§ 3.2.63 – R.R. 10 maggio 2005, n. 4.
«Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (art. 14 bis [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:10/05/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi.
Art. 2.  Consulta regionale dei consumatori.
Art. 3.  Composizione e funzionamento della Consulta.
Art. 4.  Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive.
Art. 5.  Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.
Art. 6.  Contributi alle Associazioni.
Art. 7.  Struttura operativa.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.2.63 – R.R. 10 maggio 2005, n. 4. [1]

«Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003).

(B.U. 14 maggio 2005, n. 8 – S.S. n. 7).

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi.

     1. La Regione Calabria al fine di dare attuazione all’art. 14-bis della L.R. n. 8 del 26 giugno 2003 per garantire e promuovere la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi, riconoscendone il fondamentale ruolo economico e sociale, in conformità ai princìpi dettati nei trattati istitutivi della Comunità Europea e nel trattato dell’Unione Europea ed in linea con la normativa comunitaria e statale, nell’esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate, si propone i seguenti obiettivi:

     a) promozione della conoscenza del sistema economico e produttivo al fine di migliorare le opportunità di lavoro, l’efficienza e la produttività delle imprese, la programmazione degli interventi;

     b) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;

     c) salvaguardia della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi;

     d) promozione e protezione degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

     e) promozione ed attuazione di una politica di informazione e di educazione dei consumatori e degli utenti;

     f) promozione e sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

     g) perseguimento di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per la erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

     2. Per la definizione di «consumatori e utenti» e di «associazioni dei consumatori e degli utenti» si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2 della Legge 281/98.

 

     Art. 2. Consulta regionale dei consumatori.

     1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 è istituita la consulta regionale dei consumatori, di seguito denominata «Consulta», con i seguenti compiti:

     a) esprimere parere su atti di programmazione e proposte di legge che riguardino interessi dei consumatori e degli utenti;

     b) proporre agli organi competenti l’effettuazione di indagini di carattere generale intese a chiarire la composizione dei prodotti, i loro standard qualitativi, le modalità di distribuzione e commercio anche con riferimento alla applicazione delle norme in materie di corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti, nonché l’effettuazione di controlli sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi;

     c) formulare proposte atte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti avanzando segnalazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACAL) e ad altri Enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell’inquinamento;

     d) proporre alla Giunta regionale programmi per la diffusione di informazioni presso i consumatori e gli utenti utilizzando le modalità ed i mezzi di comunicazione scritta ed audiovisiva più idonei;

     e) formulare proposte per favorire forme di collaborazione con analoghi organismi regionali, Nazionali e dell’Unione Europea, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

 

     Art. 3. Composizione e funzionamento della Consulta.

     1. La Consulta regionale è composta:

     a) dal Dirigente del settore Commercio del Dipartimento Attività Produttive o da un suo delegato che la presiede;

     b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritta nell’elenco di cui al successivo art. 4 designato dalle stesse associazioni;

     c) dai Dirigenti, o loro delegati, del settore Commercio delle Amministrazioni Provinciali;

     d) dai Dirigenti, o loro delegati, del settore Commercio delle Amministrazioni comunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;

     e) le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Dirigente del Servizio Commercio del Dipartimento Attività Produttive.

     2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti nelle materie in discussione;

     3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, e rimane in carica per la durata di anni 5. La consulta decade e deve comunque essere rinnovata entro sessanta giorni dopo l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

     4. La Consulta ha sede presso il Dipartimento Attività Produttive.

 

     Art. 4. Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive.

     1. E’ istituito un osservatorio dei prezzi e delle attività produttive che, in coerenza con gli obbiettivi e le metodologie dell’Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle attività produttive, si propone di:

     a) esaminare l’andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi per proporre progetti ed iniziative alla Giunta regionale diretti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori, nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti d’intesa con le autorità scolastiche;

     b) organizzare ed elaborare, avvalendosi delle più aggiornate procedure informatiche, tutti i dati disponibili sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane operanti in Calabria e tutti gli altri elementi utili a rappresentare le dinamiche di sviluppo;

     c) predisporre semestralmente un rapporto sull’andamento dell’economia nei settori del Turismo, dell’Industria manifatturiera, dell’artigianato, dei Servizi e del Commercio;

     d) collaborare, nell’ambito delle sue funzioni, alle elaborazioni statistiche della Regione;

