§ 3.1.1000 - D.G.R. 15 febbraio 1999, n. 133 .
Accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero ospedaliero a ciclo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:15/02/1999
Numero:133

§ 3.1.1000 - D.G.R. 15 febbraio 1999, n. 133 .

Accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e delle strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno Approvazione requisiti e procedure .

(B.U. 5 marzo 1999, n. 20.)

 

La Giunta regionale

Premesso che:

- il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stabiliva che ferma restando la competenza delle Regioni in materia di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Governo con atto di indirizzo e coordinamento avrebbe dovuto definire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;

- il comma 6 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha poi stabilito che, fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui al citato art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per il biennio 1995/1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema di remunerazione a prestazione sulla base di tariffe predeterminate dalla regione;

- il comma 19 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce infine che: «le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di posizioni di incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le Unità Sanitarie Locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti»;

Considerato che:

- attraverso l'istituto dell'accreditamento si verifica la selezione per tutti i soggetti operanti nella produzione di prestazioni sanitarie, già debitamente autorizzati, con i quali il Servizio Sanitario Nazionale programma di instaurare rapporti contrattuali per erogare le prestazioni a carico del S.S.N.;

- l'accreditamento avviene a favore delle strutture sanitarie, presidi e singoli professionisti debitamente autorizzati ed in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla vigente legislazione per l'esercizio delle attività sanitarie, che assicurino, con ulteriori requisiti e standard, una più elevata qualità delle prestazioni erogate;

Richiamata:

- la legge regionale 10 maggio 1984, n. 9, che disciplina la funzionalità dei laboratori per la diagnostica medica;

- la legge regionale 5 maggio 1990, n. 36 che disciplina la procedura autorizzativa delle strutture ospedaliere private;

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la Delib.G.R. 24 giugno 1997, n. 3428 «Accreditamento transitorio delle strutture di ricovero e cura e centri di riabilitazione socio-sanitaria»;

Rilevato che:

- l'art. 3, comma 4 del citato D.P.R. 14 gennaio 1997 stabilisce che le regioni disciplinano l'accesso all'accreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti ulteriori di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 dello stesso D.P.R., ancorché in precedenza non convenzionate;

- la determinazione degli ulteriori requisiti si attenga ai seguenti criteri generali e che gli stessi siano volti ad assicurare:

- che l'accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di programmazione regionale, nell'ambito delle linee di programmazione nazionale;

- che il regime di concorrenzialità tra struttura pubblica e privata sia finalizzato alla qualità delle prestazioni sanitarie e si svolga secondo il criterio dell'uguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture, quale presupposto per la libera scelta da parte dell'assistito;

- che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche ed amministrativo correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili;

- che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo di qualità anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli artt. 10 comma 3 e 14 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Atteso che:

- il processo di accreditamento presuppone la definizione di criteri, requisiti, standard, griglie, indicatori di qualità in grado di definire parametri di riferimento che garantiscono al cittadino la qualità dell'assistenza erogata, da adeguare nel tempo, eventualmente anche per fasi successive.

Ravvisata:

- la necessità di definire i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali e specifici (all. n. 1) nonché la procedura da seguire per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private secondo le linee contenute nell'allegato n. 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Ribadito che:

- la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli appositi rapporti, ex decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Vista la legge regionale 10 maggio 1984, n. 9.

Vista la legge regionale 5 maggio 1990, n. 36.

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997.

Su conforme proposta dell'Assessore alla Sanità Prof. Giuseppe Torchia, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai Dirigenti preposti ai competenti Settori n. 60 e 61 che si sono espressi anche sulla non assoggettabilità dell'atto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

A voti unanimi

Delibera

 

 

1. Di approvare i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale, di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e delle strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno, inerenti agli aspetti generali e speciali di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare le procedure definite per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private secondo le linee contenute nell'allegato 2, facente parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre che le strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'art. 6 comma 4, della legge n. 724 del 1994 e quelle autorizzate possono nelle more del definitivo accreditamento, rivolgere istanza all'A.S. di competenza ed alla Regione Calabria, Assessorato alla Sanità, atta a modificare, entro i limiti complessivi dei posti letto autorizzati, la propria organizzazione funzionale prevedendo, eventualmente, l'attivazione delle nuove specialità mediche o chirurgiche così come definiti dalle Aziende Sanitarie competenti con Delib.G.R. 30 dicembre 1996, n. 9348.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

5. Di dare mandato all'Assessorato alla Sanità di emanare le necessarie direttive per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2.

6. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è soggetta a controllo.

 

 

Allegato 1

Requisiti organizzativi strutturali tecnologici generali specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private

Introduzione

Nel presente allegato (allegato n. 1) viene definito un primo elenco di requisiti da utilizzare per il processo di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, da attuarsi secondo i criteri e le procedure definite nell'allegato n. 2.

Tali requisiti sono stati mutuati in parte da quelli stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'esercizio delle attività sanitarie (D.P.R. 14 gennaio 1997-G.U. 20 febbraio 1997, n. 42) e in parte da indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale (P.S.R. 95/97 L.R n. 9 del 1995), da normative di settore di livello regionale e nazionale. I requisiti sono articolati in 4 sezioni:

- Sezione a:

individua i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali che tutti i soggetti devono possedere per erogare prestazioni sanitarie, siano esse di tipo ambulatoriale, che di ricovero a ciclo continuativo per acuti e non acuti, riportati rispettivamente in:

A1 = Requisiti Organizzativi Generali:

- Politica, Obiettivi e Attività;

- Struttura Organizzativa;

- Gestione Risorse Umane;

- Gestione Risorse Strutturali;

- Gestione Risorse Tecnologiche;

- Prevenzione dei rischi biologici;

- Gestione, Valutazione e Miglioramento della Qualità, Linee Guida e Regolamenti Interni;

- Sistema Informativo;

- Informazione all'Utenza e Carta dei Servizi Pubblici Sanitari.

A2 = Requisiti Strutturali e Tecnologici Generali.

Sezione b:

individua i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici richiesti per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale riportati rispettivamente in due sottosezioni:

Sottosezione B1 = Requisiti per l'erogazione di prestazioni di specialistica e diagnostica

Sottosezione B2 = Requisiti per l'erogazione di prestazioni di base.

Nell'ambito della sottosezione B1 vengono individuati, oltre i requisiti specifici richiesti per l'erogazione di qualsiasi tipologia di prestazione specialistica a livello ambulatoriale, ulteriori requisiti per l'erogazione, sempre a livello ambulatoriale, di specifiche tipologie di prestazioni relativamente a:

- Medicina di Laboratorio 

(B1.1) 

- Radiologia Diagnostica 

(B1.2) 

- Medicina Nucleare 

(B1.3) 

- Cardiologia 

(B1.4) 

- Endoscopia 

(B1.5) 

- Radioterapia 

(B1.6) 

- Chirurgia Ambulatoriale 

(B1.7) 

- Dialisi 

(B1.8) 

- Medicina Fisica e Riabilitazione Funzionale 

(B1.9) 

- Medicina dello Sport 

(B1.10) 

I requisiti definiti nelle schede da (B1.1 a B1.11) costituiscono una implementazione sia di quelli generali definiti in A1 e A2, sia di quelli specifici per la specialistica ambulatoriale definiti in B1. Si fa presente che i requisiti relativi alla medicina nucleare (B1.3) ed alla radioterapia (B1.6) nell'atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel D.P.R 14 gennaio 1997 sono ricompresi all'interno dei requisiti afferenti le strutture che erogano prestazioni di ricovero. Nell'ambito della sottosezione B.2 vengono individuati i requisiti specifici inerenti determinati momenti organizzativi caratterizzanti l'attività territoriale di base, relativamente a:

- Centri e Presidi Ambulatoriali di Riabilitazione 

(B2.1) 

- Centro di Salute Mentale 

(B2.2) 

- Consultorio Familiare 

(B2.3) 

- Centro Ambulatoriale per il trattamento dei Tossicodipendenti 

(B2.4) 

- Sezione c:

individua i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici richiesti per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti, che implementano quelli generali definiti nella sezione A (A1 e A2).

Vengono riportati in C1 il sistema di classificazione adottato ed i requisiti organizzativi specifici delle singole classi; vengono individuati inoltre una serie ulteriore di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi connessi a determinati momenti organizzativi caratterizzanti i presidi di ricovero, relativamente a:

- Pronto Soccorso Ospedaliero 

(C1.1) 

- Rianimazione e Terapia Intensiva 

(C1.2) 

- Area di Degenza 

(C1.3) 

- Day Hospital 

(C1.4) 

- Day Surgery 

(C1.5) 

- Punto Nascita-Blocco Parto 

(C1.6) 

- Reparto Operatorio 

(C1.7) 

- Frigoemoteca 

(C1.8) 

- Anatomia Patologica 

(C1.9) 

- Gestione Farmaci e Materiale Sanitario 

(C1.10) 

- Servizio di Sterilizzazione 

(C1.11) 

- Servizio di Disinfezione e Disinfestazione 

(C1.12) 

- Servizio Cucina e Dispensa 

(C1.13) 

- Servizio Lavanderia e Guardaroba 

(C1.14) 

- Servizio Mortuario 

(C1.15) 

- Sezione d:

individua i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici richiesti per l'erogazione di prestazioni sanitarie a ciclo continuativo e diurno in fase post-acuta, che implementano quelli generali definiti nella sezione A (A1 e A2), relativamente a:

Presidi di Riabilitazione dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali 

(D1.1) 

Presidi di Tutela della Salute Mentale: Centro Diurno Psichiatrico e Day Hospital Psichiatrico 

(D1.2) 

Presidi di Tutela della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica 

(D1.3) 

Strutture di Riabilitazione e Strutture Educativo-Assistenziali per i Tossicodipendenti 

(D1.4) 

Sono tenuti al rispetto dei requisiti definiti nella Sezione B tutte le strutture organizzative e funzionali che erogano prestazioni ambulatoriali, anche operanti all'interno di presidi che erogano prestazioni di ricovero sia in fase acuta che sub-acuta.

 

 

Sezione A

Requisiti organizzativi strutturali tecnologici generali

A1

Requisiti organizzativi generali

Politica, obiettivi ed attività:

- La Direzione aziendale provvede alla definizione delle politiche complessive dell'azienda ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che per la qualità delle prestazioni e dei servizi che intende erogare.

- La Direzione deve esplicitare ai presidi alle unità operative ed alle altre articolazioni organizzative, il ruolo, gli obiettivi e le funzioni assegnate agli stessi.

- È adottato un documento in cui è esplicitata la missione, e cioè la ragion d'essere dell'organizzazione ed i valori cui si ispira;

Nel caso di aziende pubbliche vengono esplicitati i fini ed i ruoli loro assegnati dalle leggi nazionali e regionali ovvero:

- garantire alla popolazione, del relativo bacino di riferimento, l'accesso uniforme alle prestazioni sanitarie;

- erogare prestazioni in coerenza con gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale;

- monitorare attraverso indicatori di risultato l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati e il grado di soddisfazione dell'utenza.

- Nel caso di aziende private vengono esplicitate finalità generali e i ruoli specifici assegnati, oltre che dalle leggi nazionali e regionali anche in relazione alla programmazione regionale e aziendale, in base a:

- volume e tetti finanziari correlati alla tipologia di prestazioni per classi di appartenenza negoziati con le Aziende ASL;

- monitoraggio attraverso indicatori di risultato dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell'utenza.

- È adottato un documento in cui sono esplicitate le politiche complessive, e cioè l'indirizzo dato dalla Direzione Generale, che consiste nel definire i campi prioritari di azione e quali metodi adottare per raggiungere gli obiettivi;

- Le politiche complessive devono risultare coerenti con le linee e le priorità esplicitate dai livelli istituzionali sovraordinati (Stato, Regioni, Enti Locali). Esse devono essere attuate attraverso l'adozione di modelli organizzativi definiti dalle normative nazionali e regionali improntati ai criteri della flessibilità organizzativa e gestionale, della integrazione-interazione tra professionalità diverse, della condivisione delle risorse e della umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza.

- È adottato un documento in cui sono esplicitati gli obiettivi che:

* devono essere articolati nel tempo;

* devono risultare congruenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi sovraordinati;

* devono garantire:

- la qualità tecnica delle prestazioni;

- la qualità organizzativa;

- la sicurezza dell'operatore e degli utenti;

- la valorizzazione professionale degli operatori;

- i diritti e la soddisfazione degli utenti;

* devono essere misurabili; per ogni obiettivo viene definita una lista di indicatori con cui monitorare il grado di raggiungimento.

- Gli obiettivi sono definiti e formulati dalla Direzione aziendale mediante coinvolgimento con i livelli organizzativi e professionali dirigenziali della stessa azienda.

- La Direzione aziendale porta a conoscenza di tutto il personale dell'azienda sia gli obiettivi fissati che i modi ed i tempi del loro raggiungimento, promuovendo riunioni dei livelli organizzativi presenti; in particolare:

- di tali riunioni deve essere redatto verbale scritto, in cui sono indicati la data ed il luogo della riunione, le eventuali osservazioni degli operatori partecipanti.

- Gli obiettivi di politica aziendale sono portati a conoscenza delle formazioni e/o associazioni rappresentative dell'utenza, organizzazioni sindacali, ordini e collegi professionali, ecc.

- È adottato un documento in cui è esplicitata l'organizzazione interna generale, per singolo presidio e articolazione funzionale, con particolare riferimento a:

- l'organigramma con il quale vengono individuati i responsabili delle articolazioni operative e di supporto tecnico amministrativo e definite le loro funzioni;

- i livelli di responsabilità;

- le modalità di erogazione del servizio;

- le prestazioni e le attività erogate, specificando quelle eseguite direttamente all'interno del presidio e/o all'interno dell'azienda, e quelle eseguite indirettamente;

- le procedure per l'erogazione di prestazioni tariffate con l'indicazione della partecipazione alla spesa a carico del cittadino e delle ulteriori prestazioni totale carico del cittadino;

- la determinazione della «tariffa» nella cessione dei servizi.

- un sistema di controllo di gestione che prevede:

individuazione dei centri di responsabilità;

attività di monitoraggio dei costi e dei ricavi dell'azienda;

procedure negoziali per la redazione dei budget.

- È adottato un documento in cui sono esplicitati i rapporti fra i responsabili delle attività gestionali, tesi a garantire i supporti per la continuità dell'assistenza.

- È adottato un documento in cui sono esplicitati i rapporti fra presidi di ricovero e presidi ambulatoriali pubblici e privati e all'interno dei presidi fra strutture organizzative e professionali presenti, ai fini della continuità dell'assistenza.

- È adottato un documento in cui sono esplicitati i rapporti con i livelli istituzionali.

- È adottato un documento in cui sono esplicitati i rapporti con le formazioni e/o associazioni rappresentative dell'utenza.

- È adottato un documento da cui deriva che la missione e gli obiettivi sono sottoposti a verifica ed aggiornamento periodico:

- la missione viene confermata o aggiornata ogni tre anni, o qualora sia necessario, per sopravvenute esigenze di programmazione regionale;

- gli obiettivi di lungo periodo sono verificati ed attualizzati di norma ogni tre anni, e comunque allorché si renda necessario;

- gli obiettivi di breve periodo sono verificati annualmente attraverso la redazione di un documento, da cui si rileva che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene effettuata periodicamente con l'analisi valutativa degli scostamenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, le cause, i motivi di tali scostamenti e le eventuali misure correttive adottate.

- La Direzione definisce annualmente, tenuto conto del diverso grado di complessità delle prestazioni erogate, il piano di lavoro che comprende:

- la tipologia ed il volume di attività previste, generale e specifico per singolo presidio;

- il piano organizzativo, generale e specifico per singolo presidio;

- i programmi da attuare con relative priorità;

- le direttive per l'azione amministrativa e gestionale;

- il bilancio preventivo.

Struttura organizzativa:

La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche, generali e per singolo presidio, articolate, per:

- attività ambulatoriali;

- attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti).

- La denominazione del presidio e delle attività svolte deve essere tale da identificare chiaramente la natura pubblica o privata della struttura e la tipologia sanitaria delle attività effettuate.

- Le strutture sia ambulatoriali che di ricovero devono seguire metodologie e tecniche ed utilizzare strumentazioni ed apparecchiature riconosciute da Associazioni scientifiche o che siano state avallate da Enti riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

- La Direzione definisce le procedure per l'accesso alle prestazioni; in particolare, tali procedure, dovranno prevedere che la richiesta di prestazione contenga, oltre al quesito diagnostico, tutte le informazioni necessarie per l'espletamento della stessa.

- La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso d'urgenze, 24 ore su 24, o di eventi imprevisti (clinici organizzativi tecnologici).

