§ 4.1.12 - L.R. 14 dicembre 1982, n. 18.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2 - Norme in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/12/1982
Numero:18


Sommario
Art. 1.      E' sospeso, per un periodo non superiore a tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento ai comuni ed agli altri enti sub-regionali delle funzioni [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.12 - L.R. 14 dicembre 1982, n. 18. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2 - Norme in materia di agricoltura.

 

Art. 1.

     E' sospeso, per un periodo non superiore a tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento ai comuni ed agli altri enti sub-regionali delle funzioni amministrative delegate in materia di agricoltura e foreste, di cui alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2.

     Nella fase transitoria, all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente provvederà la Regione attraverso i propri uffici.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.