Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 19/01/1983 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. Unico. La Regione approva la costituzione del Consorzio interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia prevista dal Regolamento CEE n. 270/1979. |
Art. 1. (Costituzione oggetto denominazione sede e durata del Consorzio). |
Art. 2. (Scopi del Consorzio). |
Art. 3. (Strutture). |
Art. 4. (Organi del Consorzio). |
Art. 5. (Composizione durata e funzionamento del Consiglio Generale). |
Art. 6. (Compiti del Consiglio generale). |
Art. 7. (Composizione, durata e funzionamento del Comitato direttivo). |
Art. 8. (Compiti del Comitato direttivo). |
Art. 9. (Presidente del Consorzio). |
Art. 10. (Funzioni del Presidente del Consorzio). |
Art. 11. (Collegio dei revisori dei conti). |
Art. 12. (Compiti del Collegio dei revisori dei conti). |
Art. 13. (Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali). |
Art. 14. (Esercizio finanziario). |
Art. 15. (Fondo comune, entrate del Consorzio). |
Art. 16. (Obblighi degli Enti consorziati). |
Art. 17. (Recessione dal Consorzio). |
Art. 18. Alla prima convocazione del Consiglio generale provvede il Presidente della Giunta regionale della Basilicata. |
Art. 19. (Rinvio). |
§ 4.1.13 - L.R. 19 gennaio 1983, n. 4. [1]
Costituzione del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra le Regioni Basilicata - Calabria e Puglia.
(B.U. n. 6 del 28 gennaio 1983).
La Regione approva la costituzione del Consorzio interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia prevista dal
Il Consorzio gestirà il Centro di Addestramento per Operatori Agricoli di Pantanello in Comune di Bernalda.
E' approvato lo Statuto del Consorzio nel testo allegato che fa parte integrante della presente legge.
ALLEGATO
Statuto del Consorzio Interregionale Per la Formazione dei Divulgatori Agricoli
fra le Regioni Basilicata - Calabria e Puglia.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. (Costituzione oggetto denominazione sede e durata del Consorzio).
Tra le regioni Calabria, Puglia e Basilicata, di seguito denominate «Enti», è costituito un Consorzio che assume i compiti e le funzioni di «Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli».
Il Consorzio opera come strumento di attuazione del
Il Consorzio è denominato «Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli - CIFDA ed ha sede legale in Bernalda (Provincia di Matera) località Pantanello.
Il Consorzio ha la durata di anni venti con possibilità di proroga da parte del Consiglio Generale, sempre che permangano gli scopi per i quali il Consorzio è costituito.
Art. 2. (Scopi del Consorzio).
Il Consorzio nell'ambito delle direttive stabilite dal Comitato Interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, persegue senza fini speculativi le seguenti finalità:
- la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti, specializzati e del personale direttivo, in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;
- l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli enti consorziati, gli enti locali e subregionali, gli enti di sviluppo, nonché presso:
a) associazioni interaziendali;
b) associazioni fra produttori;
c) organizzazioni professionali agricole;
d) organizzazioni cooperative agricole;
e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;
- ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal «Comitato Interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia» istituito con
A tale fine il Consorzio:
a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del «Comitato Interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia» sulla base di una analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;
b) progetta ed attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento, con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo di Università e Centri di Ricerca anche esteri;
c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;
d) concorre, con gli enti consorziati, all'attività di studio ed alla verifica dell'idoneità delle tecniche di divulgazione;
e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di Comitato Interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli Enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi dei formatori e per la scelta dell'altro personale docente impiegato dal Consorzio Interregionale che potrà provenire anche dall'estero;
f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale dalle attività del Consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di stages;
g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative (ivi compresa l'organizzazione di viaggi di studio e stages all'estero) e la raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione ed informazione agricola.
Il Consorzio può provvedere altresì, su iniziativa degli enti consorziati, interessati, allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie socio-strutturale, con particolare riferimento a corsi per informatori socio-economici.
Art. 3. (Strutture).
Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il Consorzio si avvale, sulla base di specifica convenzione, principalmente delle strutture e dei servizi del «Centro Addestramento Operatori Agricoli» di Bernalda Pantanello (MT) e di eventuali altre strutture ubicate nel territorio degli Enti consorziati.
TITOLO II
Organi Istituzionali
Art. 4. (Organi del Consorzio).
Gli organi sociali del Consorzio sono:
a) il Consiglio Generale;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente del Consorzio;
d) il Collegio dei revisori dei conti
Art. 5. (Composizione durata e funzionamento del Consiglio Generale).
