§ 3.1.50 - L.R. 13 aprile 1992, n. 3.
Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/04/1992
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali.
Art. 2.  Nomina commissari.
Art. 3.  Elezione del comitato di garanti e nomina dell'amministratore straordinario.
Art. 4.  I servizi dell'Unità Socio Sanitaria Locale.
Art. 5.  Ufficio di Direzione della Unità Socio Sanitaria Locale.
Art. 6.  I Coordinatori dell'Ufficio di Direzione.
Art. 7.  Norma transitoria per la copertura dei posti di responsabile di servizio.
Art. 8.      La sede di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale è indicata nell'allegato «A» della presente legge.
Art. 9.  Rinvio.
Art. 10.  Abrogazione di norme.


§ 3.1.50 - L.R. 13 aprile 1992, n. 3.

Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali.

 

Art. 1. Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali.

     La tabella «A» di cui all'articolo 4, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, è sostituita dalla tabella «A» allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Nomina commissari.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Elezione del comitato di garanti e nomina dell'amministratore straordinario.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. I servizi dell'Unità Socio Sanitaria Locale.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5. Ufficio di Direzione della Unità Socio Sanitaria Locale.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6. I Coordinatori dell'Ufficio di Direzione.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7. Norma transitoria per la copertura dei posti di responsabile di servizio.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     La sede di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale è indicata nell'allegato «A» della presente legge.

 

     Art. 9. Rinvio.

     Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle parti tuttora vigenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alla legge 8 giugno 1990, n. 142, al decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, e alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 18, 30 novembre 1981, n. 18, 17 dicembre 1981, n. 21, 27 agosto 1986, n. 38.

 

     Art. 10. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

 

 

TABELLA «A»

 

     Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 1 -

     (Omissis)

 

     Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 2 - SEDE CASTROVILLARI [1]

     Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Civita, Fagnano Castello, Lungro, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.

 

     Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 3 -

     (Omissis)

 

     Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 4 - SEDE COSENZA [1]

     Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano. Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo la Costa, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

 

     Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 5 - 9

     (Omissis)

 

     Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 10 - SEDE PALMI [1]

     Anoia, Candidoni, Cosoleto, Cinquefrondi, Cittanova, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

 

     Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 11 - SEDE REGGIO CALABRIA [1]

     Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli.

 

 

 

 


[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[1] Tabella così modificata con art. 1 L.R. 7 febbraio 1994, n. 5.

[1] Tabella così modificata con art. 1 L.R. 7 febbraio 1994, n. 5.

[1] Tabella così modificata con art. 1 L.R. 7 febbraio 1994, n. 5.

[1] Tabella così modificata con art. 1 L.R. 7 febbraio 1994, n. 5.