- La Direzione aziendale deve specificare le procedure di gestione delle emergenze cliniche e deve provvedere alla loro diffusione nei confronti del personale degli ambulatori, delle medicherie, dei reparti di degenza, del pronto soccorso.

- Nei presidi che operano in regime programmato, sia di ricovero che ambulatoriale, si devono adottare specifici rapporti con altri presidi che operano all'interno del sistema di emergenza urgenza, per la gestione di eventuali emergenze cliniche.

- La Direzione definisce le procedure amministrative generali, per singolo presidio e per struttura organizzativa e le procedure di integrazione tra i servizi tecnico-amministrativi ed i servizi sanitari.

- La Direzione definisce le procedure relative ai documenti comprovanti l'attività sanitaria con particolare riferimento a:

- modalità di compilazione e refertazione (le modalità di refertazione devono consentire l'identificazione dell'operatore principale e/o del responsabile);

- modalità di conservazione;

- modalità di archiviazione.

- La Direzione definisce le procedure relative a:

- prenotazione;

- modalità di pagamento;

- accesso;

- acquisizione del consenso informato;

- consegna ed invio del referto e/o del risultato, anche ai fini della tutela dei dati personali.

- Il personale deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento alla scopo di consentire all'utente l'identificazione dell'operatore.

Gestione risorse umane;

La Direzione definisce il fabbisogno di personale:

- in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale;

- per posizione funzionale;

- per qualifica;

- in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività;

- in rapporto alla organizzazione dei singoli presidi, in maniera tale da garantire il corretto svolgimento delle attività secondo criteri specificati dalle normative regionali.

- È indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.

- È indispensabile che le prestazioni sanitarie siano erogate nel rispetto delle competenze riconosciute dalla normativa vigente.

- Per l'accesso a ciascuna professione e posizione funzionale del personale sanitario delle aziende private il personale deve risultare in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'accesso al rapporto di dipendenza con il S.S.N.

- Nel caso di Aziende private:

- deve essere documentato che nell'ambito dei propri presidi non opera personale dipendente del S.S.N., anche per prestazioni riferite a branche di attività erogate al di fuori del rapporto con il S.S.N.;

- deve essere garantito con pianta organica a regime l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità di cui al punto precedente;

- la dotazione del personale medico con funzioni di diagnosi e cura, deve essere rapportato ai posti-letto, ai volumi ed alla tipologia delle attività, secondo i criteri riportati dalla legge regionale n. 36 del 1990. Il 70% della dotazione organica del personale medico prevista per le aziende private deve avere un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, definito o part-time regolato secondo le norme vigenti in materia. Relativamente al rimanente personale medico il rapporto di lavoro può essere contenuto nella forma libero professionale purché ciascun operatore presti attività per un numero di ore settimanali non inferiore alla metà delle ore previste per i medici a tempo pieno del Servizio Sanitario Nazionale.

- La dotazione di personale infermieristico è quello previsto dalla legge regionale n. 36 del 1990;

- L'operatore tecnico per l'assistenza è utilizzato unitamente alla presenza del personale in possesso di titolo specifico, per il completamento del tempo di assistenza effettivo giornaliero e per degenti previsto dalla citata legge, concorrendo al computo di esso con l'osservanza delle disposizioni vigenti nel settore pubblico ospedaliero fino al momento in cui saranno emanate specifiche disposizioni per il settore privato accreditato.

- Deve essere predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale a valenza annuale; in particolare:

- il piano di formazione contiene l'analisi dei bisogni, la definizione degli obiettivi di apprendimento e la pianificazione della loro valutazione.

- È redatta una relazione annuale con l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attività di formazione.

- Nei presidi ove si svolgono attività didattiche e/o tirocinio deve esistere documentazione circa gli obiettivi didattici, la supervisione degli allievi, i metodi di valutazione e gli eventuali accordi con scuole/università. Il personale in formazione deve essere identificabile.

- È documentabile l'attività di formazione/aggiornamento permanente del personale.

- Di tutti i percorsi formativi o di aggiornamento realizzati in sede esterne all'azienda deve essere conservata tutta la documentazione per la consultazione/divulgazione.

- Nel caso di acquisizione di nuove tecnologie e/o di introduzione di metodiche innovative, deve essere documentato il preventivo aggiornamento rivolto al personale interessato al loro utilizzo/applicazione.

- Deve essere indicato il responsabile;

- Devono essere formalizzate le modalità per favorire ìinserimento operativo del personale di nuova acquisizione, attraverso anche la predisposizione di un piano di orientamento/inserimento del personale di nuova acquisizione.

- Esiste un documento in cui sono esplicitati i criteri utilizzati per la definizione del sistema premiante.

- Vengono eseguite indagini periodiche per la rilevazione della soddisfazione degli operatori con riferimento ai fattori condizionanti e motori.

Gestione risorse strutturali:

- Deve esistere un piano per la manutenzione programmata e correttiva riferito alle opere edili ed impiantistiche.

- Tale piano della manutenzione deve riguardare sia gli adeguamenti di tipo funzionale, sia le previdenze di sicurezza.

- Tale piano deve definire gli obiettivi, le modalità operative, le risorse necessarie e destinate, nonché i tempi di adeguamento.

- È individuato un responsabile per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti.

Gestione risorse tecnologiche:

- Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici che devono tener conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, dell'eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria.

- È documentata la disponibilità' di adeguate risorse a livello strutturale, di personale, di materiale di consumo e dei dispositivi medici di cui alla direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997, in funzione dei bisogni individuati dalla programmazione regionale e determinati nei Piani Attuativi Locali.

- Il responsabile della struttura organizzativa alla quale sono assegnate le apparecchiature, partecipa alla definizione delle specifiche tecniche dei prodotti ai fini della redazione del capitolato di gara, dei criteri per la scelta e della valutazione del materiale e delle forniture.

- Deve essere garantita la presenza, il funzionamento e l'utilizzazione degli apparecchi vitali (definiti come quelli al cui funzionamento è affidata la vita del paziente e indicati in apposito elenco in riferimento al livello organizzativo dell'azienda) anche in caso di guasto prolungato, mediante sostituzione con altro apparecchio o analoga procedura.

- La Direzione adotta un inventario delle apparecchiature in dotazione e in particolare:

- l'inventario deve contenere i dati riassuntivi che permettano di gestire il patrimonio tecnologico, valutarne l'utilizzo, la congruità, lo stato di manutenzione al fine del rinnovo tecnologico e per la programmazione dei relativi interventi;

- le informazioni devono essere disponibili sia in forma aggregata, per l'intero parco macchine, che in forma disaggregata per singola tipologia di apparecchiatura, centro di costo classe di età, produttore.

- Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche; tale piano deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi;

- il piano della manutenzione preventiva e correttiva è predisposto dall'Azienda attraverso una pianificazione dettagliata dei metodi e dei mezzi (personale, strumentazione, eventuali contratti di manutenzione con ditte esterne), nonché degli strumenti di controllo dell'attività manutentiva;

- il piano della manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature deve rispondere a protocolli definitivi che tengano conto della specifica gerarchia funzionale e deve essere documentato:

per le grandi apparecchiature di diagnosi e cura così come individuate nei flussi ministeriali «Sistema informativo di Governo del Ministero della Sanità» (scheda HSP1 4) proposto per l'anno 1997;

per gli apparecchi vitali indicati in apposito elenco come specificato in precedenza;

per gli apparecchi accertati come critici ed individuati in apposito elenco che tenga conto delle caratteristiche di funzionamento della struttura.

- il piano di manutenzione preventiva, che deve essere realizzato al fine di garantire i necessari standard qualitativi delle prestazioni fornite e di sicurezza, deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi per lo svolgimento dei compiti attribuiti al singolo operatore.

- La documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature, obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, deve essere a corredo dello strumento e resa disponibile al responsabile della manutenzione.

- Tutti gli interventi di manutenzione, sia essa preventiva che correttiva sulle apparecchiature biomediche in dotazione devono essere documentati da un rapporto tecnico dettagliato.

- Per ogni apparecchiatura deve esistere un registro (cartaceo o elettronico) nel quale sono riportati tutti i dati significativi relativamente ad ogni intervento di manutenzione effettuato:

- i dati registrati devono risultare idonei all'elaborazione di alcuni indicatori di cui essenzialmente sono: il tempo medio di fermo macchina, la frequenza dei guasti e la loro tipologia ed i costi di manutenzione, il tipo ed il costo delle parti di ricambio, attraverso i quali sia possibile analizzare la situazione del parco apparecchiature nel suo complesso e per singole tipologie di apparecchiature.

- Lo stato di sicurezza delle apparecchiature secondo le norme in vigore deve essere documentato e reso noto ai diversi livelli operativi attraverso l'esito delle verifiche periodiche di sicurezza e gli eventuali adeguamenti effettuati. Dell'eventuale procedura deve essere prodotta una specifica documentazione.

- La Direzione deve provvedere affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro appropriato ed economicamente vantaggioso delle apparecchiature biomediche.

- In tutti i presidi, deve essere nominato un responsabile interno o esterno alla struttura che garantisca l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche sia sotto il profilo funzionale che tecnologico.

- Devono essere periodicamente eseguite e documentate prove strumentali sul funzionamento dei principali apparecchi biomedici utilizzati in condizioni critiche (ad esempio: ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia, pompe d'infusione, defibrillatori, elettrobisturi, ecc.) e degli apparecchi che erogano radiazioni ionizzanti e che sono impiegati per la rilevazione di radiazioni ionizzanti al fine di verificarne la taratura delle principali funzioni.

- Deve essere pianificata e documentato la realizzazione di un aggiornamento del personale medico e non medico sull'utilizzo sicuro ed appropriato delle apparecchiature biomediche.

- Deve essere effettuato il collaudo tecnico di sicurezza ad ogni nuova acquisizione di apparecchi biomedici.

- Tutte le strutture devono ottemperare a quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle Direttive 83/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare devono:

- designare il responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione, incendi di evacuazione dei lavoratori e dei pazienti in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;

- predisporre un piano di emergenza per i casi di calamità interne e/o naturali;

- informare il personale dei rischi a cui è esposto nello svolgimento del proprio lavoro e delle relative misure di prevenzione/controllo.

- All'atto della richiesta di autorizzazione il Direttore generale o il rappresentante dell'Azienda Sanitaria deve produrre una dichiarazione scritta attestante che la struttura possiede i requisiti relativi alla salute ed alla sicurezza dei posti di lavoro.

- La relativa documentazione, eventualmente corredata dei verbali delle verifiche eseguite dagli enti pubblici incaricati del servizio, deve essere conservata presso gli uffici direzionali.

 

 

Prevenzione dei rischi biologici

I requisiti minimi relativi al controllo ed alla prevenzione dei rischi biologici per i degenti ed il personale, devono necessariamente tener conto delle caratteristiche strutturali organizzative e funzionali delle strutture.

- Deve essere designato dal Direttore generale un responsabile delle attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali, supportato da uno staff definito.

- Il responsabile delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali deve provvedere a:

- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza;

- definire le procedure di sicurezza;

- elaborare programmi di prevenzione.

- Devono essere redatti protocolli scritti per la valutazione e la riduzione ed eliminazione dei rischi professionali.

- oltre l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e norme successive in ogni struttura sanitaria deve essere istituita una procedura scritta per la notifica e la sorveglianza delle esposizioni professionali da materiale biologico che possano essere fonte di infezioni, allergie e intossicazioni, anche per quanto riguarda incidenti che si verificassero nelle ore notturne e nei giorni festivi, con particolare riferimento alla esposizione di fattori di rischio di cui ai gruppi 3 e 4 dell'Allegato 12 del D.Lgs. n. 626 del 1994;

- al personale sanitario e al personale esposto ad agenti biologici sono proposte e somministrate gratuitamente le vaccinazioni utili alla prevenzione delle patologie trasmissibili con modalità legate alla attività professionale;

- devono essere previsti appositi protocolli di isolamento modulari per i pazienti con patologie contagiose o potenzialmente tali;

- le procedure per la protezione dagli incidenti per esposizione a materiali biologici devono essere previste anche per coloro che partecipano a vario titolo alla effettuazione di attività assistenziali o di supporto alla attività assistenziale (accompagnatori al parto, assistenza in ricovero pediatrico, trattamento in dialisi domiciliare, dialisi ospedalizzazione a domicilio);

- è attivata la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere con la individuazione delle figure professionali responsabili e l'adozione di protocolli tecnici di sorveglianza e di controllo; l'attività di sorveglianza e di controllo è documentata con rapporti semestrali oggettivati mediante la formulazione e la rilevazione di indicatori specifici da redigersi da parte delle figure professionali responsabili.

Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni:

- La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale e in particolare:

- esiste un documento che delinea le politiche/strategie di qualità delle strutture organizzative presenti;

- le Aziende elaborano un piano, almeno biennale, per il miglioramento continuo della qualità che specifichi gli obiettivi, le strategie, l'impegno della dirigenza e la destinazione di risorse per la sua realizzazione;

- le Aziende individuano gli indicatori per la verifica delle attività svolte.

- Il miglioramento della qualità si riferisce all'insieme delle azioni intraprese dalla struttura per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle attività e dei processi e apportare benefici ulteriori alla struttura stessa e ai suoi utenti.

- Nel creare le condizioni per il miglioramento della qualità occorre:

- definire obiettivi chiari per il miglioramento della qualità;

- incoraggiare una comunicazione efficace;

- promuovere il lavoro di gruppo;

- verificare i risultati ottenuti;

- formare ed aggiornare il personale al miglioramento.

- A fronte della rilevazione di un problema relativo alla qualità, la struttura sanitaria deve attuare azioni preventive che comportano la messa in atto di misure per eliminare o minimizzare la ricorrenza al problema. Le azioni preventive non devono essere confuse con la gestione contingente ed immediata di disservizio, esse agiscono sulle cause strutturali di non conformità sistematiche ed individuano gli elementi e gli strumenti necessari per evitarne il ripetersi.

- In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività:

- in tutti i presidi di ricovero devono essere attivati almeno i seguenti programmi di valutazione e di miglioramento nelle aree:

buon uso del sangue, degli emocomponenti ed emoderivati,

infezioni ospedaliere,

razionale utilizzazione dei farmaci,

monitoraggio degli eventi indesiderati,

area del lavoro interprofessionale e interdisciplinare;

- in tutti i presidi in cui vengono erogate prestazioni a livello ambulatoriale devono essere attivati almeno i seguenti programmi di valutazione e di miglioramento della qualità del processo integrale di erogazione:

accessibilità alle prestazioni,

appropriatezza delle indagini;

- i programmi vengono selezionati in rapporto alle priorità individuate per singolo presidio e/o percorso diagnostico terapeutico.

- In ogni azienda deve esistere una struttura organizzativa (o un responsabile in redazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità.

- Annualmente ogni struttura organizzativa e professionale effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale, adottando le metodologie proprie della VRQ (verifica e revisione della qualità) e MCQ (miglioramento continuo della qualità) e favorendo attività periodiche di Audit clinico, come strumento per la revisione sistematica e continuativa dell'assistenza prestata e dei risultati raggiunti dagli operatori.

- Tutto il personale partecipa ad iniziative di formazione orientate al miglioramento della qualità del servizio e delle prestazioni.

- L'attività di VRQ E MCQ sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero ed all'utilizzo di tecnologie complesse (RMN, TAC, Angioplastiche, ecc.).

- I laboratori di analisi, i servizi di anatomia-istologia-citologia patologica, i centri trasfusionali; devono prevedere attività di controllo di qualità interno ed esterno e partecipare a programmi di miglioramento della qualità.

- Tutti i servizi di diagnostica strumentale devono:

- prevedere attività di controllo di qualità interno ed esterno;

- partecipare a programmi di miglioramento di qualità con particolare riferimento all'appropriatezza, compresa l'utilizzazione dell'informazione derivante dalle indagini diagnostiche.

- In tutte le articolazioni organizzativo-funzionali è favorito l'utilizzo delle Linee guida predisposte dalle società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche.

- Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità. Il personale è coinvolto nello sviluppo delle linee guida.

- Ogni struttura organizzativa e/o professionale predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo). Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre anni.

- Devono essere predisposti documenti simili per lo svolgimento delle principali attività di supporto tecnico-amministrativo, in particolare:

- Criteri e modalità di accesso dell'utente (programmazione liste di attesa a coglimento e registrazione);

- modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento;

- modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti od accessori;

- pulizia e sanificazione degli ambienti;

- modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti una attività sanitaria.

- Il personale è coinvolto nello sviluppo di tali documenti di servizio.

- Tali documenti di servizio devono essere predisposti ponendo particolare attenzione alla semplificazione delle procedure.

