§ 3.5.2 - L.R. 26 aprile 1995, n. 25.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 musei e biblioteche
Data:26/04/1995
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17/85, la [...]
Art. 2.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. [...]
Art. 3.      1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.5.2 - L.R. 26 aprile 1995, n. 25.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuità dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate dalla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'articolo 6.

 

     Art. 3.

     1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, articolo 22, legge regionale 19/4/1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

 

     Art. 4. [1].

 

     Art. 5. [2].

 

     Art. 6.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 9 bis alla L.R. 19 aprile 1985, n. 17.

[2] Modifica il comma 5°, art. 13, della L.R. 19 aprile 1985, n. 17.