Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 informazione e cultura |
Data: | 21/03/1983 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29 che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a [...] |
Art. 2. Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui |
Art. 3. Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio [...] |
§ 3.4.3 - L.R. 21 marzo 1983, n. 12. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.
(B.U. n. 23 del 30 marzo 1983).
Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della
Al suddetto concorso è ammesso il personale di cui al comma precedente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale.
Lo stesso personale è ammesso al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alla qualifica posseduta presso i centri suddetti, giusta la seguente tabella di comparazione:
------------------------------------------------------------------ |
Qualifica Livello funzionale |
di provenienza dell'amministrazione regionale |
------------------------------------------------------------------ |
(per memoria) Dirigente |
(per memoria) Esperto |
(per memoria) Istruttore |
Operatore culturale Collaboratore |
(per memoria) Applicato-operatore spec. |
(per memoria) Operatore qualificato |
(per memoria) Commesso |
(per memoria) Ausiliario |
------------------------------------------------------------------ |
L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione al concorso riservato è disposto con delibera della Giunta regionale e decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data della delibera medesima. Con lo stesso provvedimento d'inquadramento è altresì disposta la destinazione della sede, secondo comma quanto previsto dall'articolo 7 della
Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui
all'articolo 2 della
L'ampliamento dell'organico è riferito a due posti di collaboratore.
La tabella A, di cui al citato articolo 2 della
------------------------------------------------------------------ |
LIVELLI FUNZIONALI POSTI |
------------------------------------------------------------------ |
Dirigente 215 |
Esperto 304 |
Istruttore 760 |
Collaboratore 981 |
Applicato-operatore spec. 533 |
Operatore qualificato 171 |
Commesso 229 |
Ausiliario 10 |
------------------------------------------------------------------ |
TOTALE GENERALE 3.203 |
------------------------------------------------------------------ |
Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio 1983.
Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2 della