Sistema informativo:

- Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura processo ed esito, con gli obiettivi di:

- Sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e dell'azienda;

- Fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza, con particolare riferimento alla elaborazione dei dati necessari per le attività di verifica e miglioramento della qualità;

- rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati in particolare:

- tutte le strutture sono tenute ad identificare le prestazioni effettuate con i corrispondenti codici dei relativi tariffari regionali;

- le strutture che erogano prestazioni di ricovero sono tenute ad adottare la scheda di dimissione ospedaliera;

- disporre di un sistema di archiviazione che deve essere aggiornato con frequenza non inferiore a tre mesi, secondo standard definiti a livello regionale;

- definire le procedure di accesso agli archivi.

È documentabile l'esistenza di un sistema di comunicazione interna ed esterna, su supporto cartaceo e/o elettronico; in particolare deve essere garantita la qualità e la riservatezza delle informazioni, anche ai fini della tutela dei dati personali.

- La Direzione assicura e mette in atto tutte le iniziative tali da consentire:

- l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione e la formalizzazione delle procedure;

- la struttura del sistema informativo;

- le modalità di raccolta dei dati;

- la diffusione ed utilizzo delle informazioni; in particolare:

è redatta la relazione annuale sullo stato/attività per ogni struttura organizzativa e professionale;

la relazione è portata a conoscenza dei livelli sovraordinati;

la relazione è conosciuta dal personale della struttura organizzativa e professionale;

la relazione della struttura organizzativa e professionale è resa disponibile ai soggetti interessati;

- la valutazione della qualità del dato attraverso la definizione di criteri di qualità per la compilazione della documentazione relativa all'utenza (cartelle cliniche, schede ambulatoriali ecc.), e in particolare:

deve risultare identificabile l'operatore che redige, per la parte di competenza, le cartelle cliniche, i referti, le schede ambulatoriali, ecc.;

è documentata l'attività di verifica periodica del rispetto di tali criteri.

- l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni uffici ecc.

Le aziende sanitarie pubbliche e private devono essere dotate di un sistema informativo idoneo a garantire la corretta gestione dei documenti che dispongono prescrizioni generali e specifiche per lo svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione del servizio.

La documentazione deve essere strutturata a diversi livelli individuando per ognuno di essi, i destinatari e le modalità di distribuzione.

Tutti i documenti che dispongono prescrizioni per lo svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione dei servizi devono essere datati, leggibili, chiari, rintracciabili e autorizzati; devono inoltre essere stabiliti metodi per controllare l'emissione, la distribuzione e la revisione.

Le strutture sanitarie devono predisporre apposite procedure di gestione della registrazione dei dati. I documenti di registrazione dei dati e le informazioni generate dalla loro elaborazione devono essere conservati in condizioni ambientali e di ordini tali da evitare possibili danneggiamenti, smarrimenti e deterioramenti. Deve essere stabilito il tempo di conservazione, in base alla necessità di consultazione ed al rispetto della normativa vigente. Devono inoltre essere definite le modalità e le procedure di archiviazione.

Devono essere adottate opportune procedure di protezione dei dati, siano essi su supporto informatico o cartaceo.

Devono essere definiti un programma ed una apposita procedura per integrare le informazioni cliniche, relative al processo ed ai risultati finali dell'assistenza, con quelle di natura economico-finanziaria, anche ai fini dell'applicazione della normativa regionale, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene i sistemi di tariffazione e compensazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero.

- Deve essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.

- Ogni Dipartimento o altra articolazione operativa è provvisto degli strumenti adatti alla rilevazione ed alla registrazione dei dati richiesti.

Informazione all'utenza e carta dei servizi pubblici sanitari:

- La Direzione predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi, per ogni presidio, tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari, prezzo e/o tariffe, procedure relative all'accesso, all'acquisizione del consenso informato ed alle modalità di consegna dei resti anche ai fini della tutela dei dati personali.

- Ogni presidio deve essere dotato di idonea indicazione all'esterno o all'interno, tale da favorire l'accessibilità dell'utenza e l'individuazione dei percorsi, in particolare:

- la segnaletica deve essere leggibile anche a distanza, di facile comprensione e protetta da manomissioni.

- L'Azienda deve assicurare la piena informazione circa le modalità erogative delle prestazioni, avendo cura di verificare la chiarezza, la comprensibilità e l'accessibilità delle informazioni in rapporto alla tipologia degli utenti: cittadini, istituzioni, associazioni, medici di base ecc., e dichiara i propri impegni nei loro confronti:

- deve essere individuato un responsabile addetto a rapporti con il pubblico (informazioni e accettazione reclami, segnalazioni e suggerimenti);

- deve essere predisposta, aggiornata periodicamente e pubblicizzata la Carta dei Servizi in conformità al D.P.C.M. 19 maggio 1995;

- la Carta dei Servizi è redatta con l'apporto dei responsabili dei servizi e la consultazione delle categorie professionali e delle associazioni rappresentative di tutela e volontariato;

- del processo di consultazione deve esistere documentazione scritta al fine di presentare l'evidenza del contributo di ognuno;

- è garantita la tutela dei cittadini definendo le modalità di presentazione e gestione dei reclami, segnalazioni e suggerimenti da parte degli utenti e delle associazioni rappresentative di tutela e volontariato. I reclami devono essere accolti e trattati dalla struttura aziendale a cui sono rivolti e nel caso di aziende private devono essere trasmessi all'Azienda Sanitaria di riferimento con cui sono stati instaurati i rapporti;

- vengono effettuate indagini sulla soddisfazione dell'utente.

- Devono essere garantite informazioni relativamente a:

- prestanomi erogabili con indicazione della spesa a carico dell'utente;

- orari ed organizzazione interna;

- modalità di prenotazione ed accesso (con particolare attenzione alla fruibilità da parte degli utenti e ai tempi di attesa) prevedendo anche la possibilità di prenotazioni telefoniche;

- modalità di comunicazione all'utente delle informazioni che lo riguardano anche ai fini della acquisizione del necessario consenso in ordine ai trattamenti sanitari;

- tempi di attesa per i ricoveri programmati e per le prestazioni specialistiche e diagnostiche;

- modalità e tempi di consegna dei referti anche ai fini della tutela dei dati personali;

- sede di erogazione della prestazione.

- Devono essere esplicitati gli standard di qualità predisposti per la riservatezza dell'utente e per garantire la personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza.

- Esiste un programma di attuazione della Carta dei Servizi.

- Deve essere predisposta, almeno con valenza annuale, da parte dell'Azienda una relazione di autovalutazione che espliciti: i risultati conseguiti in rapporto agli impegni ed agli standard stabiliti e i livelli di soddisfazione degli utenti.

A2

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:

- caratteristiche ambientali e di accessibilità

- protezione antisismica

- protezione antincendio

- protezione acustica

- sicurezza elettrica e continuità elettrica

- sicurezza antinfortunistica

- igiene del luoghi di lavoro

- protezione delle radiazioni ionizzanti

- eliminazione delle barriere architettoniche

- smaltimento dei rifiuti

- impianto idrico

- tutela dall'inquinamento elettromagnetico

- condizioni microclimatiche

- impianti di distribuzione dei gas

- materiali esplodenti.

In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.

 

 

Sezione B

Requisiti organizzativi, strutturale e tecnologici specifici

Prestazioni ambulatoriali

Sottosezione B1

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

B1.9

Sottosezione B2

B1.1

B1.2

 

 

Sottosezione B1

Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale

Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico, intra od extra-ospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

Le strutture che erogano prestazioni di attività specialistica in ambito ambulatoriale sono classificate in:

classe 1 - strutture ambulatoriali extraospedaliere collocate in presidi che non erogano prestazioni di ricovero. In tale classe sono erogabili tutte le prestazioni ambulatoriali individuate dal nomenclatore tariffario regionale, ad eccezione delle prestazioni contrassegnate dalla lettera «H».

classe 2 - strutture ambulatoriali intraospedaliere collocate in presidi che erogano prestazioni di ricovero per acuti. In tale classe sono erogabili tutte le prestazioni ambulatoriali individuate dal nomenclatore tariffario regionale, nessuna esclusa.

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

- Deve essere garantita l'accessibilità interna ed esterna indipendente da altri locali in cui si svolge attività non sanitaria.

- Devono essere garantiti specifici spazi per le funzioni direzionali.

- La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:

- sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi;

- la sala deve essere dotata di lavabo con comandi non manuali.

- Qualora l'esecuzione della prestazione sia rivolta a più utenti in seduta collettiva, deve essere previsto un locale apposito attrezzato per attività di gruppo e dimensionato in rapporto al numero utenti presenti in seduta collettiva.

- spazi per l'attesa, accettazione, attività amministrative differenziati rispetto a spazi di percorso.

- L'attività svolta in presidio che eroga anche prestazioni di ricovero, i percorsi di accesso e gli spazi di attesa devono essere differenziati fra pazienti esterni e pazienti ricoverati.

- Lo spazio per l'attesa deve essere dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi.

- Qualora nello stesso presidio coesistano attività sanitarie diverse gestite dalla stessa titolarità, gli spazi per l'attesa, accettazione, attività amministrative e comunicazione interna del personale (se prevista), possono essere in comune per le diverse tipologie di prestazioni erogate nel presidio purché opportunamente dimensionati.

- servizi igienici distinti per utenti e personale;

- il servizio per gli utenti deve essere limitrofo alla sala d'attesa;

- spazio/locale per la refertazione, ove necessario;

- spazio/locali per deposito di materiale pulito;

- spazio/locali per deposito di materiale sporco;

- spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.

Requisiti impiantistici

- La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- in tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali salvo che necessità tecnico-operative richiedano soluzioni impiantistiche diverse;

- impianto telefonico per utenti a disposizione nello spazio attesa.

Requisiti tecnologici

Il locale ambulatorio deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta.

- Nel caso che nel locale ambulatorio siano presenti risorse tecnologiche destinate a prestazioni diverse, le stesse non possono essere usate in contemporanea su pazienti diversi.

Inoltre, deve essere prevista la seguente dotazione minima tecnologica:

- carrello per la gestione dell'emergenza. Ove vengano eseguite procedure invasive e/o cruente deve essere completo di attrezzatura per monitoraggio e supporto della funzione cardiovascolare e respiratoria.

Requisiti organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- le prestazioni erogabili in regime ambulatoriale, tenuto conto comunque della valutazione clinica del paziente da parte del medico competente, sono quelle individuate nel nomenclatore tariffario regionale secondo le specifiche indicazioni in esso riportate.

- durante lo svolgimento della attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio; il medico deve avere la specializzazione nella branca/che a cui afferisce la prestazione.

- personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta;

- deve essere garantita almeno la presenza di una unità infermieristica durante l'orario di accesso degli utenti al presidio;

- tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate;

- deve essere definito un elenco che identifica le prestazioni erogate per singolo presidio, esplicitando quelle eseguite direttamente all'interno del presidio e/o all'interno dell'azienda e quelle eseguite indirettamente;

- le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite all'utente, con indicazione del codice fiscale e con riferimento anche al Comune Azienda e Regione di residenza;

- il referto deve contenere:

- numero archivio, data ed identificazione utente;

- descrizione sintetica del problema esposto e dei dati clinici;

- eventuali premedicazioni, indagini diagnostiche e farmaci utilizzati;

- conclusioni diagnostiche;

- accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi;

- identificazione dell'operatore principale e/o del responsabile.

Copia del referto deve essere consegnata all'utente;

- le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente.

Ove vengano eseguite procedure invasive e/o cruente devono essere presenti in relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione di materiali e/o strumenti impiegati secondo le specifiche riportate in C1.11 e C1.12.

- L'orario di accesso alle prestazioni deve assicurare la corretta esecuzione delle stesse, garantendo l'iter terapeutico previsto.

 

 

B1.1

Medicina di laboratorio

L'attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni ottenute con metodi chimici fisici o biologici su tessuti o liquidi di origine umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai fini della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della terapia e del decorso della malattia e ai fini; della ricerca può fornire consulenza su quesiti clinici ed epidemiologici in relazione alle specifiche problematiche di laboratorio.

La tipologia di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio.

I servizi di medicina di laboratorio si distinguono in:

1. Laboratori generali di base: sono presidi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologia e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco allegato «A» alla L.R. 10 maggio 1984, n. 9.

Nei laboratori generali di base non devono essere impiegate metodiche che utilizzano radioisotopi.

2. Laboratori specializzati: sono strutture destinate ad esplicare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori di:

- chimica clinica e tossicologia;

- ematologia;

- microbiologia e sieroimmunologia;

- citoistopatologia;

- virologia;

- genetica medica.

Le analisi radioisotopiche in vitro possono essere effettuate nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologia oltre che nei presidi di medicina nucleare.

3. Laboratori generali di base con settori specializzati: sono strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui al punto 2., secondo l'elenco allegato «A» alla L.R. n. 9 del 1984.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali e tecnologici

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

- la dotazione minima di ambienti per l'attività di medicina di laboratorio è la seguente:

- area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;

- locale per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy dell'utente;

- spazi per esecuzioni analitiche opportunamente modulati con un locale separato per l'effettuazione di esami batteriologici e virologici;

- la superficie complessiva degli spazi suddetti non deve essere inferiore a mq 12 per ciascun operatore;

- per ogni settore specializzato aggregato ad un laboratorio generale di base deve essere altresì prevista la disponibilità di locali per il lavoro analitico aventi specifiche non inferiore a mq 20;

- servizi igienici distinti per il personale e per l'utenza;

- locale per le attività amministrative e di archivio;

- locale per il lavaggio e sterilizzazione della vetreria;

- Analoghi requisiti devono essere previsti per i punti di prelievo decentrati ad eccezione del locale per l'effettuazione degli esami.

Requisiti organizzativi

Il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. E comunque devono essere garantiti:

- un responsabile in possesso di una delle specializzazioni previste per la medicina di laboratorio;

- nel caso in cui la responsabilità del laboratorio sia affidata ad un laureato in biologia o chimica, deve essere compreso tra i collaboratori un laureato in medicina e chirurgia per lo svolgimento delle attività professionali di specifica competenza,

- un collaboratore laureato in medicina, biologia o chimica;

- un tecnico di laboratorio diplomato per tutto l'orario di apertura;

- un ausiliario con mansioni esecutive;

- un addetto alle attività amministrative;

- Per ogni settore specializzato deve essere garantito un responsabile in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente per la direzione del corrispondente laboratorio specialistico. Uno stesso laureato può sovraintendere a non più di 2 sezioni specialistiche all'interno della medesima struttura ed in rapporto al carico di lavoro.

- È presente un documento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente con quali procedure ed attrezzature.

- Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti.

In particolare:

* riconoscimento degli utenti;

* identificazione dei campioni;

* trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al laboratorio;

* approvvigionamento e gestione dei reagenti e farmaci;

* processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di disinfezione e di sterilizzazione decontaminazione, ecc.);

* smaltimento dei rifiuti;

- Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto. Nessun materiale deve essere utilizzato oltre la data di scadenza.

- Deve esistere un sistema di registrazione dei dati e archiviazione dei referti così come indicato nell'art 19 della L.R. 10 maggio 1984, n. 9.

- Per i controlli di qualità intralaboratorio si rimanda all'art. 23 della surrichiamata legge regionale.

- Deve esistere un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno:

- criteri di accesso e modalità di richiesta delle prestazioni;

- preparazione dell'utente agli esami;

- modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione;

- caratteristiche e descrizione del metodo analitico impiegato;

- modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti.

Valutazione e miglioramento della qualità

Il laboratorio deve svolgere programmi di Controllo Interno di Qualità, quest'ultimo da svolgersi per ogni analita dosato, e partecipare a programmi di Valutazione Esterna di Qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale.

Presso ogni laboratorio:

- deve esistere un opuscolo informativo sul Servizio per gli utenti che deve contenere almeno le modalità di accesso;

- deve poter essere possibile il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana.

 

 

B1.2

Radiologia diagnostica

Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell'immagine (Rx, Us, TC, RM e termografia medica).

Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture pubbliche e private, di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno sia da strutture extra-ospedaliere pubbliche e private.

Poiché le strutture di ricovero e cura, come sopra identificate, assicurano lo svolgimento di attività in regime di elezione programmata, oppure in regime di emergenza-urgenza, i relativi requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi devono rispondere alle funzioni proprie di tali strutture.