Il Consiglio generale è composto da:
a) quattro membri di ciascun Ente consorziato rappresentati dagli assessori pro-tempore competenti in materia di agricoltura e di formazione professionale e dai funzionari esperti in formazione e divulgazione agricola;
b) un rappresentante di ciascuno delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
I membri del Consiglio generale restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Ogni componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.
Il Consiglio generale è convocato dal Presidente del Consorzio con lettera raccomandata indicante il luogo e la data della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori ed è inviata sia ai componenti del Consiglio che agli Enti ed Organizzazioni da essi rappresentati almeno dieci giorni prima della riunione, con possibilità di convocazione telegrafica in caso d'urgenza da effettuarsi con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
Le riunioni del Consiglio generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti ed in seconda allorché intervenga la maggioranza dei suoi componenti.
Di norma il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità nelle votazioni palesi; per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, i regolamenti interni e lo scioglimento del Consorzio è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, si riunirà altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi il Consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del collegio dei revisori dei conti; o da almeno la metà dei componenti il Comitato direttivo, oppure un terzo dei componenti il Consiglio, oppure due Enti consorziati.
Altre norme relative al funzionamento del Consiglio generale potranno essere determinate con regolamento interno.
Art. 6. (Compiti del Consiglio generale).
Il Consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.
Rientrano, in particolare, nella competenza del Consiglio generale:
- l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- la nomina del Comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza;
- la nomina, previa la determinazione del compenso da corrispondere allo stesso per tutta la durata in carica, del collegio dei revisori dei conti;
- la nomina del Direttore del Consorzio;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'approvazione dei Regolamenti interni;
- l'approvazione di modifiche allo Statuto del Consorzio, ivi compreso lo scioglimento dello stesso.
Il Consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il Consorzio non attribuito specificamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal Presidente, attraverso l'inserimento all'ordine del giorno nonché sulla eventuale azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno.
Art. 7. (Composizione, durata e funzionamento del Comitato direttivo).
Il Comitato direttivo è composto da:
a) tre membri di diritto, il Presidente ed i Vice Presidenti del Consorzio da eleggere tra i rappresentanti degli Enti consorziati;
b) un membro eletto dal Consiglio generale in seno ai rappresentanti delle organizzazioni professionali;
c) un membro eletto dal Consiglio generale in seno ai rappresentanti delle organizzazioni cooperative.
Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consorzio fungono rispettivamente da Presidente e Vice Presidenti del Comitato.
I membri del Comitato restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato è convocato dal Presidente anche in località diversa della sede legale del Consorzio con un preavviso di almeno tre giorni normalmente con telegramma.
Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa il Direttore del Consorzio e potrà essere chiamato ad assistere il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste facente parte del Consiglio generale.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti.
Ogni componente del Comitato dispone di un solo voto.
Le delibere sono validamente assunte con la maggioranza di voti favorevoli dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Altre norme relative al funzionamento del Comitato direttivo potranno essere determinate con regolamento interno.
Art. 8. (Compiti del Comitato direttivo).
Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Spetta, tra l'altro, al Comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del Consorzio. fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente statuto, sono riservati al Consiglio generale.
In particolare spetta al Comitato direttivo:
- predisporre:
a) i programmi di attività del Consorzio;
b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo relativi a ciascun esercizio finanziario;
c) i regolamenti interni da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio generale;
- proporre il nominativo del direttore del Consorzio per l'assunzione da parte del Consiglio generale;
- assumere i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- affidare incarichi specifici per l'attuazione dei programmi del Consorzio;
- conferire procure sia generali che speciali ed autorizzare il Presidente e/o il Direttore ad effettuare pagamenti e ad incassare entrate rilasciandone quietanza liberativa.
Art. 9. (Presidente del Consorzio).
Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio generale tra i suoi componenti nominati in rappresentanza degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti ed a rotazione.
Il Presidente dura in carica tre anni.
In caso di dimissione, decadenza dalle proprie funzioni esercitate nell'Ente consorziato o morte del Presidente si procede alla nomina del successore scegliendolo tra i rappresentanti dell'Ente consorziato di appartenenza del Presidente cessato. Il nuovo Presidente scelto in tal modo resta in carica fino alla originaria scadenza del mandato del predecessore.
Il Consiglio generale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti degli Enti consorziati, due Vice Presidenti, scegliendoli al di fuori dei rappresentanti dell'Ente cui appartiene il Presidente.
Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, ivi compresa la vacanza della carica fino all'elezione del nuovo Presidente.
In caso di dimissioni, decadenza o morte dei Vice Presidenti si procede alla loro sostituzione con le medesime formalità stabilite per il Presidente dal presente articolo.
Art. 10. (Funzioni del Presidente del Consorzio).
