§ 3.2.60 - L.R. 26 aprile 2004, n. 16.
Modifiche alla Legge regionale 14 marzo 2003, n. 5, recante: «Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:26/04/2004
Numero:16

§ 3.2.60 - L.R. 26 aprile 2004, n. 16. [1]

Modifiche alla Legge regionale 14 marzo 2003, n. 5, recante: «Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina».

(B.U. 3 maggio 2004, n. 8 – S.S. n. 1).

 

Art. 1.

     1. All’art. 3, le parole «importo annuo pari ad euro 3.500,00» sono sostituite con le parole «importo annuo pari ad euro 1.600,00.

 

Art. 2.

     1. L’art. 5, comma 2, è così sostituito:

     2. Per accedere alle provvidenze economiche di cui all’art. 4 è necessario:

     a) avere un’età non inferiore a 65 anni, essere nati in Italia, e aver mantenuto la cittadinanza italiana, e non essere in possesso di mezzi economici sufficienti a soddisfare i bisogni minimi indispensabili, né essere titolari di reddito da pensione e di altro beneficio assistenziale pubblico o privato tale da consentire il superamento della soglia di povertà di cui al precedente articolo 3;

     b) essere affetti da inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, regolarmente riconosciuto dalla competente autorità di sicurezza sociale o, in mancanza, dall’Ente preposto in Italia e che non comporti benefici economici tali da consentire un reddito annuo superiore a quello indicato nel precedente art. 3.

 

Art. 3.

     1. All’art. 9, 1° comma, le parole «attraverso la istituzione di» sono sostituite dalle parole «attraverso la stipula di una convenzione con» e dopo le parole «di cui al precedente articolo 5° sono aggiunte le parole «per le attività sanitarie di cui al successivo comma 2°».

     2. Il 3° comma dell’art. 9 è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.