Vengono individuati i requisiti da applicarsi alle strutture che erogano prestazioni ambulatoriali in ambito extraospedaliero e in ambito ospedaliero limitatamente ai presidi che svolgono attività di ricovero in regime di elezione programmata.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività di diagnostica per immagini è la seguente:

- area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;

- spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio;

- servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti;

- una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti e servizio igienico dedicato; nel caso di presenza di più sale è sufficiente che almeno una sia dotata di un servizio igienico dedicato;

- una sala per esami di diagnostica TC, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti e servizio igienico dedicato;

- nel caso di presenza di più diagnostiche TC è sufficiente che almeno una sia dotata di un servizio igienico dedicato;

- una sala per esami di diagnostica RM, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti e servizio igienico dedicato;

- nel caso di presenza di più diagnostiche RM, è sufficiente che almeno una sia dotata di un servizio igienico dedicato;

- un locale per l'esecuzione degli esami ecografici qualora previsti con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti e servizio igienico dedicato. Nel caso di più diagnostiche ecografiche è sufficiente che almeno una sia dotata di un servizio igienico dedicato;

- un locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile (camera oscura per trattamento umido o spazio per trattamento dry);

- un locale per la refertazione;

- un'area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici;

- locale/spazio per deposito materiale pulito;

- locale/spazio per deposito materiale sporco;

- un locale/spazio ad accesso controllato per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti tossici nocivi, fino al loro allontanamento;

- spazio armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.

Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica, devono possedere requisiti strutturali adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.

Devono rispettare la normativa in materia di radioprotezione, così come certificato dall'esperto qualificato, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 230 del 1995.

Requisiti tecnologici

La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica tradizionale che utilizzano radiazioni ionizzanti prevede:

- generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando;

- tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza con catena televisiva;

- tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante;

- dotazione minima di primo soccorso;

- apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero. Nelle strutture di ricovero di area medica è sufficiente un apparecchio radiologico portatile monoblocco; nelle strutture di ricovero di area chirurgica è necessario l'apparecchio radiologico portatile ad anodo rotante;

- un apparecchio ecografico nelle strutture di ricovero.

- Le prestazioni di radiologia tradizionale specialistica devono essere eseguite con apparecchiature dedicate.

La dotazione strumentale minima per erogare prestazioni ecografiche è costituito da:

- un ecografo dotato di almeno due sonde dedicate allo studio delle parti profonde e delle parti superficiali.

Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.

Requisiti organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; e comunque devono essere garantiti:

- un medico specialista in radiodiagnostica presente per l'intero orario di apertura;

- un tecnico per postazione di lavoro attiva per tutto l'orario di apertura;

- L'attività ecografica può essere praticata in assenza del personale tecnico, oltre che dal medico radiologo, anche da un medico specialista limitatamente alla branca di appartenenza.

- Nel caso vengano effettuati esami contrastografici con somministrazione per via parenterale di mezzi di contrasto e/o di altri farmaci deve essere garantita la presenza di un medico specialista in anestesia e rianimazione.

- Attivazione di un sistema di controllo di qualità; il controllo di qualità deve essere documentato.

- La struttura erogante deve garantire il completamento della procedura diagnostica iniziata, mediante procedura alternativa specificata in apposito documento.

- Presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.

- Il referto deve essere accompagnato da adeguata documentazione iconografica per ciascuna tipologia di indagine.

- Prima della effettuazione della procedura diagnostica o terapeutica devono essere espletate le verifiche prescritte dall'art. 111 del D.Lgs. n. 230 del 1995; devono essere inoltre fornite tutte le informazioni tecnico-amministrative ed organizzative previste dal proprio regolamento.

 

 

B1.3

Medicina nucleare

La Medicina nucleare consiste in attività diagnostica e/o terapeutica mediante l'impiego delle proprietà fisiche del nucleo atomico ed in particolare di radionuclidi artificiali. Questi ultimi sono impiegati per scopo diagnostico sia in vivo che in vitro.

Sono inoltre impiegati, in forma «non sigillata» come tali o legati a specifiche molecole di supporto, per scopi terapeutici.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività di medicina nucleare è la seguente:

- area dedicata all'accettazione ed attività amministrative; è questa un'area non classificata e di libero accesso al pubblico;

- locale destinato all'attesa degli utenti prima della somministrazione; in questa area sono disponibili tutti i sistemi e documenti informativi specifici della struttura e delle prestazioni erogate;

- locale somministrazione all'utente di radio farmaci; in questo locale sono disponibili tutti i sistemi di radioprotezione e di monitoraggio previsti dall'esperto qualificato e riportati nel Regolamento Interno e tutti i sistemi di primo intervento per l'emergenza;

- sala di attesa calda per gli utenti iniettati; il modello organizzativo e le condizioni strutturali sono tali da garantire il mantenimento della dose ambientale entro i limiti di legge;

- zona filtro con locali spogliatoio differenziati;

- servizi igienici per pazienti che hanno ricevuto somministrazione di radiofarmaci con scarichi controllati;

- servizi igienici per pazienti non portatori di radioattività;

- servizi igienici per il personale;

- un locale destinato ad ospitare la gamma camera;

- un ambulatorio per la visita dei pazienti;

- spazi ed accessori per apparecchi di riproduzione delle immagini;

- locale adibito alla refertazione;

- locale adibito a stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

- camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi.

Le porte per il passaggio dei preparati devono essere provviste di apposite dermature e dotate di comando non manuale.

In caso di attività diagnostica in vitro, questa dovrà svolgersi in locali chiaramente separati dall'attività in vivo.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti tecnologici

La dotazione minima tecnologica delle strutture di medicina nucleare deve prevedere:

- adeguati sistemi di monitoraggio; i sistemi di monitoraggio e di misura delle sorgenti radioattive devono essere adeguati alle dimensioni delle risorse impiegate (area di lavoro, personale, tipo e quantità giornaliera di materiali radioattivi impiegati e/o manipolati) e della attività svolta;

- una gamma camera connessa con un sistema digitalizzato di acquisizione-elaborazione dati ed immagini e dotata di accessori per «scintigrafia totale corporea» e «tomografia a fotone singolo (SPET)»;

- dotazione minima di Pronto Soccorso;

- strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro;

- la strumentazione deve comprendere anche un sistema di misura di radiazioni ionizzanti per campioni biologici;

- strumentazioni accessoria per specifiche prestazioni dichiarate nel repertorio (sistema di erogazione di indicatori di ventilazione polmonare, cicloergometro per esami cardiologici, ecc.).

Requisiti organizzativi

- Il personale sanitario laureato e/o tecnico adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate e comunque devono essere garantiti:

- un medico specialista in medicina nucleare presente per l'intero orario di apertura;

- un tecnico per postazione di lavoro attiva durante tutto l'orario di apertura;

Il personale medico operante deve possedere la specializzazione in medicina nucleare.

Il personale tecnico operante su pazienti è quello regolamentato dalla legge n. 25 del 1983 e del D.M.S. n. 746 del 1995.

Nelle strutture con «apparecchiature complesse» deve essere disponibile il fisico sanitario.

- Attivazione di un sistema di controllo di qualità; è disponibile documentazione in cui è dichiarata la metodologia, la frequenza, la responsabilità del Controllo di Qualità delle risorse (strumenti, radiofarmaci, radiodiagnostici, risorse umane dei risultati (intra- ed inter-laboratori), dei processi. I risultati ed i relativi indicatori sono conservati in apposito registro.

- Presso ogni struttura di medicina nucleare è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti;

- Prima della effettuazione della procedura diagnostica o terapeutica devono essere espletate le verifiche prescritte dall'art. 111 del D.Lgs. n. 230 del 1995; devono inoltre essere fornite tutte le informazioni tecnico-amministrative ed organizzative previste dal proprio regolamento;

- qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature.

- La continuità del servizio deve essere in particolare garantita per tutti gli esami diagnostici eseguiti in tempo differito rispetto alla somministrazione del radiofarmaco.

 

 

B1.4

Cardiologia

Le strutture organizzative che erogano prestazioni di cardiologia svolgono indagini cliniche e strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico utilizzando metodi fisici per lo studio della struttura e della funzione del cuore e dell'albero circolatorio.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate e comunque deve essere garantito:

- un locale/spazio per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile;

- un area tecnica, di stretta pertinenza del personale.

Nel caso in cui vengano erogate prestazioni di ecocardiografia e di ergometria devono essere garantiti inoltre i seguenti requisiti:

Ecocardiografia:

Per le strutture organizzative che effettuano Ecocardiografia Transesofagea ed Ecostress:

- la sala per l'esecuzione della prestazioni deve essere di dimensioni adeguate a consentire facile accesso ad almeno due operatori, a facilitarne il movimento in caso di manovre rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche.

- Nei casi di utilizzo della glutaraldeide per il trattamento della sonda transesofagea si rimanda alla normativa specifica in proposito.

Ergometria

- La sala per l'esecuzione delle prestazioni deve essere di dimensioni adeguate a consentire facile accesso ad almeno due operatori, a facilitarne il movimento in caso di manovre rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche.

Requisiti tecnologici

Apparecchiature per la rianimazione cardiorespiratoria, compresi i presidi farmacologici necessari per gestione delle emergenze cardiovacolari (in dotazione alla struttura cardiologica e prontamente disponibile).

La dotazione strumentale minima delle strutture di cardiologia prevede diverse tipologie a seconda dei settori diagnostici:

Ecocardiografia:

- Ecocardiografo Mono- e Bidimensionale, con sistema Doppler pulsato, continuo ed a codice di colore, dotato di almeno due sonde, una a bassa ed una ad alta frequenza, con sistema automatico interno di misurazioni e con monitoraggio elettrocardiografico.

- Per le strutture che effettuano Ecocardiografia Transesofagea ed Ecostress deve essere presente un elettrocardiografo a 3 canali e devono essere disponibili tutti i dispositivi atti alla rianimazione cardiorespiratoria.

- Per le strutture che effettuano Ecostress, inoltre, uno sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, mobile, con bracciali di varie dimensioni.

Ergometria:

- Poligrafo con monitor minimo 3 canali monitorati in continuo e 12 derivazioni visualizzabili; possibilità di stampa immediata di ECG 12 derivazioni;

- Sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, mobile, con bracciali di varie dimensioni;

- Pedana scorrevole (elevazione fino al 20%, velocità incrementabili, pedana > 127x40 cm., posapiedi laterali, ringhiera frontale e laterale, bottone per arresto d'emergenza, presa d'alimentazione dedicata) e/o cicloergometro a freno elettromagnetico (almeno 300 Watt di potenza);

- Devono essere disponibili tutti i dispositivi atti alla rianimazione cardiorespiratoria.

Elettrocardiografia Dinamica:

- Analizzatore per ECG dinamico - 4 registratori per ECG dinamico fino ad un rapporto di 1:8 analizzatore/registratori;

- Elettrocardiografo a 3 canali (in dotazione alla struttura cardiologica e disponibile per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di elettrocardiografia dinamica).

Requisiti organizzativi

Il personale sanitario deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori ed in particolare:

Ecocardiografia:

- Deve essere garantita:

- la presenza di un cardiologo per l'intero orario di apertura;

- la disponibilità di una unità infermieristica nell'ambito del presidio.

- Per le procedure di Ecocardiografia Transesofagea deve essere garantita:

- la presenza di un cardiologo per l'intero orario di apertura;

- la presenza contemporanea di un'unità infermieristica.

- Per le procedure di Ecostress deve essere garantita:

- la presenza di un cardiologo per l'intero orario di apertura;

- la presenza di un altro cardiologo durante l'esecuzione dell'esame;

- la presenza contemporanea di un'unità infermieristica.

Ergometria:

- Deve essere garantita:

- la presenza di un cardiologo, per l'intero orario di apertura;

- la presenza contemporanea di un'unità infermieristica.

Elettrocardiografia Dinamica:

- Durante il montaggio dell'apparecchiatura deve essere garantita:

- la presenza di un'unità infermieristica;

- la disponibilità di un cardiologo nell'ambito del presidio.

 

 

B1.5

Endoscopia

Le attività di endoscopia si caratterizzano per l'accesso alla cavità da esplorare che può essere o un orifizio naturale o un accesso chirurgico percutaneo.

Nel caso di endoscopia tramite accesso chirurgico percutaneo valgono i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi definiti per la chirurgia ambulatoriale e/o per la day surgery, in riferimento alla complessità delle procedure.

Le attività di endoscopia che utilizzano gli orifizi naturali (endoscopia digestiva, ginecologica, otorinolaringoiatrica, tracheobronchiale, urologica) sono eseguibili sia in ambito ambulatoriale intra ed extraospedaliero, che di ricovero.

Le strutture organizzative che erogano prestazioni di endoscopia svolgono indagini strumentali a fini diagnostici e/o terapeutici mediante strumentazione specificatamente dedicata a cui possono essere associate altre strumentazioni a scopo diagnostico (radiazioni ionizzanti o ultrasuoni) o terapeutico (sorgenti diatermiche, laser o altre).

In ambito ambulatoriale sono erogabili, valutate le condizioni cliniche del paziente da parte del medico competente, tutte le prestazioni individuate nel nomenclatore tariffario regionale connesse all'attività diagnostica e terapeutica di base.

Nello specifico vengono individuati i requisiti strutturali, tecnologici organizzativi necessari per l'erogazione di prestazioni di endoscopia che utilizzano orifizi naturali.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate, e comunque devono essere assicurati:

- una sala per endoscopia, con spogliatoio e servizio igienico dedicato;

- un locale/spazio dedicato per il risveglio/osservazione;

- un locale/spazio adeguato per lavaggio ed alta disinfezione degli strumenti;

- un locale/spazio per la sterilizzazione o accesso regolamentato al Servizio di sterilizzazione per gli strumenti ed accessori sterilizzabili secondo le specifiche di cui al punto C1.11;

- accesso regolamentato, se richiesto dalla specifica procedura, ad una sala radiologica idonea o disponibilità nella sala endoscopica delle risorse tecnologiche e professionali di diagnostica radiologica, secondo la normativa vigente.

Requisiti impiantistici

Oltre i requisiti generali di sicurezza e protezione, devono essere previsti:

- la sala per endoscopia deve essere dotata di condizionamento ad aria avente gli stessi requisiti previsti per il condizionamento della sala operatoria di chirurgia ambulatoriale e deve essere garantita la continuità elettrica;

- il locale/spazio per lavaggio ed alta disinfezione deve essere dotato di lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda con rubinetteria non manuale;

- una cappa aspirante nell'ambiente di pulizia-disinfezione degli endoscopi per la protezione dai vapori (es. glutaraldeide), qualora non si disponga di sistemi di lavaggio-disinfezione a circuito chiuso;

- protezioni ed abbigliamenti protettivi in presenza di vapori, rischi biologici ed apparecchi radiologici.

Requisiti tecnologici

La dotazione di strumenti ed accessori deve essere correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate, e comunque devono essere assicurati, a seconda dei settori interessati sottospecificati le seguenti dotazioni strumentali:

Endoscopia Digestiva e Tracheobronchiale:

- La presenza di un numero di endoscopi fonti di luce, accessori tale da permettere il completamento delle indagini terapeutiche anche in caso di guasti o rotture improvvisi;

- un saturimetro digitale per sala endoscopica;

- un lavaendoscopi o idonea attrezzatura per alta disinfezione;

- un carrello per la gestione delle emergenze completo di attrezzatura per monitoraggio cardiovascolare e respiratorio.

Requisiti organizzativi

- Il personale sanitario deve essere adeguato al volume ed alla tipologia delle prestazioni erogate, e comunque devono essere garantiti:

- un medico specialistica presente per l'intero orario di attività;

- un'unità infermieristica per l'intero orario di attività;

- la disponibilità nel presidio di un medico anestesista in caso d'emergenze.

Il raggiungimento dell'alta disinfezione degli endoscopi e degli accessori deve essere periodicamente verificata ed i risultati registrati.

- La presenza di un documento che preveda i processi da attivare in caso di guasti o rotture improvvisi delle apparecchiature durante l'esecuzione di indagini diagnostiche.

 

 

B1.6

Radioterapia

L'attività di radioterapia è svolta mediante l'impiego di fonti radioattive e di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed è diretta al trattamento della malattia neoplastica e, in casi selezionati, al trattamento di patologie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività di radioterapia è la seguente:

- aree di attesa per gli utenti trattati;

- spazi adeguati per accettazione, attività amministrativa ed archivio;

- una sala di simulazione;

- un bunker di terapia;

- un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione dell'utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica;

- un locale visita;

- un locale per trattamenti farmacologici brevi;

- un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive nel caso in cui vengano utilizzate;

- servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti;

- uno o più spogliatoi per gli utenti in relazione alle sale di terapia e alle sale visite presenti e comunicanti con le stesse.

Requisiti tecnologici

- Simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologica (convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti;

- unità di terapia a fasci collimati (telecobaltoterapia, acceleratore lineare);

- attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento;

- apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico;

- sviluppatrice;

- sistema informatico per la elaborazione dei piani dosimetrici di trattamento;

- sistema di allineamento laser;

- dispositivi di immobilizzazione e sagomatura personalizzati;

- sistema per verifica geometrica dei campi d'irradiazione.

