Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 informazione e cultura |
Data: | 27/04/2011 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dalla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, articolo 31, comma 2, è sostituito dal seguente comma |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 3.4.46 - L.R. 27 aprile 2011, n. 15.
Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 2 maggio 2011, n. 8 - S.S. 4 maggio 2011, n. 2)
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della
«La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.