

     Art. 5.

     1. Per quanto non contemplato nella presente legge valgono le norme di cui al R.D. n. 1509 del 29 luglio 1927 convertito nella legge n. 1928 del 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.