Requisiti organizzativi

Ogni unità di radioterapia deve assicurare i seguenti requisiti minimi organizzativi:

- il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; e comunque devono essere garantiti almeno:

- un medico specialista in radioterapia che deve essere presente per l'intero orario di apertura della struttura;

- due tecnici di radiologia che svolgono le operazioni di loro spettanza sotto la costante supervisione del medico specialista in radioterapia;

- la presenza di un unità infermieristica per l'intero orario di accesso.

Indipendentemente dal numero dei pazienti trattabili deve essere previsto un rapporto di consulenza con un fisico;

- attivazione di un sistema di controllo di qualità;

- presso ogni struttura di radioterapia è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti;

- ad ogni unità di radioterapia deve essere garantita, in caso di necessità, la possibilità di accesso ad un settore di degenza ove sia possibile l'assistenza dei pazienti trattati;

- qualora vi fosse disponibilità di una sola unità di terapia, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di radioterapia, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature.

 

 

B1.7

Chirurgia ambulatoriale

Con il termine chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici ed anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive, senza ricovero, in ambulatorio, che non prevedono durante la loro esecuzione perdita di conoscenza o di motività di segmenti scheletrici. Pertanto devono essere somministrate dosi di anestetico locale tali da consentire all'utente di deambulare al termine dell'atto chirurgico. È fatto espresso divieto all'uso dell'anestesia generale o alla sedazione per via endovenosa, nonché all'anestesia loco-regionale, ad eccezione fatta per l'anestesia tronculare.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione specifica di ambienti per la chirurgia ambulatoriale è la seguente:

- zona preparazione personale addetto costituita da:

- uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario (separato dal locale chirurgico);

- uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico).

- zona preparazione paziente:

- uno spazio da adibire a spogliatoio per l'utente che debba subire un atto chirurgico;

- locale chirurgico:

- deve possedere una superficie non inferiore a 16 mq. tale da consentire lo svolgimento delle differenti attività diagnostico-terapeutiche ed in particolare:

- il supporto al paziente;

- l'identificazione e l'illuminazione delle parti anatomiche;

- la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro recupero;

- la realizzazione degli interventi;

- la realizzazione e il controllo dell'anestesia locale;

- l'eventuale rianimazione necessaria

- zona sosta paziente:

- uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento. Tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita;

- deposito materiali sterili e strumentario chirurgico. Può essere situato all'interno dello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale e deve essere costituito da:

- un armadio lavabile per la rimessa dei ferri chirurgici;

- un armadio lavabile per la conservazione del materiale sterilizzato, mantenuto in adatte confezione o cestelli metallici;

- un armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale monouso.

- locale visita:

- un locale adibito a studio medico per visita o medicazione che deve immettersi nel locale adibito agli atti operatori;

- uno spazio per la sterilizzazione all'interno del locale chirurgico e in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, o accesso regolamentato al servizio di sterilizzazione secondo le specifiche di cui al punto C1.11;

- le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. Quest'ultimo deve essere resistente agli agenti chimici e fisici levigato e antisdrucciolo.

Requisiti impiantistici

- Il locale chirurgico deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche:

- temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°C;

- umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore;

- ricambi aria/ora non inferiori a 10 dei quali 5 di aria esterna;

- filtraggio aria mediante Eurovent 9 o equivalenti.

- Nello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale deve essere presente:

- un lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda, per la pulizia degli strumenti chirurgici;

- un lavello per il lavaggio dei sanitari con rubinetteria non manuale.

Requisiti tecnologici

Tutto lo strumentario degli ambulatori chirurgici deve essere in monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e deve essere idoneo al tipo di chirurgia esercitata.

Per ogni locale chirurgico è necessario che siano presenti:

- tavolo operatorio;

- elettrobisturi,

- un aspiratore chirurgico con relativi sondini;

- lampada scialitica;

- un tavolino servitore;

- un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici;

- un congruo numero di vasche per la conservazione in bagno dei taglienti;

- contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, ecc.);

- apparecchiature per il processo di sterilizzazione in mancanza di servizio centralizzato o esterno, secondo le specifiche riportate in C1.11:

Al solo scopo di fronteggiare eventuali emergenze devono altresì essere presenti:

- un elettrocardiografo;

- un defibrillatore;

- un pallone tipo «Ambu» e/o un pallone tipo «Va e Vieni» per la respirazione assistita;

- una bombola di ossigeno con relativo erogatore e flussometro ed una bombola di riserva;

- un set di laringoscopi di misure adeguate in rapporto all'utenza e relativa raccorderia;

- i farmaci necessari in caso di emergenza.

Requisiti organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Per ogni paziente deve essere approntata una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi gli esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche.

Deve essere altresì approntato un registro ambulatoriale in cui devono essere riportati, per ciascun paziente, la diagnosi la descrizione dell'intervento eseguito, le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate, i nominativi del/degli operatori l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze. Il registro deve essere sottoscritto dal medico responsabile dell'ambulatorio e ciascun intervento deve essere firmato dal chirurgo che lo ha effettuato.

- In una relazione destinata al medico curante e consegnata al paziente al termine della prestazione devono essere riportati suddetti elementi unitamente ai consigli terapeutici proposti.

- La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate e comunque deve essere garantita:

- la presenza di un medico responsabile specializzato in una delle branche relative alle prestazioni erogate; qualora nel presidio ambulatoriale operino più medici questi sono tenuti ad esercitare la propria attività esclusivamente nell'ambito delle loro specifiche competenze, secondo quanto stabilito dal responsabile dell'ambulatorio;

- la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso.

- Le attività di sanificazione devono essere garantite secondo modalità e criteri adeguati.

Nota: Si richiama l'attenzione sull'importanza, nella scelta del regime nel quale eseguire l'atto diagnostico o terapeutico, di valutare attentamente le variabili legate sia al paziente (età, presenza di compromissioni d'organo, ecc.) sia alla realtà organizzativa in cui si opera.

 

 

B1.8

Dialisi

La dialisi è un trattamento terapeutico ambulatoriale per pazienti affetti da insufficienza renale in fase uremica, che può essere effettuata in ambito extraospedaliero e intraospedaliero, valutate le condizioni del paziente da parte del medico nefrologo e comunque sotto la responsabilità dello stesso specialista.

La dialisi in ambito ambulatoriale extraospedaliera e intraospedaliera tratta uremici cronici stabilizzati clinicamente a rischio modesto.

La dialisi in ambito ambulatoriale ospedaliero tratta pazienti uremici cronici stabilizzati e/o ad alto rischio clinico, insufficienze renali acute.

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

* Sala dialisi con condizionamento aria avente gli stessi requisiti previsti per il condizionamento della sala operatoria della chirurgia ambulatoriale, con annessi spogliatoi e servizi igienici;

* la sala dialisi deve consentire di disporre di almeno 6 mq. per ogni posto-letto dialisi;

* locale apposito con attrezzature dedicate al trattamento dialitico di pazienti HBsAG e HIV positivi, con spogliatoi e servizi dedicati;

* locale separato per visite e manovre di medicazione;

* locale dotato di almeno un posto letto per appoggio momentaneo del paziente;

* locale per stoccaggio e riparazione attrezzature dialitiche;

* locale per impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio sterilizzanti chimici.

La disposizione dei posti dialisi deve permettere un continuo controllo visivo da parte del personale addetto ed il paziente deve essere agevolmente assistibile su tre lati del posto dialisi.

La dialisi ambulatoriale in ambito ospedaliero oltre ai requisiti sopra indicati, deve disporre di:

- locale per addestramento del paziente alla dialisi domiciliare;

- locale per interventi di chirurgia, per accessi vascolari e peritoneali avente le stesse caratteristiche individuate per l'ambulatorio di chirurgia;

- stanza attrezzata per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta.

Requisiti tecnologici

Ogni struttura che eroga prestazioni di dialisi ambulatoriale sia in ambito extraospedaliero che intra ospedaliero deve possedere le seguenti dotazioni strumentali e tecnologiche:

* un letto bilancia o poltrona bilancia per posto dialisi;

* un preparatore singolo automatico per posto dialisi, in single pass, provvisto di modulo per ultrafiltrazione controllata e delle normali sicurezze per monitor da dialisi. La sua disinfezione può essere fatta a calore o chimicamente;

* trattamento dell'acqua con demineralizzazione o con osmosi inversa;

* numero di preparatori singoli per dialisi adeguato al numero dei pazienti che presentino segni clinici e/o sierologici di potenziale infettività. Tali attrezzature devono essere identificabili facilmente da simboli permanenti applicati alla singola macchina;

* deve essere garantita la continuità elettrica (gruppo elettrogeno).

Requisiti organizzativi

Ogni struttura che eroga prestazioni di dialisi deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

* un infermiere professionale ogni 2.5-3 pazienti in dialisi;

* un medico specialista in nefrologia, reperibile durante le ore di trattamento.

Ogni struttura si impegna a rispondere al debito informativo connesso al funzionamento del Registro regionale dell'uremia-trapianti.

 

 

B1.9

Medicina fisica e riabilitazione funzionale

Per attività di medicina fisica e di riabilitazione si intende l'utilizzazione a scopo diagnostico-terapeutico e riabilitativo degli agenti materiali (acqua, elettricità, luce, freddo e caldo) oppure del movimento della pressione (ginnastica, massaggi), connessi al trattamento del singolo segmento corporeo nonché lo svolgimento di tutte le altre prestazioni comunque individuate nel nomenclatore tariffario regionale nella branca «Medicina fisica e riabilitazione».

Tali prestazioni sono effettuate in ambito ambulatoriale intra ed extra-ospedaliero.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate, e comunque devono essere tali da consentire la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti; è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitano l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l'utilizzo sicuro dei vari spazi o servizi.

Deve essere garantita la privacy degli utenti.

Le strutture devono essere dotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività ed in particolare:

- locali attrezzati per attività di gruppo (palestre di almeno 25 mq.), per attività statiche e dinamiche;

- locali attrezzati per attività individuali (motorie, respiratorie, neuropsicologhe, ecc);

- box (o stanze di dimensioni contenute) per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari;

- area attrezzata per il trattamento, qualora previsto dei disturbi comunicativi/integrativi;

- ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate;

- servizi igienici per disabili;

- servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;

- spogliatoi per i pazienti;

- spazi attesa, attività di segreteria ed archivio, adeguati alle patologie e al volume di attività previste.

Requisiti tecnologici

La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente alle diverse tipologie di attività e volume di prestazioni erogate, assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace, efficiente. In particolare devono essere assicurate:

- attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa;

- presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialistici e degli altri operatori professionali della riabilitazione;

- attrezzature e presidi necessari allo svolgimento delle varie tipologie di prestazioni erogate per attività individuali e/o di gruppo;

- Attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e completamento all'esercizio terapeutico;

- Carrello per la gestione dell'emergenza con la dotazione per la rianimazione cardiopolmonare.

Requisiti organizzativi

Il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.

Comunque devono essere garantiti:

- un medico specialista in fisiatria, o nelle branche specialistiche inerenti l'attività riabilitativa svolta nel presidio, limitatamente alla branca di appartenenza;

- un tecnico della riabilitazione in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica attività durante l'orario di apertura;

 

 

Sottosezione B2

Requisiti organizzativi strutturali specifici

Prestazioni di base ambulatori

B2.1

Centri e presidi ambulatoriali di riabilitazione

Le prestazioni ambulatoriali erogate dai centri di riabilitazione si differenziano dalle attività ambulatoriali specialistiche di recupero e rieducazione funzionale (B1.9) per la globalità del trattamento sull'handicap, che richiede un contestuale apporto multidisciplinare medico-psicologico pedagogico per consentire alla persona disabile la migliore qualità di vita e l'inserimento psico sociale.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1 e A2 e per quanto di competenza in B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali

- La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità; è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l'utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi.

- Deve essere garantita la privacy degli utenti.

- Le strutture devono essere dotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura. In particolare:

- aree attrezzate per attività di gruppo (palestre aventi superficie non inferiori a 25 mq), per attività statiche e dinamiche;

- aree attrezzate per attività individuali (motorie, respiratorie, neuropsicologiche, neuro-psicomotorie, psicoterapeutiche, ecc.), tali attività, qualora previste dallo specifico piano di trattamento, devono essere svolte in ambienti attrezzati ed idonei in funzione della tipologia di utenza;

- box (o stanze di dimensioni contenute) per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari, ritenuti necessari allo svolgimento di specifiche attività connesse alla tipologia di disabilità trattata;

- area attrezzata per il trattamento, qualora previsto dei disturbi comunicativi/cognitivi;

- ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate;

- servizi igienici per disabili;

- servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;

- spogliatoi per i pazienti;

- spazi per attesa, attività di segreteria ed archivio adeguati alle patologie e al volume di attività previste.

Requisiti tecnologici:

La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell'utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente. In funzione degli obiettivi della struttura e della tipologia dell'utenza devono essere presenti:

- attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa;

- presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali alla riabilitazione;

- attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati per attività individuali e/o di gruppo;

- attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e completamento all'esercizio terapeutico;

- attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare.

Requisiti organizzativi:

- Le attività di riabilitazione ambulatoriali sono caratterizzate da modalità di lavoro di gruppo multidisciplinari.

- Si deve garantire la globale presa in carico per tutto l'iter terapeutico previsto; la dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia della struttura ed al volume delle prestazioni rese e comunque devono essere garantiti:

- un direttore sanitario;

- un medico specialista in fisiatria o nelle branche specialistiche inerenti l'attività riabilitativa svolta dalla struttura;

- operatori della riabilitazione in possesso di requisiti necessari per lo svolgimento della specifica attività, per l'intero orario di apertura.

Per 36 trattamenti individuali giornalieri viene richiesta la presenza:

- di 6 terapisti della riabilitazione;

- di 3 unità di personale addetto all'assistenza;

- la presenza di una unità infermieristica per l'intero orario di accesso;

- la disponibilità, dove richiesta dal progetto riabilitativo, di competenze psicologiche e pedagogiche in rapporto alla tipologia dei trattamenti effettuati.

- Per ogni singolo paziente deve essere redatto un Progetto Riabilitativo, con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni della disabilità, da parte dell'èquipe multi-professionale comprendente uno o più programmi terapeutici;

- Devono essere garantiti una adeguata informazione e l'accesso dei familiari alla struttura nonché specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita;

- Le prestazioni ambulatoriali sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi anche a domicilio e in sede extramurale.

In caso di trattamento individuale deve essere assicurata la durata di 1 ora. Nel caso di trattamento di piccolo gruppo lo stesso deve essere costituito da un numero massimo di 6 persone e deve essere assicurata la durata minima di 1 ora.

- I centri ambulatoriali funzionano per 8 ore giornaliere e per almeno 5 giorni alla settimana.

B2.2

Centro di salute mentale

Espleta le funzioni indicate per il CSM dal D.P.R. 7 aprile 1994, costituisce la sede organizzativa degli operatori ed il punto di coordinamento dell'attività sul territorio del Dipartimento di Salute Mentale.

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche specifiche erogate a livello ambulatoriale sono applicabili i requisiti definiti in B1. I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1 e A2 e per quanto di competenza in B1 sono i seguenti:

Requisiti strutturali del tecnologici

- Numero locali e spazi in relazione alla popolazione servita e tale da garantire la compresenza delle diverse figure professionali operanti.

- Ciascun centro di salute mentale dispone almeno di:

- locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni;

- locale per attività diagnostiche e terapeutiche;

- locale visita medica;

- locale per riunioni;

- spazio archivio.

Requisiti organizzativi

- Presenza di personale medico ed infermieristico per tutto l'orario di apertura;

- Presenza programmata delle altre figure professionali di cui al D.P.R. 7 aprile 1994, in relazione alla popolazione del territorio servito;

- Apertura 12 ore al giorno per 6 gg. la settimana, con accoglienza della domanda, organizzazione della attività territoriale, intervento in condizioni di emergenza-urgenza ed assicura la reperibilità 24 ore su 24 anche festiva;

- Collegamento con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza;

- Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 7 aprile 1994.

 

 

Sezione C

Requisiti organizzativi strutturali tecnologici specifici

Prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti

C1

C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

C1.6

C1.7

C1.8

C1.9

C1.10

C1.11

C1.12

C1.13

C1.14

C1.15

 

 

C1

Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti

Classificazione:

I presidi che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti sono classificati tenendo presente:

- le modalità operative in funzione dello svolgimento delle attività in regime di elezione programmata o in regime di emergenza-urgenza;

- la tipologia organizzativa, in funzione della complessità delle attività svolte.

