§ 3.1.7 - L.R. 8 settembre 1977, n. 24.
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:08/09/1977
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le domande, previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221 devono essere presentate alla Regione Calabria - Ufficio del medico provinciale entro il 31 marzo di ciascun biennio, [...]
Art. 3.      La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui al comma successivo, delibera entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 2, sulla base della [...]
Art. 4.      L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte a carico del comune nella misura prevista dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e del contributo a favore del comune gestore [...]
Art. 5.      Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 in quanto applicabili.
Art. 6.      All'onere derivante dell'applicazione della presente legge valutato in lire 540.000.000 per l'anno 1977 si provvede per lire 280.000.000 con i fondi stanziati al Capitolo 10300 denominato [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.7 - L.R. 8 settembre 1977, n. 24.

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

(B.U. n. 37 del 17 settembre 1977).

 

Art. 1. [1]

     A decorrere dal 1° gennaio 1990 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 settembre 1977, n. 24 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

     - lire 7.000.000 annue per popolazioni fino a 1000 abitanti;

     - lire 5.500.000 annue per popolazioni da 1001 a 2000 abitanti;

     - lire 4.000.000 annue per popolazioni da 2001 a 3000 abitanti.

     Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 settembre 1977, n. 24 è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

     Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai tremila abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

     La misura dell'indennità definita ai sensi del primo comma è aggiornata ogni anno in misura pari al 100 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

 

     Art. 2.

     Le domande, previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221 devono essere presentate alla Regione Calabria - Ufficio del medico provinciale entro il 31 marzo di ciascun biennio, corredate:

     a) da un certificato del sindaco attestante che la farmacia è aperta;

     b) da un certificato del sindaco che, tenendo presente il disposto della legge 5 marzo 1973, n. 40, attesti, in base ai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT o in mancanza, previ idonei accertamenti, la consistenza della popolazione residente nella località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al biennio cui si riferisce la domanda.

     Per il 1977 le istanze di cui sopra devono essere prodotte nel termine di giorni 60 dalla entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso di istituzione di nuova farmacia, l'interessato deve produrre domanda nel termine di giorni 60 dalla data del decreto di apertura della farmacia. Dal primo giorno del mese successivo a detto decreto, si acquisisce il diritto all'indennità, per dodicesimi.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui al comma successivo, delibera entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 2, sulla base della documentazione prodotta, in ordine al diritto all'indennità ed alla sua misura nonché l'ammontare del contributo spettante ai comuni gestori. La decisione della Giunta regionale è definitiva e deve essere trasmessa al comune interessato entro il 30 giugno del primo anno del biennio.

     La commissione provinciale (prevista dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è presieduta dal medico provinciale e da altro dipendente della Regione con la qualifica di dirigente di settore ed è composta da due dipendenti della Regione con la qualifica di funzionario e da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno in rappresentanza dei farmacisti rurali, designati dall'ordine dei farmacisti della provincia.

     Esercita le funzioni di segretario della commissione un dipendente della Regione con la qualifica di collaboratore, in servizio presso il dipartimento di Politica Sociale.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione - su conforme delibera della Giunta regionale - ed esprime il parere di cui al 1° comma entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 4.

     L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte a carico del comune nella misura prevista dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio della Regione.

     La liquidazione delle indennità di residenza per la quota a carico della Regione e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale viene effettuata tramite l'ufficio del medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

     Per la liquidazione dell'indennità e del contributo di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede ad assegnare ai predetti uffici provinciali i fondi occorrenti con apposita deliberazione e con le modalità previste dal D.M. 24 luglio 1972.

     I titolari degli uffici trasmettono, a liquidazione effettuata, i rendiconti delle somme erogate al competente ufficio di riscontro della Regione.

 

     Art. 5.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 in quanto applicabili.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dell'applicazione della presente legge valutato in lire 540.000.000 per l'anno 1977 si provvede per lire 280.000.000 con i fondi stanziati al Capitolo 10300 denominato «Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali» del bilancio di previsione 1977 e per lire 260.000.000 da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al Capitolo 13700 del predetto stato di previsione «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione» che presenta la necessaria disponibilità.

     Per gli esercizi successivi e per gli importi di volta in volta previsti dalla legge di approvazione del bilancio si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con l'imputazione ai corrispondenti capitoli.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 5 maggio 1990, n. 43.