     e) la consulta si potrà avvalere per le finalità di cui alla presente legge, della consulenza delle Aziende Sanitarie Locali, dei laboratori autorizzati ai sensi del D.L. 1/3/1928, n. 842, art. 16, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACAL), richiedendo di effettuare analisi qualitativi chimiche o chimico-fisiche secondo le normative regionali e nazionali riguardanti la tutela igienica degli alimenti e delle bevande ed il controllo degli scarichi idrici e dell’inquinamento atmosferico;

     f) nello svolgimento dell’attività di trattamento dei dati, l’Osservatorio svolge una funzione di pubblico interesse.

     2. Il Dipartimento Attività Produttive, con bando di evidenza pubblica, procederà all’affidamento dei servizi dell’Osservatorio.

 

     Art. 5. Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.

     1. Presso il Dipartimento Attività Produttive è istituito l’elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

     2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

     a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;

     b) tenuta di un elenco degli iscritti aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate all’associazione per gli scopi statutari;

     c) numero di iscritti non inferiore a cinquanta soci certificati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione;

     d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

     e) svolgimento di una attività continuativa nei tre anni precedenti comprovata da relativa relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione;

     f) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

     3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione;

     4. Il Dipartimento Attività Produttive aggiorna annualmente l’elenco e provvede a controllare il mantenimento dei requisiti in capo alle Associazioni già iscritte;

     5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

 

     Art. 6. Contributi alle Associazioni.

     1. La Regione, tramite il Dipartimento Attività Produttive e nei limiti dello stanziamento di bilancio e/o dei finanziamenti derivanti da normative nazionali o comunitarie, può erogare contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 4 per la realizzazione di specifici progetti rispondenti agli obiettivi del presente regolamento nonché per l’apertura di «Sportelli dei consumatori e degli utenti»;

     2. Le Associazioni interessate, ai fini della concessione dei contributi regionali, sono tenute a presentare apposita domanda entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata dai programmi di iniziative che si intendono attuare e dal relativo programma di spesa;

     3. I contributi alle Associazioni sono liquidati a consuntivo. A tal fine è richiesta la preventiva presentazione di una relazione finale dell’attività svolta a firma del legale rappresentante dell’Associazione con allegata documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti presentati;

     4. In sede di prima applicazione del presente regolamento la Regione, tramite il competente Dipartimento Attività Produttive, può erogare contributi alle Associazioni di consumatori che ne hanno già fatto richiesta o che ne faranno richiesta entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento, sulla base di attività svolte e documentale a difesa dei consumatori negli anni 2003 e 2004.

 

     Art. 7. Struttura operativa. [2]

     [1. Il Dipartimento Attività Produttive, per supportare e controllare la corretta applicazione delle attività previste dal presente Regolamento, è autorizzato ad istituire con decreto del Direttore Generale una apposita Unità Organizzativa Autonoma e di Progetto ai sensi dell’art. 7 comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 così composta:

     a) n. 4 dipendenti dell’Amministrazione regionale con funzioni di segreteria e supporto amministrativo, che ai fini della corresponsione delle indennità previste per legge, saranno equiparati ai componenti delle strutture speciali regionali.

     2. Tale unità organizzativa opererà sotto la direzione di un Dirigente ovvero esperto esterno altamente qualificato, mediante contratto di diritto privato appositamente incaricato dal Direttore Generale del D.A.P. [3]]

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Il finanziamento dei progetti potrà avvenire sia con le risorse appositamente definite nell’art. 6, sia con l’apporto di risorse di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private nonché delle organizzazioni presenti nella consulta stessa;

     2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento si farà fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo 72020101 U.P.B. 7.2.02.01 dell’esercizio finanziario 2003 e con i finanziamenti del Ministero delle attività produttive;

     3. Per gli esercizi successivi l’entità della spesa sarà determinata dalla legge di approvazione del Bilancio;

     4. Per la realizzazione di progetti, studi, monitoraggi si potranno utilizzare le risorse previste dalle normative Statali, Regionali o Comunitari, dal P.O.R. Calabria, dal fondo unico industria.


[1] Abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 febbraio 2018, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 settembre 2012, n. 40, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma così modificato dall’art. unico del R.R. 5 ottobre 2006, n. 1.