Sulla base dei criteri sopra evidenziati vengono individuate quattro classi:

classe 1: 

presidi di cura che assicurano prestazioni ospedaliere per acuti in regime di urgenza-emergenza con dotazione di reparti autonomi di degenza afferenti a discipline specialistiche in numero almeno pari a quelle afferenti a discipline di base ed in regime di elezione programmata per attività di alta specialità o per altre attività, esercitate sia in area medica che chirurgica, con presenza di almeno 5 strutture organizzative di ricovero secondo la normativa vigente (Azienda Ospedaliera Autonoma); 

classe 2: 

presidi di cura che assicurano prestazioni ospedaliere per acuti in regime di urgenza-emergenza con presenza prevalente di reparti autonomi di degenza con almeno due discipline di elevata assistenza, individuate secondo la normativa vigente; 

classe 3: 

presidi di cura che assicurano prestazioni ospedaliere per acuti in regime di urgenza con presenza, oltre che del pronto soccorso, secondo la definizione prevista dal P.S.R., di almeno: 

 

- una disciplina di terapia intensiva (con minimo 6 posti letto), ed una media assistenza (con minimo 16 posti letto), individuate secondo la normativa vigente: ovvero, almeno di una disciplina di elevata assistenza (con minimo di 8 posti letto) ed una media assistenza (con minimo di 16 posti letto) individuate secondo la normativa vigente; ovvero di due discipline di media assistenza (con minimo 32 posti letto) individuate secondo la normativa vigente; 

classe 4: 

presidi di cura che assicurano ordinariamente prestazioni ospedaliere per acuti sopratutto in regime di elezione programmata e che non posseggono i requisiti previsti per la classe precedente. 

Non è consentita l'attivazione di presidi monospecialistici afferenti l'attività di ricovero per acuti di psichiatria.

Tutti i presidi di ricovero per acuti, indipendentemente dalla classe di appartenenza e per quanto non espressamente specificato, devono possedere i requisiti organizzativi e tecnologici generali già definiti in A1 e A2.

L'articolazione interna per tutte le classi e i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale (L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.)

Tutte le strutture private di ricovero per acuti devono possedere i requisiti indicati nella L.R. n. 36 del 1990 integrati da quelli indicati nel presente documento, fatta salva l'applicazione di tale direttiva laddove la stessa possa compromettere la stabilità della struttura.

- Nel caso in cui all'interno del presidio siano presenti unità funzionali di medicina generale e di area medica, è necessario che sia garantita la presenza in organico di almeno un titolare della funzione operativa di medicina generale e/o di altra disciplina afferente l'area medica stessa, in possesso dei requisiti richiesti dal S.S.N. per l'accesso al ruolo di dirigente medico di secondo livello.

- Nel caso in cui all'interno del presidio siano presenti unità funzionali di chirurgia generale e di area chirurgica, è necessario che sia garantita la presenza in organico di almeno un titolare della funzione operativa di chirurgia generale e/o di altra disciplina afferente l'area chirurgica stessa, in possesso dei requisiti richiesti dal S.S.N. per l'accesso al ruolo di dirigente medico di secondo livello.

- Nel caso in cui all'interno del presidio siano presenti unità funzionali afferenti sia l'area medica che l'area chirurgica, è necessario che sia garantita, in pianta organica, la presenza di entrambi i soggetti di cui ai punti precedenti.

- Il personale sanitario, comunque, deve essere adeguato alla tipologia ed al volume dell'attività svolta nel presidio.

Requisiti organizzativi specifici per le classi 1 e 2:

I presidi che erogano prestazioni ospedaliere per acuti in regime di emergenza-urgenza costituiscono parte integrante del sistema di emergenza-urgenza e sono caratterizzati dalla presenza di strutture organizzative dedicate al pronto soccorso, all'accettazione e al successivo trattamento dello stato di emergenza, secondo le indicazioni contenute nel Documento n. 3 del Piano Sanitario regionale 95/97 L.R. 3 aprile 1995, n.9.

Tutti i presidi che partecipano al sistema di emergenza urgenza devono garantire il pronto soccorso ospedaliero, ed assicurare:

- la presenza comunicativa di equipes medico chirurgiche per tutte le attività di ricovero svolte, realizzate attraverso la turnazione continua di personale medico nelle 24 ore;

- la presenza continuativa di personale infermieristico per tutte le attività di assistenza alla persona realizzate attraverso la turnazione continua, nelle 24 ore, di personale infermieristico di supporto in funzione della complessità della attività svolta;

- la presenza di moduli organizzativi per le attività diagnostiche determinati in funzione della complessità della struttura;

- la presenza di moduli organizzativi appositi per attività di pronto soccorso realizzati attraverso la turnazione 24 ore su 24 di personale medico e chirurgico in funzione delle attività svolte, di personale infermieristico e di supporto e la pronta disponibilità dei moduli di cui al punto precedente, in funzione della complessità della struttura. Nell'ambito delle attività della struttura di pronto soccorso è garantita l'accettazione sanitaria.

- la dotazione dei servizi e di supporto, correlati alla complessità della struttura.

Vengono individuati ai punti C1.1 e C1.2 i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi specifici per alcune attività intraospedaliere caratterizzanti il sistema di emergenza-urgenza:

- Pronto soccorso ospedaliero 

(C1.1) 

- Rianimazione con posti letto di terapia intensiva 

(C1.2) 

Per quanto riguarda i seguenti momenti organizzativi: 

 

- Area di Degenza 

(C1.3) 

- Day Hospital 

(C1.4) 

- Day Surgery 

(C1.5) 

- Reparto Operatorio 

(C1.7) 

- Anatomia Patologica 

(C1.9) 

- Gestione Farmaci e Materiale Sanitario 

(C1.10) 

- Servizio di Sterilizzazione 

(C1.11) 

- Servizio di Disinfezione e Disinfestazione 

(C1.12) 

- Servizio Cucina e Dispensa 

(C1.13) 

- Servizio Lavanderia e Guardaroba 

(C1.14) 

- Servizio Mortuario 

(C1.15) 

sono applicabili, per quanto non espressamente specificato, i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi specifici definiti per i presidi delle classi 3 e 4.

Requisiti organizzativi specifici per le classi 3 e 4:

I presidi che erogano ordinariamente prestazioni ospedaliere per acuti in regime di elezione programmata per attività di alta specialità o per altre attività, esercitate sia in area che chirurgica, assicurano che:

- l'accettazione sanitaria, opportunamente separata dell'accettazione amministrativa, sia organizzata in rapporto alla complessità della struttura;

- sia garantita la continuità dell'assistenza, 24 ore su 24, almeno attraverso la presenza continuativa di équipe medico e/o chirurgiche nelle ore diurne e notturne correlate alla complessità della struttura;

- nelle strutture in cui sono presenti reparti chirurgici deve essere assicurato un servizio di anestesia e rianimazione;

- la presenza di un anestesista-rianimatore garantisca un intervento immediato;

- deve essere garantita la presenza continuativa dell'attività di assistenza alla persona per tutte le attività svolte realizzata attraverso la turnazione continua di personale infermieristico e/o tecnico, in funzione della complessità dell'attività svolta;

- deve essere garantita la pronta disponibilità, nell'arco delle 24 ore, delle attività diagnostiche correlate alla complessità della struttura;

- l'attività di radiodiagnostica deve essere comunque garantita nell'ambito del presidio di ricovero;

- deve essere garantita la dotazione dei servizi generali e di supporto correlati alla complessità del presidio;

- vengono individuate ai punti C1.3 - C1.15 i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi specifici riferiti a:

- Area di Degenza 

(C1.3) 

- Day Hospital 

(C1.4) 

- Day Surgery 

(C1.5) 

- Punto Nascita - Blocco Parto 

(C1.6) 

- Reparto Operatorio 

(C1.7) 

- Frigoemoteca 

(C1.8) 

- Anatomia Patologica 

(C1.9) 

- Gestione Farmaci e Materiale Sanitario 

(C1.10) 

- Servizio di Sterilizzazione 

(C1.11) 

- Servizio di Disinfezione e Disinfestazione 

(C1.12) 

- Servizio Cucina e Dispensa 

(C1.13) 

- Servizio Lavanderia e Guardaroba 

(C1.14) 

- Servizio Mortuario 

(C1.15) 

- Per i requisiti relativi all'attività di diagnostica e di analisi chimico-cliniche connesse al ricovero relativamente alle discipline delle classi 1, 2, 3 e 4, vale, per quanto non espressamente specificato, quanto definito per lo svolgimento delle attività specifiche in ambito ambulatoriale.

- Per quanto riguarda le prestazioni erogate all'interno dei presidi di ricovero di classe 1, 2, 3 e 4, sono applicabili i requisiti specifici definiti nella sezione B.

 

 

C1.1

Pronto soccorso ospedaliero

La struttura organizzativa funzionale deputata all'emergenza deve assicurare:

- l'accettazione ospedaliera;

- gli interventi diagnostico-terapeutici di emergenza-urgenza compatibili con le specialità di cui è dotata la struttura;

- un primo accertamento diagnostico clinico strumentale e di laboratorio e l'accesso ai servizi di consulenza specialistica resa disponibile dai reparti;

- gli interventi necessari alla stabilizzazione dell'utente e la permanenza dello stesso in regime di osservazione temporanea per un periodo di norma limitata alle 24/48 ore;

- il trasporto protetto in caso di trasferimento di pazienti critici ad altri presidi.

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. L'unità minima dovrà prevedere:

- camera calda (area coperta e riscaldata di accesso diretto per mezzi di soccorso e/o auto e pedoni);

- area filtro tra locale di attesa e area di trattamento;

- locale attesa utenti deambulanti e accompagnatori;

- locale attesa utenti barellati;

- locale/spazio per barelle e sedie a rotelle;

- locale per la gestione dell'emergenza;

- locale visita/trattamento attrezzato per lo svolgimento dell'assistenza di prima rianimazione ed esecuzione del primo accertamento diagnostico, e il trattamento terapeutico delle urgenze, nel caso di più locali visite/trattamento è sufficiente che almeno uno sia dotato di quanto sopra specificato;

- locale osservazione temporanea;

- locale lavoro infermieri;

- servizi igienici del personale;

- servizi igienici per gli utenti;

- deposito pulito;

- deposito sporco;

- spazio registrazione/segreteria/archivio;

- locale stazione Polizia di Stato;

- Devono essere consentite vie di accesso agevoli per i mezzi di soccorso e deve essere garantita assenza di interferenze rispetto ai percorsi normali di accesso alla struttura di ricovero.

Requisiti minimi impiantistici

Ogni unità deputata al pronto soccorso deve possedere i seguenti requisiti:

- impianto di illuminazione di emergenza;

- impianto di gas medicali.

Requisiti minimi tecnologici

La dotazione minima strumentale deve prevedere:

- elettrocardiografo;

- cardiomonitor e defribillatore;

- emogasanalizzatore;

- attrezzature per rianimazione cardiopolmonare caratterizzate come minimo da:

- un letto da rianimazione;

- un ventilatore;

- sistema monitoraggio respiratorio ed emodinamico;

- lampada scialitica;

- tavolo operatorio.

Le strutture deputate all'emergenza-urgenza si articolano su più livelli operativi legati alla complessità e tipologia delle prestazioni erogate e devono possedere requisiti tecnologici e dotazione strumentale adeguati a tali tipologie e complessità.

Requisiti minimi organizzativi

Per gli ospedali che sono solamente sede di pronto soccorso, oltre alle unità operative e servizi di cui è dotato il presidio, devono essere previsti necessariamente i servizi di anestesia e rianimazione, di laboratorio e di diagnostica strumentale.

Ogni struttura erogante prestazioni di Pronto Soccorso deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni e comunque, nell'arco delle 24 ore, l'articolazione dei turni del personale medico e infermieristico deve garantire la presenza di almeno un medico e due infermieri professionali.

- Deve essere attribuita nominativamente la responsabilità delle attività di P.S. con contestuale definizione delle specifiche competenze e relative responsabilità.

- Il responsabile deve essere un medico con qualifica almeno di dirigente di 1° livello, con documentata esperienza nel settore.

- Per ogni turno di presenza, deve essere individuato il responsabile delle attività.

- Deve essere preferibilmente sede di P.E.T. (Postazione di Emergenza Terr.).

Per gli ospedali di I° livello del sistema D.E.A. deve essere assicurato:

- guardia attiva con presenza di almeno un medico dell'unità operativa di medicina o, comunque dell'area medica;

- guardia attiva con presenza di almeno un medico dell'unità chirurgica o comunque dell'area chirurgica;

- guardia attiva di anestesia-rianimazione;

- osservazione temporanea (non superiore alle 24/48 ore);

- guardia attiva di unità di terapia intensiva cardiologica;

- guardia attiva di pediatria;

- guardia attiva di ostetricia e ginecologia;

- guardia attiva di ortopedia;

- pronta disponibilità di psichiatria;

- attività diagnostica di laboratorio;

- attività diagnostica di radiologia ed ecografia;

- attività trasfusionale;

- assistenza farmaceutica ospedaliera.

Per gli ospedali di II° livello del sistema D.E.A. deve essere assicurata, ad implementazione dei requisiti previsti per il I° livello, la presenza di:

- unità operativa di medicina d'urgenza;

- unità operativa di neurochirurgia;

- unità operativa di psichiatria;

- guardia attiva dell'area materno-infantile;

- guardia attiva di cardiochirurgia (ove presente l'unità operativa);

- pronta disponibilità di chirurgia vascolare;

- pronta disponibilità di chirurgia toracica;

- pronta disponibilità di chirurgia maxillo-facciale;

- attività di laboratorio di analisi chimico-cliniche e tossicologiche, di microbiologia, di virologia, di sieroimmunologia, di ematologia, di citoistopatologia e genetica medica;

- attività diagnostica per immagini di T.C. e R.M.;

- deve essere sempre garantita la consulenza delle attività specialistiche (ed ultraspecialistiche, ove presenti), con pronta disponibilità notturna e festiva di oculistica, otorinolaringoiatria ed urologia.

Altri requisiti minimi per il pronto soccorso dipartimentale sono rappresentati dalle seguenti prerogative:

- Deve essere garantita la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione deve essere svolta da personale infermieristico dedicato, adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti.

- Nell'ambito dell'accettazione ospedaliera deve essere garantita la diversificazione organizzativa dell'attività di accettazione dei ricoveri programmati dall'attività di pronto soccorso.

- Deve essere garantita una tempestiva risposta alle situazioni di emergenza-urgenza attraverso la definizione dei collegamenti funzionali ed operativi con le varie strutture organizzative interessate.

- Devono essere presenti linee guida e regolamenti interni per la gestione delle principali patologie e problematiche (es. trasporto protetto, segnalazioni obbligatorie ad autorità ed enti).

- Deve essere assicurata una valutazione dell'appropriatezza del ricovero ospedaliero attraverso un'attività di «filtro» delle richieste di interventi non necessari o altrimenti gestibili.

- Deve essere prevista la registrazione separata dei dati di attività riferiti ai ricoveri in E/U, ai ricoveri di elezione, alle prestazioni di P.S. non seguite da ricoveri, ai trasferimenti in altra struttura, ai decessi.

- Devono essere predisposti piani di emergenza interna (antincendio, evacuazione, accettazione contemporanea di un elevato numero di pazienti).

- Devono essere definite le modalità organizzative in riferimento alle situazioni di emergenza-urgenza psichiatrica.

- Deve essere previsto un documento informativo per i pazienti che descriva le modalità assistenziali ed i diritti tutelati.

- Il P.S. deve, infine, essere preferibilmente la sede della Centrale Operativa (S.U. E.M. 118).

 

 

C1.2

Rianimazione e terapia intensiva

Le attività di rianimazione e terapia intensiva sono dedicate al trattamento intensivo dei soggetti affetti da una o più insufficienze d'organo acute, potenzialmente reversibili, tali da comportare pericoli di vita ed insorgenze di complicanze maggiori.

La configurazione ambientale delle unità di rianimazione e terapia intensiva può essere a degenza singola o a degenze multiple.

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per la rianimazione e terapia intensiva è la seguente:

- zona filtro per i degenti;

- zona filtro personale addetto;

- zona filtro per visitatori;

- degenze dotate di spazio tale da consentire agevoli manovre assistenziali sui quattro lati;

- locale per pazienti infetti dotato di zona filtro;

- locale medici;

- locale lavoro infermieri anche ai fini della preparazione delle terapie infusionali e presidi;

- servizi igienici per il personale;

- deposito presidi sanitari ed altro materiale pulito;

- deposito materiale sporco.

Requisiti minimi impiantistici

La terapia intensiva deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrotermiche:

- temperatura invernale ed estiva compresa tra 20-24 °C;

- umidità relativa estiva e invernale 40-60%;

- ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 6 v/h.

