§ 3.2.2 - L.R. 17 maggio 1976, n. 13.
Provvidenze della Regione in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:17/05/1976
Numero:13


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1975 il sussidio giornaliero di lire 1.000 corrisposto dalla Regione in forza di propri provvedimenti ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi del 3 [...]
Art. 2.      Ai soggetti di cui al precedente articolo ed a decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1975, la Regione corrisponde inoltre, ad integrazione del sussidio già da loro goduto a tale titolo a [...]
Art. 3.      I sussidi vengono corrisposti con provvedimento del Medico provinciale competente per territorio, su apertura di credito disposto in favore di quest'ultimo dal Presidente della Giunta regionale, [...]
Art. 4      Qualora, per la pericolosità della convivenza, o per l'avvio o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda necessario provvedere al ricovero in istituti di figli [...]
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1975, la spesa di lire 80 milioni, per l'anno 1976 e successivi la spesa annua di lire 180 milioni.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.2.2 - L.R. 17 maggio 1976, n. 13.

Provvidenze della Regione in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.

(B.U. n. 22 del 24 maggio 1976).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1975 il sussidio giornaliero di lire 1.000 corrisposto dalla Regione in forza di propri provvedimenti ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi del 3 giugno 1971, n. 404 e del 12 gennaio 1974, n. 4, agli infermi hanseniani residenti nel territorio della regione, assistiti a domicilio o ricoverati, è elevato a lire 2.500.

     L'indennità integrativa giornaliera di lire 2.500 prevista dal 1° comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 13 in favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen è elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, a lire 4.500 [1].

     A decorrere dalla stessa data [2] il sussidio straordinario di lire 50.000, corrisposto in occasione delle festività natalizie, è elevato a lire 100.000.

     Il sussidio di cui al 1° comma è riassorbito da eventuali futuri miglioramenti economici stabiliti con legge dello Stato.

 

     Art. 2.

     Ai soggetti di cui al precedente articolo ed a decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1975, la Regione corrisponde inoltre, ad integrazione del sussidio già da loro goduto a tale titolo a norma degli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404, lire 300 al giorno per ogni familiare a carico non ricoverato ai sensi del successivo articolo 4.

 

     Art. 3.

     I sussidi vengono corrisposti con provvedimento del Medico provinciale competente per territorio, su apertura di credito disposto in favore di quest'ultimo dal Presidente della Giunta regionale, con l'obbligo di rendiconto, secondo le norme vigenti.

 

     Art. 4

     Qualora, per la pericolosità della convivenza, o per l'avvio o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda necessario provvedere al ricovero in istituti di figli minori a carico di hanseniani residenti e domiciliati in Calabria da oltre cinque anni, questi istituti dovranno essere liberamente scelti dalla famiglia dell'interessato e la relativa spesa è a carico della Regione.

     La Giunta regionale - Assessorato regionale alla sanità - provvede al ricovero su istanza dell'interessato corredata da un certificato rilasciato dal Medico provinciale in cui si attesti che il ricoverando è esente dal morbo di Hansen.

     Ogni sei mesi il Medico provinciale competente effettuerà sul ricoverato adeguate visite di controllo.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1975, la spesa di lire 80 milioni, per l'anno 1976 e successivi la spesa annua di lire 180 milioni.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, non potuta perfezionare nell'anno 1975, si provvede per l'anno 1975 e per la somma di lire 80 milioni con la disponibilità esistente sul Capitolo 166 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1975 «Spese per spedalità per ammalati affetti dal morbo di Hansen».

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 al Titolo I, Sezione III, Capitolo 12400 con denominazione «Sussidio integrativo a carico della Regione in favore degli infermi hanseniani e spese per ricoveri in istituti dei figli minori a carico» e con lo stanziamento di lire 80 milioni fermo restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Per l'anno 1976 e successivi la spesa di lire 180 milioni annua [3] è fronteggiata mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi annualmente dai fondi spettanti alla Regione ex articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1976, lo stanziamento del Capitolo 12400 - istituito con il precedente comma - è impinguato per la somma di lire 180 milioni che viene prelevata dal Capitolo 13700 «Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione» dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità, e per i successivi esercizi in ragione di lire 180 milioni all' anno sul corrispondente capitolo di bilancio.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Così modificato con L.R. 26 maggio 1979, n. 7.

[2] 1° luglio 1975.

[3] Vedi L.R. 26 maggio 1979, n. 7.