§ 3.2.38 - L.R. 19 ottobre 2001, n. 20.
Affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:19/10/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. E' di competenza della Regione la funzione amministrativa di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112/98.
Art. 2.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 in materia di invalidi [...]


§ 3.2.38 - L.R. 19 ottobre 2001, n. 20.

Affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi.

(B.U. n. 101 del 26 ottobre 2001 - S.S. n. 2).

 

Art. 1.

     1. E' di competenza della Regione la funzione amministrativa di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112/98.

     2. La Regione, ai sensi dell'art. 80, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo svolgimento della funzione concessoria di cui al comma 2 dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte sulla materia in sede di conferenza Stato-Regioni.

     3. Nello schema di convenzione sono individuate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 26 maggio 2000, da trasferirsi alla sede regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi dallo stesso D.P.C.M.

     4. E' attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'art. 130 del D.Lgs. n. 112/98.

     5. Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, già individuate dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica, nominato dal Consiglio regionale e composto da tre Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta e/o del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di coordinamento deve ricoprire o aver ricoperto la carica di Dirigente generale, tre componenti in rappresentanze delle Associazioni di Categoria e tre componenti in rappresentanza dei Patronati, tutti scelti previa consultazione con gli Organismi interessati.

 

     Art. 2.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 in materia di invalidi civili.