È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto di gas medicali;

- impianto rilevazione incendi;

- impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicinali;

- deve essere garantita la continuità elettrica.

Requisiti minimi tecnologici

- letto tecnico attrezzato per la rianimazione;

- ventilatore automatico da rianimazione dotato di diversificate modalità di ventilazione sia per la ventilazione assistita che per il divezzamento, fornito di sistemi di allarme standardizzati per la sicurezza dell'utente;

- monitor per la rilevazione dei parametri vitali (respiratorio, cardiologico, pressorio sia incruento e/o cruento);

- aspiratori per broncoaspirazione;

- lampada scialitica o fonte di illuminazione anche per piccoli interventi;

- diafanoscopio a parete;

- frigoriferi per la conservazione dei farmaci e emoderivati;

- carrello di emergenza-urgenza dotato di pace maker esterno e sincronizzatore;

- defibrillatore;

- emogasanalizzatore ed emossimetro;

- fibrobroncoscopio.

Requisiti minimi organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla tipologia ed al volume dell'attività svolta.

- Devono esistere regolamenti interni e linee guida per lo svolgimento delle principali attività di gestione concordati con le strutture organizzative professionali interessate, ivi compresi i protocolli di accesso alla degenza stessa.

- Devono essere definiti i collegamenti funzionali con le altre Unità Operative.

- Deve essere presente un documento che descriva tutte le prestazioni offerte dal Reparto/servizio.

- Deve essere previsto un documento informativo per i pazienti che descriva le modalità assistenziali ed i diritti tutelati.

- L'organizzazione del lavoro deve prevedere le procedure per fornire risposte adeguate sia alle richieste routinarie sia alle richieste in emergenza-urgenza intraospedaliere ed a livello del pronto soccorso.

 

 

C1.3

Area di degenza

L'area di degenza deve essere strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero. Devono essere garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere utilities per gli accompagnatori o visitatori.

Requisiti strutturali:

La dotazione minima di ambienti per una degenza:

- camera di degenza: 9 mq per posto letto;

- non più di 4 posti letto per camera, almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto, almeno il 10% delle stanze di degenza deve ospitare un solo letto;

- Nelle strutture esistenti la dotazione massima è stabilita in 6 posti letto per camera;

- un locale per visita e medicazioni dotato di lavabo con comandi non manuali;

- un locale di lavoro, presente in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta;

- spazio per capo sala;

- un locale per medici;

- un locale per soggiorno;

- un locale per il deposito di materiale pulito;

- un locale per deposito attrezzature;

- un locale, presente in ogni piano di degenza, per il materiale sporco e dotato di vuotatoio e lavapadelle;

- una cucina di reparto;

- un locale distribuzione vitto;

- servizi igienici per il personale;

- spazio attesa visitatori;

- un bagno assistito commisurato alla capacità e tipologia della struttura.

Per le degenze pediatriche: devono essere previsti i spazi di soggiorno e svago ad uso esclusivo dei bambini, proporzionati al loro numero. Deve essere previsto lo spazio per la presenza dell'accompagnatore.

Per le degenze psichiatriche deve essere previsto un locale specifico da prevedersi solo per SPCD organizzati autonomamente per colloqui/visite specialistiche e soggiorno in relazione al numero dei posti letto.

Nei locali di degenza per malattie infettive va attuato l'adeguamento previsto dalla legge n. 135 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti impiantistici:

Dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza;

- impianto forza motrice nelle camere con almeno una presa per alimentazione normale;

- impianto chiamata con segnalazione acustica e luminosa;

- impianto gas medicali: prese vuoti e ossigeno;

- una presa forza motrice per apparecchiature portatili di radiologia.

Requisiti tecnologici:

- Carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defribillatore e unità di ventilazione manuale, in rapporto alla tipologia organizzativa e strutturale del presidio è consentito l'utilizzo di un carrello per la gestione dell'emergenza a comune fra più unità funzionali di degenza;

- carrello per la gestione terapia;

- carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico.

Requisiti organizzativi:

Ogni reparto di degenza deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- la dotazione organica del personale addetto deve essere rapportata alla tipologia e al volume delle attività.

- deve essere garantito quanto riportato in C1.

Tutto il personale medico deve risultare in possesso della specializzazione prevista per la relativa disciplina:

- Devono essere definiti i collegamenti funzionali con le altre Unità Operative;

- Deve essere presente un documento che descriva tutte le prestazioni offerte dal Reparto/servizio;

- Deve essere previsto un documento informativo per i pazienti che descriva le modalità assistenziali ed i diritti tutelati;

- L'organizzazione del lavoro deve prevedere le procedure per fornire risposte adeguate sia alle richieste routinarie sia alle richieste in emergenza-urgenza intraospedaliere ed a livello del pronto soccorso;

- Deve essere predisposta una relazione di dimissione al medico curante.

 

 

C1.4

Day hospital

Per l'erogazione di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo che non comportino la necessità di ricovero ordinario e che per loro natura o complessità di esecuzione richiedano che sia garantito un regime di assistenza medica ed infermieristica continua, non attuabile in ambito ambulatoriale, sono destinati dalle A.S.L. ambienti dedicati all'assistenza ospedaliera diurna. L'attività erogata in regime diurno è caratterizzata da ricoveri o cicli di ricovero in forma programmata ciascuno di durata inferiore ad una giornata, con erogazioni di proporzioni multiprofessionali e plurispecialistiche (D.P.R. 20 ottobre 1992).

Il day-hospital deve disporre di spazi per il trattamento diagnostico-terapeutico e per il soggiorno dei pazienti in regime di ricovero a tempo parziale (di tipo diurno).

L'attività di spedalizzazione a ciclo diurno è condizionata dall'esistenza della relativa struttura organizzativa che svolge anche attività in regime di ricovero ordinario. Nelle singole specialità di ricovero il numero dei posti-letto per l'attività assistenziale a ciclo continuo non può superare quello dei posti-letto a ciclo continuo (Delib.G.R. 23 novembre 1995, n. 6504 «Linee di indirizzo attinenti l'attivazione dell'assistenza a ciclo diurno nelle Aziende Ospedaliere e Sanitarie», pubblicata su B.U. 30 dicembre 1995, n. 137 e Circ.Ass. 15 luglio 1996, n. 9711).

Requisiti strutturali:

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per il day-hospital è la seguente:

- spazio da dedicare alle attività di segreteria, registrazione, archivio;

- spazio attesa;

- locale visita/trattamento;

- ambienti dedicati alla degenza;

- locale lavoro infermieri;

- cucinetta;

- deposito pulito;

- deposito sporco;

- servizi igienici distinti per utenti e per il personale.

Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero diurno, qualora la funzione di day-hospital si svolga all'interno di un'area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere comuni.

Il numero dei locali visita/trattamento deve essere calcolato in funzione del numero dei posti letto equivalenti assegnati, tenendo conto dell'indice di rotazione dei pazienti.

Requisiti impiantistici:

La dotazione minima impiantistica prevista è la seguente:

- impianto gas medicali;

- impianto rilevazione incendi.

Dotazione minima di arredi delle camere di degenza:

- pianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa;

- utilities per attività alberghiera.

Dotazione minima di arredi del locale visita trattamento:

- attrezzature idonee in base alle specifiche attività;

- lettino tecnico.

Requisiti organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate: nell'arco delle ore di attività di day-hospital deve essere garantita la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale anche non dedicati.

- Tutto il personale medico deve risultare in possesso della specializzazione prevista per la relativa disciplina.

- Esiste un regolamento proprio della struttura, sulle modalità di erogazione e di accesso alle prestazioni a ciclo diurno day-hospital.

- È stabilito il numero dei posti letto equivalenti assegnato a ciascun day-hospital, il 10% del totale della dotazione dei posti letto dell'azienda.

- Il numero dei posti letto equivalenti è riconfermato o rideterminato ogni anno in base all'attività svolta dalle singole Unità operative dei Dipartimenti.

- Sono definite le modalità operative di ciascun day-hospital.

- Sono definiti i raccordi funzionali con i servizi diagnostici al fine di garantire l'esecuzione delle indagini programmate, nel periodo di apertura del day-hospital.

- Sono garantite le visite specialistiche programmate, nel periodo di apertura del day-hospital.

- Sono definite le modalità di attribuzione e la responsabilità del personale del personale medico ed infermieristico.

- Per ciascun paziente ricoverato in day-hospital è prevista una specifica cartella clinica.

- La cartella clinica è aggiornata ad ogni successivo ricovero in day-hospital ed è archiviata e facilmente disponibile.

- Sono stabiliti i parametri di attività in base ai quali verificare e valutare l'attività svolta nel corso dell'anno da ciascun day-hospital, anche ai fini della rideterminazione del numero dei posti equivalenti.

- Sono stabilite forme di controllo intorno alla struttura, al fine di valutare:

- l'appropriatezza del ricorso al ricovero diurno;

- la qualità dei servizi erogati;

- le liste d'attesa, ecc.

- Sono destinate specifiche risorse per l'attività di ospedalizzazione a ciclo diurno.

- Deve essere predisposta una relazione di dimissione al medico curante.

 

 

C1.5

Day-surgery

Con il termine chirurgia di giorno (day-surgery) si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, in anestesia locale, loco-regionale, generale.

Le attività di day-surgery sono condizionate dall'esistenza della relativa struttura organizzativa che svolge anche attività in regime di ricovero ordinario.

Le attività di day-surgery possono essere effettuate secondo tre possibili modelli e cioè:

a) Unità autonoma di day-surgery dotata di accettazione, degenza, sale operatorie, uffici amministrativi, ed altri eventuali servizi indipendenti; tali unità sono dotate di propri locali, mezzi e personale, e sono quindi autonome dal punto di vista strutturale, amministrativo e gestionale.

b) Unità operativa di degenza monospecialistica o multidisciplinare all'interno di un ospedale, di una casa di cura, con attività a carattere chirurgico, esclusivamente dedicata ai casi di chirurgia di giorno; i pazienti possono usufruire delle sale operatorie centrali secondo orari turni prestabiliti, oppure di sale operatorie dedicate, locali non in prossimità della degenza.

c) posti letto dedicati all'interno dell'Unità di degenza ordinaria di un ospedale o di una casa di cura, con attività a carattere chirurgico; è un modello che garantisce tale regime assistenziale anche in ospedali o case di cura con un volume minore di attività in questo modello organizzativo i pazienti usufruiscono delle sale operatorie centrali secondo giornate o turni prestabiliti.

Le Unità autonome non inserite nelle strutture di ricovero devono:

- presentare alle autorità competenti (Regione - assessorato Sanità) l'elenco delle procedure che intendono effettuare;

- essere dotate di tutti i requisiti e mezzi necessari per assistere tempestivamente ed adeguatamente i pazienti in caso di complicanze;

- formalizzare, con un accordo, un collegamento funzionale ed organizzativo con struttura di ricovero, ospedale o casa di cura, al fine di garantire il ricovero del paziente con eventuali complicanze (tali collegamenti devono essere documentati);

- garantire prestazioni di emoteca secondo quanto indicato nel decreto 1° settembre 1995 sulla «disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigomoteche», relativamente al tipo di interventi chirurgici praticati;

- assicurare la reperibilità medica nelle 24 ore;

L'accordo con l'ospedale o casa di cura deve prevedere:

- la comunicazione della lista degli interventi eseguiti nell'Unità autonoma;

- la definizione delle modalità organizzative relative ai ricoveri in emergenza dei pazienti;

- l'obbligo di fornire le informazioni cliniche relative al paziente ricoverato per complicanze od emergenza;

- la natura dei rapporti tra le strutture relativamente all'eventuale utilizzo di servizi diagnostici o specialistici (laboratori di analisi, radiologia, cardiologia ecc.).

Tutto quanto previsto nei punti precedenti deve essere opportunamente documentato, la documentazione deve essere resa disponibile.

L'eventuale pernottamento può essere effettuato solo presso ospedali o case di cura private accreditate.

Qualunque sia il modello organizzativo adottato, l'Unità di Chirurgia di Giorno dovrà predisporre un Regolamento interno che deve essere approvato formalmente dalla struttura di ricovero, nel caso di unità dedicate e delle unità autonome pubbliche e trasmesso alle autorità competenti (Regione), nel caso delle unità autonome private il regolamento deve essere trasmesso alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'esercizio.

Requisiti strutturali:

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per il day-surgery è la seguente:

- spazio attesa;

- spazio registrazione archivio;

- filtro sala operatoria;

- sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio;

- zona preparazione personale addetto;

- zona preparazione paziente;

- zona risveglio;

- deposito materiali sterili e strumentario chirurgico;

- locale visita;

- camera degenza;

- cucinetta;

- servizi igienici pazienti;

- servizi igienici personale;

- deposito pulito;

- deposito sporco;

Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero diurno, qualora la funzione di day-surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere comuni.

Requisiti impiantistici:

Le caratteristiche igrometriche per la sala operatoria coincidono con quelle del gruppo operatorio.

Dotazione minima di arredi: camere di degenza:

- impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica luminosa;

- utilities per attività alberghiera.

Dotazione minima di arredi:

- locale visita;

- attrezzature idonee in base alle specifiche attività;

- lettino tecnico.

È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto gas medicali;

- impianto chiamata sanitari;

- aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia;

- stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio. Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità;

- impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali.

Requisiti organizzativi:

Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate; per l'intero orario di funzionamento della day-surgery deve essere garantita la presenza di almeno un medico specializzato nella branca richiesta per l'espletamento dell'attività, un medico specializzato in anestesia e rianimazione e un infermiere professionale anche non dedicati;

- nel caso in cui la day-surgery sia organizzata secondo i modelli a) e b) deve essere individuata una figura infermieristica responsabile dedicata;

- nel caso di prestazioni di radiologia interventistica deve essere garantita la presenza di un tecnico di radiologia;

- il medico specialista in anestesia e rianimazione deve essere presente per tutta la durata dell'intervento, anche se condotto in sedazione endovenosa e fino al pieno recupero della coscienza dell'operato e della sua permanenza in Sala Operatoria. È suo compito la valutazione e la preparazione dell'intervento, la sedazione endovenosa e l'immediato controllo post-operatorio per tutta la permanenza in Sala Operatoria. Egli deve annotare sulla scheda clinica del paziente le dosi dei farmaci utilizzati, l'ora di inizio e di completamento dell'intervento, il decorso clinico intraoperatorio e le eventuali complicanze nonché l'ora in cui il paziente può lasciare i locali della Day-Surgery, apponendo la propria firma in calce a tali indicazioni;

- deve essere garantita la reperibilità medica per le 24 ore giornaliere. Le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità devono essere definite per iscritto e rese note al paziente al momento della dimissione. In caso di necessità, il medico reperibile deve assicurare il ricovero del paziente nella struttura di ricovero di riferimento;

- dovranno essere definite le procedure di ammissione del paziente in base alla valutazione clinica, alle condizioni logistiche e familiari secondo quanto eventualmente riportato nelle specifiche linee guida;

- gli interventi effettuati devono essere riportati su apposito Registro, unitamente a:

- elementi identificativi del paziente;

- diagnosi;

- nominativi e qualifica degli operatori;

- procedura eseguita;

- ora di inizio e fine della procedura stessa;

- eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate;

- tipo di anestesia;

- complicanze immediate;

- per ogni paziente dovrà essere compilata una specifica cartella clinica all'interno della quale dovranno essere conservate la scheda anestesiologica e la scheda di monitoraggio post-operatorio del paziente;

- deve essere predisposta una relazione di dimissione, destinata al medico curante, contenente tutti gli elementi relativi all'intervento ed alla procedura eseguita, unitamente alle prescrizioni terapeutiche eventualmente proposte;

- all'atto della dimissione il paziente dovrà ricevere idonee istruzioni e l'eventuale recapito di un anestesista e/o di un chirurgo nelle successive 24 ore, oltre ad una breve relazione con la indicazione delle possibili complicanze e la terapia.

 

 

C1.6

Punto nascita - Blocco parto

Il Punto nascita costituisce unità di assistenza per gravidanze e neonati fisiologici. L'attività viene svolta a livello ambulatoriale, area di degenza, blocco parto. All'interno dello stesso presidio devono essere comunque disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche: radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.

Il blocco parto deve disporre di spazi per lo svolgimento del parto, anche in regime di urgenza, per la prima assistenza ai neonati e per l'attività chirurgica di tipo ostetrico. Deve essere garantita assistenza al neonato in attesa del trasporto protetto.