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Consorzio;
- convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato direttivo;
- vigila sulle strutture consortili e sulla puntuale esecuzione dei provvedimenti assunti dal Consiglio generale e dal Comitato;
- risponde al Comitato per ogni adempimento affidatogli o dai regolamenti interni o dal Comitato stesso;
- stipula contratti e convenzioni deliberati dal Comitato.
Il Presidente può assumere, in via eccezionale e d'urgenza, iniziative rientranti nella competenza del Comitato con obbligo di far ratificare le stesse da detto organismo nella prima riunione successiva di questi che deve pronunciarsi in merito entro il trentesimo giorno dall'assunzione dell'iniziativa del Presidente.
Art. 11. (Collegio dei revisori dei conti).
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi nominato dal Consiglio generale di cui uno con funzione di Presidente del Collegio. Uno dei revisori dovrà rappresentare il Ministero del tesoro.
Il Collegio ha la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nella carica.
I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Comitato direttivo e possono intervenire a quelle del Consiglio generale.
Art. 12. (Compiti del Collegio dei revisori dei conti).
Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti per tale organo dal codice civile, articolo 2403.
In particolare:
- controlla l'amministrazione del Consorzio;
- vigila:
a) sull'osservanza, da parte del Consiglio, del Comitato, del Presidente e del Direttore, delle leggi e dello Statuto consortile;
b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;
- redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.
Art. 13. (Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali).
Al Presidente del Consorzio spetta una indennità di carica il cui ammontare è determinato, anche annualmente, dal Consiglio generale.
Il compenso annuo dei revisori dei conti è fissato dal Consiglio generale prima della loro nomina e per tutto il periodo della durata in carica.
Agli altri componenti del Consiglio e del Comitato spetta un gettone di presenza per ogni riunione a cui effettivamente partecipano; l'ammontare del gettone è stabilito dal Consiglio generale.
A tutti i partecipanti alle riunioni consortili spetta il rimborso, che può essere determinato anche in vita forfettaria dal Comitato direttivo, delle spese sostenute.
TITOLO III
Disposizioni Patrimoniali e Finali
Art. 14. (Esercizio finanziario).
L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione di ciascuno esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli Enti consorziati.
Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato entro i dieci giorni successivi agli Enti consorziati.
Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo articolo 15.
I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata né creare impegni che eccedono la durata del Consorzio.
I contratti concernenti direttamente l'applicazione del
Art. 15. (Fondo comune, entrate del Consorzio).
Il Consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli Enti consorziati ed alimentato da eventuali contributi destinati a detto fondo da parte dello Stato e di altri enti pubblici nonché dagli avanzi di gestione.
L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con apposito Regolamento interno.
Le entrate del Consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi statutari sono garantite:
- dai contributi dello Stato e della CEE assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal Consorzio;
- dalle rendite dei beni in proprietà o uso del Consorzio;
- dai corrispettivi per servizi svolti su richiesta degli Enti consorziati o delle organizzazioni, associazioni ed enti di cui al precedente articolo 2 o del Comitato Interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia;
- dai finanziamenti degli Enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate, per il 70 per cento in proporzione all'uso che ogni consorziato fa dei servizi del Consorzio, per il 15 per cento in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il rimanente 15 per cento in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati ISTAT.
Art. 16. (Obblighi degli Enti consorziati).
Sono a carico degli Enti consorziati:
1) per la costituzione del fondo comune, una quota di adesione proporzionale al numero dei divulgatori che saranno formati ed assegnati alle Regioni consorziate, come previsto dal Piano Quadro, pari a:
- lire 6.400.000 per la Regione Basilicata;
- lire 22.400.000 per la Regione Puglia;
- lire 14.500.000 per la Regione Calabria;
3) gli eventuali oneri da ripartirsi in parti proporzionali per il pareggio del bilancio consuntivo rispetto al preventivo, secondo quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo 15.
Le modalità e i tempi di versamento dei finanziamenti di cui al precedente punto 2) sono fissati dal Consiglio generale del Consorzio.
Art. 17. (Recessione dal Consorzio).
Il recesso dal Consorzio ha effetto per l'Ente receduto con la chiusura dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al Consorzio almeno quattro mesi prima di detto termine.
All'Ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune né la quota di competenza sullo stesso.
Al termine della prevista durata o in caso di deliberazione di scioglimento anticipato, il Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore delle realità residue del consorzio e ne determina le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
Alla prima convocazione del Consiglio generale provvede il Presidente della Giunta regionale della Basilicata.
Art. 19. (Rinvio).
Per quanto non specificatamente determinato nel presente Statuto, il Consorzio sarà regolato dalle norme di legge previste per le associazioni sprovviste di personalità giuridica.
[1] Abrogata dall'art. 2 della