§ 3.2.10 - L.R. 16 gennaio 1985, n. 6.
Procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/01/1985
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti [...]
Art. 2.      L'estinzione può essere proposta:
Art. 3.      L'organo di amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza mediante l'atto deliberativo con il quale promuove la estinzione e comunque entro i 30 giorni successivi al [...]
Art. 4.      Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente art. 1, il Consiglio regionale individua l'ente pubblico. e di norma il Comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei [...]
Art. 5.      Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli enti [...]
Art. 6.      Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza è assegnato con il provvedimento di estinzione agli [...]
Art. 7.      Quando enti destinatari del personale delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza estinte sono i Comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo precedente, si applica la disciplina [...]
Art. 8.      Il trasferimento dei beni e del personale utilizzati dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza estinta in base all'art. 1 per attività che rientrano tra le funzioni del servizio [...]
Art. 9.      Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai sensi della presente legge nonché i corrispettivi delle loro alienazioni e trasformazioni rimangono specificatamente vincolati [...]
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 3.2.10 - L.R. 16 gennaio 1985, n. 6. [1]

Procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B.U. n. 7 del 21 gennaio 1985).

 

Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70, 1 comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vengono dichiarate estinte con provvedimento del Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge.

     Analogamente a quanto previsto al precedente comma possono essere dichiarate estinte le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza non più in grado di perseguire i propri statutari in quanto in situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari.

 

     Art. 2.

     L'estinzione può essere proposta:

     a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;

     b) dal Comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare della istituzione;

     c) dall'assemblea dei Comuni singoli o associati nel cui territorio è posta la sede della istituzione;

     d) dalla Giunta regionale.

     Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente è acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere a), b), c) ai quali è pertanto trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del provvedimento di proposta.

     I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta alla Giunta regionale la quale è tenuta a formulare la conseguente determinazione al Consiglio munita del proprio parere. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.

     La Giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell'ente destinatario dei beni e del personale dell'istituzione.

 

     Art. 3.

     L'organo di amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza mediante l'atto deliberativo con il quale promuove la estinzione e comunque entro i 30 giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, provvede altresì a:

     a) la rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; l'elencazione e catalogazione, nonché la identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna I.P.A.B.;

     b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la pertinenza delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza raggruppate;

     c) la ricognizione del personale dipendente. di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

     In caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale da parte degli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al 1° comma e per gli adempimenti di cui al successivo articolo 5, la Giunta regionale nomina un commissario con pieni poteri sostitutivi.

 

     Art. 4.

     Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente art. 1, il Consiglio regionale individua l'ente pubblico. e di norma il Comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.

     Esso subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

     Nel caso in cui i beni della istituzione estinta siano destinati a più enti, fra i medesimi vengono ripartiti pro-quota. in ragione del valore dei beni ricevuti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza.

     Nell'ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito con preferenza all'ente cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente di norma presta servizio.

 

     Art. 5.

     Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli enti interessati alle attribuzioni previste dagli articoli precedenti.

     Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.

     I processi verbali di consegna sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spese degli stessi nei termini di legge.

 

     Art. 6.

     Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni della istituzione a norma degli art. 3 e 4 della presente legge.

     Gli enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.

     Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nella istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

 

     Art. 7.

     Quando enti destinatari del personale delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza estinte sono i Comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo precedente, si applica la disciplina che segue.

     Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

     Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, i Comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del presente articolo, con i criteri e le modalità previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979. n. 191, 7 novembre 1980, n. 810, e 25 giugno 1983, n. 347, sulla base della posizione giuridica acquisita nella istituzione di provenienza alla data di assegnazione e con effetto dalla data di estinzione.

     I Comuni, attraverso l'applicazione dei provvedimenti attuativi dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810, e 25 giugno 1983, n. 347, assicurano una collocazione del personale inquadrato corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell'organizzazione funzionale degli uffici o servizi di destinazione.

     Al personale delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, soppresse privo di sviluppo contrattuale nei periodi di vigenza degli accordi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica richiamati nei precedenti commi terzo e quarto del presente articolo, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica alla data del trasferimento che per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale.

     Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i Comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 4, sesto comma, del D.L. 10 novembre 1978. n. 702. convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. dandone informazione in occasione dell'acquisizione del parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.

 

     Art. 8.

     Il trasferimento dei beni e del personale utilizzati dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza estinta in base all'art. 1 per attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale, è comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia sanitaria.

     L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dal Consiglio regionale con il provvedimento di estinzione.

     Le Unità Sanitarie Locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 9.

     Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai sensi della presente legge nonché i corrispettivi delle loro alienazioni e trasformazioni rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.

     I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     Fino all'adozione della legge di riforma dell'assistenza o di legge nazionale che detti norme in merito, è fatto divieto agli organi amministrativi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, aventi sede nel territorio regionale, di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

     In deroga al divieto di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse.

     Il divieto di cui al primo comma non si applica alle istituzioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il personale assunto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza dopo il 31 dicembre 1993 non può essere inserito nell'elenco nominativo di cui alla lettera c) dell'art. 3, ed è comunque escluso dal trasferimento a norma dei precedenti articoli della presente legge [2].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 4. Precedentemente l'art. 10 era stato integrato dall'art. unico della L.R. 3 marzo 1986, n. 7, ora abrogata dall'art. 2 della L.R. 4/1996.