Requisiti strutturali:

I requisiti vengono articolati rispetto a:

Spazi di Degenza

Oltre agli spazi specifici già individuati per l'area di degenza indifferenziata, viene richiesta la seguente dotazione di ambienti:

- area di assistenza neonatale in continuità con l'area di degenza di Ostetricia e Ginecologia, privilegiando il rooming-in;

- di culle rapportato al volume di attività svolta; devono essere assicurate 8 culle ogni 500 parti e comunque, a prescindere dal volume di attività, devono essere garantite come minimo 8 culle per neonati sani;

- n. 1 culla per patologia neonatale lieve;

- ulteriore culla per patologia neonatale lieve;

- n. 1 incubatrice.

Blocco Parto.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per il blocco parto è la seguente:

- zona filtro per le partorienti;

- zona filtro personale addetto;

- locale travaglio;

- sale parto;

- isola neonatale, localizzata all'interno della sala parto o comunicante con questa;

- sala operatoria, in assenza di blocco operatorio; deve garantire le stesse prestazioni richieste per il gruppo operatorio.

La sala operatoria o il blocco operatorio devono essere ubicati nelle immediate vicinanze della sala parto:

- zona osservazione post-partum, dove le puerpere debbono essere tenute una due ore dopo l'espulsione della placenta;

- deposito presidi e strumentario chirurgico;

- servizi igienici per le partorienti;

- locale lavoro infermieri;

- deposito materiale sporco;

- spazio attesa per accompagnatore;

- locale d'isolamento per malattie infettive presunte o in atto, sia per la donna che per il neonato.

Requisiti impiantistici:

I locali travaglio e parto devono essere dotati di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrotermiche:

- temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24°C

- umidità relativa estiva e invernale 30-60%

- ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 6 v/h

È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiatura di anestesia;

- stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità;

- impianto rilevazione incendi;

- impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali.

Requisiti tecnologici:

Sala Travaglio-Parto.

- testa letto con gas medicali;

- letto trasformabile per travaglio;

- lampada scialdica mobile;

- cardiotocografo;

- vacuum extractor;

- forcipe con relativi accessori sterili;

- possibilità permanente di accesso all'ecografia anche di urgenza;

- apparecchiature per anestesia:

- n. 2 laringoscopi con set di lame per adulti;

- ventilatore per adulti;

- n. 2 pulsossimetricapnometri;

- n. 2 saturimeteri pulsati

- monitor defibrillatore dotato anche di cavo paziente;

- n. 2 rilevatori di pressione arteriosa incruenta adulti;

- n. 2 pompe peristaltiche;

- n. 2 pompe a siringa;

- serie di tubi tracheali adulti;

- orologio conta secondi;

- armamentario farmacologico per le necessità ostetriche, e anestesiologico-internistiche;

- impianto di sterilizzazione.

Devono inoltre essere disponibili:

- una sala operatoria attivabile in caso di emergenza;

- un ecografo nel reparto di ostetricia.

Isola Neonatale:

- lettino di rianimazione con lampade radianti;

- erogatore di 02, con umidificatore;

- erogatore o compressore per aria;

- aspiratore;

- cannule aspiramuco, sondini gastrici;

- clamps per cordone ombelicale e forbici;

- mascherine facciali (di diversa misura), meglio se trasparenti, a ridotto spazio morto;

- palloncini:

- a parete auto espandibile con valvola limitatrice della pressione massima (30-35 cm H2O);

- a parete flusso-espandibile, con volume del pallone superiore a 500 ml (questo tipo consente ai neonati il respiro spontaneo in CPAP con flusso continuo tra le insufflazioni manuali);

- laringoscopi a lama retta (di varie misure);

- tubi endotracheali monouso, sterili, di diametro 2-2, 5-3, 5 mm;

- cannule oro-firingee, tipo Mayo;

- orologio contasecondi;

- pinze di Magill;

- cateteri per vasi ombelicali di 3, 5-5-8 Fr.

Farmaci:

- adrenalina, in soluzione 1:1.000 (fiala da 1 ml)

- narcan fiale 0,4 mg

- soluzione glucosata 5-10-33%

- soluzione fisiologica

- acqua distillata

- bicarbonato di sodio.

Requisiti organizzativi:

Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume dei parti e comunque, 24 ore su 24, l'articolazione dei turni del personale medico e infermieristico deve garantire la presenza di almeno un medico e di una ostetrica;

- il medico deve essere specialista in ostetricia e ginecologia.

Deve essere garantita, nell'arco delle 24 ore:

- la presenza di un pediatra;

- la presenza di una infermiera o vigilatrice d'infanzia;

- la presenza nel presidio di un anestesista che garantisca un intervento immediato;

- deve essere garantita comunque l'assistenza al neonato anche attraverso il trasporto protetto.

- Per una adeguata assistenza al parto si richiede la presenza di un neonatologo, di un pediatra con competenze specifiche in terapia intensiva neonatale per la presenza in sala parto e per l'assistenza di neonatologia.

- Deve essere presente un documento che descriva tutte le prestazioni offerte dal reparto.

- Deve essere previsto un documento informativo per i pazienti che descriva le modalità assistenziali ed i diritti tutelati.

 

 

C1.7

Reparto operatorio

Il numero complessivo di sale operatorie deve essere definito, per ogni singola struttura in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, ed in particolare in relazione alla attivazione o meno della Day-Surgery e del modello organizzativo adottato come specificato al paragrafo C1.5.

Requisiti strutturali:

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

Il gruppo operatorio deve essere articolato in zone progressivamente meno contaminate dall'ingresso del complesso operatorio fino alle sale chirurgiche e devono essere garantite percorsi interni differenziati per «sporco» e «pulito» e zone filtrate d'ingresso, e comunque devono essere garantite almeno 2 sale operatorie fino a 50 posti letto chirurgici e un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici.

La dotazione minima di ambienti per il gruppo operatorio è la seguente:

- spazio filtro di entrata degli operandi;

- zona filtro personale addetto con relativo servizio igienico;

- zona preparazione personale addetto;

- zona preparazione utenti;

- zona risveglio utenti;

- locale relax operatori;

- servizi igienici del personale;

- sala operatoria; la sala operatoria deve avere una superficie non inferiore a mq. 30 con una variazione almeno del 5% per le branche chirurgiche principali e a mq. 25 per le specialità chirurgiche particolari. Le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. Quest'ultimo deve essere resistente agli agenti chimici e fisici levigato e antisdrucciolo.

- deposito presidi e strumentario chirurgico;

- deposito per armamentario e materiale di medicazione;

- deposito di attrezzature materiale pulito;

- deposito materiale sporco;

- locale/spazio per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico secondo i criteri specifici individuati al paragrafo C1.11.

Requisiti impiantistici:

La sala operatoria deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrotermiche:

- temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°C;

- umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore;

- ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h;

- filtraggio aria 99.97%;

- impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia, ossigeno, aria compressa bassa pressione per respiratori, aria compressa alta pressione per apparecchi pneumatici, prostossido di azoto;

- acqua di raffreddamento per apparecchi laser;

- stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio devono essere doppie per ogni gas medicale tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità;

- impianto rilevazione incendi;

- impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali;

- impianto controllo livello di pressione;

- monitor ambientale fisso, per il monitoraggio dei gas anestetici.

Requisiti tecnologici:

Per ogni sala operatoria:

- tavolo operatorio;

- apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente;

- monitor per la rilevazione dei parametri vitali;

- elettrobisturi;

- aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione;

- lampada scialitica;

- diafonoscopio a parete;

- strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche;

- un autoclave a vapore per sala operatoria e/o per gruppo operatorio per la sterilizzazione di strumentario, teleria, in mancanza di servizio centralizzato e/o esterno di sterilizzazione.

Per ogni gruppo operatorio:

- frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati;

- amplificatori di brillanza;

- defibrillatore.

Per zona risveglio.

- gruppo per ossigenoterapia;

- aspirazione salettiva dei gas anestetici;

- cardiomonitor e defibrillatore;

- aspiratore per broncoaspirazione.

Requisiti organizzativi:

Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti, organizzativi:

- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici; l'attivazione di sala operatoria deve comunque prevedere almeno un medico anestesia, due chirurghi e due infermieri professionali.

- Deve essere presente un documento che descrive tutte le prestazioni offerte dal servizio.

- L'organizzazione del lavoro deve prevedere le procedure per fornire risposte adeguate sia alle richieste routinarie, sia alle richieste in emergenza/urgenza.

- Deve essere previsto un documento informativo per i pazienti che descriva le modalità assistenziali ed i diritti tutelati.

 

 

C1.8

Frigomoemoteca

In ogni Presidio di ricovero deve essere presente una frigoemoteca (F.E.) collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente competente (L.R. n. 107 del 1990, D.P.R. 7 aprile 1994, D.M.S. 1° settembre 1995, «Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali, e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca»).

La frigoemoteca deve risultare in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali definiti dal D.M.S. del 1° settembre 1995.

 

 

C1.9

Anatomia patologica

L'anatomia patologica consiste in attività diagnostica su organi o campioni di organi (tessuti, cellule, liquidi biologici, ecc.) in vivo o su cadavere.

Requisiti strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate, e comunque devono essere assicurati:

- locali separati per:

- accettazione campioni;

- riduzione pezzi e preparazione campioni;

- inclusione, colorazione e montaggio preparato;

- osservazione microscopica;

- locale per archivio (istoteca, citoteca, blocchetti in paraffina, conservazione materiale autoptico);

- sala autoptica distinta dai depositi e dalle aree di osservazione. Il tavolo settorio e il suo posizionamento devono permettere un'agevole esecuzione delle tecniche autoptiche e una corretta eliminazione dei liquami. Le porte di accesso devono prevedere comando di apertura automatizzato.

Il servizio anatomopatologico deve essere collocato in adiacenza al servizio mortuario.

Requisiti tecnologici

La dotazione di strumenti ed accessori deve essere correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate, e comunque devono essere assicurati:

- banchi da laboratori;

- cappe aspiranti;

- processatore automatico;

- coloratore automatico;

- dispensatore automatico di paraffina;

- microtomo;

- criostato;

- centrifuga/citocentrifuga;

- stufa e essiccatore;

- bagno stendifettine;

- frigorifero/congelatore;

- bilancia analitica e tecnica;

- microscopio.

Requisiti organizzativi

Il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato al volume ed alla tipologia delle prestazioni erogate.

- Deve esistere un regolamento interno o linee guida per lo svolgimento delle principali attività di gestione concordati con i servizi competenti; in particolare:

- deve essere previsto il collegamento funzionale in modo preferenziale con i blocchi operatori per le prestazioni istopatologiche e con l'area mortuaria per l'attività autopica;

- deve esistere un documento con l'elenco di tutte le prestazioni effettuate;

- deve esistere il manuale delle procedure diagnostiche che riporti per ogni esame:

- modalità di richiesta;

- modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione;

- descrizione delle fasi preliminari, caratteristiche e descrizione del metodo;

- modalità di trasmissione e consegno referto;

- deve esistere documentazione scritta riguardante il controllo di qualità.

 

 

C1.10

Gestione farmaci e materiale sanitario

Requisiti strutturali:

Il servizio di Farmacia se presente nella struttura, deve disporre di spazi per il deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici e sanitari, del materiale di medicazione e degli specifici materiali di competenza.

L'articolazione interna deve consentire percorsi distinti dei materiali in entrata e in uscita, con accessibilità dall'esterno autonoma rispetto al sistema dei percorsi generali del presidio.

Il Presidio di ricovero deve disporre di locali idonei per la ricezione, l'immagazzinamento e la distribuzione dei farmaci, dei materiali di medicazione, dei presidi medico-chirurgici e sanitari nonché dei prodotti diagnostici.

I locali devono essere ubicati in modo da consentire un facile accesso dall'esterno per i rifornimenti ed un rapido collegamento con i vari servizi di diagnosi e cura per provvedere con tempestività alla consegna anche urgente dei medicamenti e degli altri presidi di competenza.

La superficie complessiva dei locali deve essere commisurata alle esigenze derivanti dalle specifiche attività esercitate.

Il servizio farmaceutico deve disporre delle attrezzature previste dalle norme vigenti e di tutti i farmaci ed i presidi medico-chirurgici indispensabili per terapie di urgenza oltre quelli necessari in rapporto alle specifiche necessità del presidio ospedaliero.

Devono essere inoltre presenti:

- spazio ricezione materiale-registrazione;

- deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici;

- vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;

- locale o spazio per preparazioni chimiche;

- studio del farmacista;

- arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza;

- cappa di aspirazione forzata nel locale;

- pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile;

- pareti con rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di mt. 2 relativamente ai locali adibiti al laboratorio;

- frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme, e possibilmente collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale;

- armadi chiusi a chiave per la custodia dei veleni;

- attrezzature ed utensili di laboratorio obbligatori, e ogni altra dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica;

- deposito infiammabile debitamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

- sostanze obbligatorie come previsto dalla F.U.;

- spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro materiale sanitario.

Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura deve assicurare la funzione ed essere dotata di:

- spazio ricezione materiale/registrazione;

- deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici;

- vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione dei medicinali, di presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza;

- pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile.

Requisiti tecnologici:

Caratteristiche igrotermiche:

- Temperatura interna invernale ed estiva 20-26 °C;

- umidità relativa 50% + - 5%;

- n. ricambi aria est./ora 2v/h;

- classe di purezza filtrazione con filtri a media efficienza.

Requisiti organizzativi:

Nel caso in cui il servizio di farmacia non sia presente nel presidio, le relative attività devono essere garantite attraverso il ricorso a rapporti convenzionali con strutture autorizzate all'esercizio dell'attività.

 

 

C1.11

Servizio di sterilizzazione

Il servizio di sterilizzazione deve prevedere spazi articolati in zone nettamente separate di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e, infine, una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati.

Il percorso deve essere progressivo dalla zona sporca a quella pulita.

In ogni struttura, comunque, deve essere garantita l'attività di sterilizzazione in rapporto alle esigenze specifiche delle attività svolte.

I presidi di ricovero in cui operano strutture organizzative con funzioni chirurgiche, ostetriche e servizi di endoscopia devono disporre di idoneo servizio di sterilizzazione centralizzato ovvero di servizi abbinati alle sale operatorie ed endoscopiche. Negli altri presidi il servizio di sterilizzazione deve essere adeguato alle esigenze connesse alle specifiche attività svolte. La sterilizzazione può essere affidata a strutture esterne, purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria competente, anche per quanto riguarda le condizioni di trasporto.

Requisiti strutturali:

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per il servizio di sterilizzazione è la seguente:

- locali per ricezione, centi, pulizia e preparazione;

- zona per la sterilizzazione;

- filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali sterili;

- locale per il deposito di materiale sterile;

- locale deposito per materiale sporco;

- servizi igienici del personale.

Requisiti impiantistici:

Il Servizio di sterilizzazione deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguente caratteristiche igrometriche:

- temperatura interna invernale e estiva 20-27 °C;

- umidità relativa estiva e invernale 40-60%;

- n. ricam. aria/ora esterna 15 v/h.

È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza;

- impianto di aria compressa.

Requisiti tecnologici:

Dotazione minima tecnologica del Servizio di Sterilizzazione:

- apparecchiatura di sterilizzazione;

- apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a sterilizzazione;

- bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini;

- pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi.

Requisiti organizzativi:

Ogni servizio di sterilizzazione deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

- la dotazione organica del personale addetto deve essere rapportata al volume delle attività e, comunque, si deve prevedere all'interno dell'equipe almeno un infermiere professionale.

 

 

C.12

Servizio di disinfezione e disinfestazione

Il servizio di disinfezione disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti nonché per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. I Presidi di ricovero possono consociarsi fra loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione, assicurando, comunque, idonee modalità di trasporto.

Il servizio di disinfestazione ambientale può essere affidato anche a ditte esterne, purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria competente, anche per quanto riguarda le condizioni di trasporto.

Le strutture devono comunque assicurare la funzione di disinfezione ambientale e la bonifica della biancheria in un apposito locale prima dell'invio al servizio lavanderia.

L'articolazione interna degli spazi deve consentire la netta separazione tra le zone sporche e pulite.

Il percorso deve essere progressivo dalla zona sporca alla zona pulita.

Requisiti strutturali:

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambiente è la seguente:

- locale filtro del personale, con servizi igienici e spogliatoi;

- locale di pre-trattamento e disinfezione;

- deposito materiale da trattare;

- deposito pulito.

Requisiti impiantistici

Il servizio di disinfezione deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- temperatura interna invernale e estiva 20-27 °C;

- umidità relativa estiva e invernale 40-60%;

- n. ricam. aria/ora esterna 15 v/h.

È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza;

- impianto di aria compressa.

Requisiti tecnologici:

Il servizio di disinfezione deve essere dotato di:

- apparecchiature idonee al trattamento del materiale;

- pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi.

Requisiti organizzativi:

Ogni servizio di disinfezione deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi;

- la dotazione organica del personale addetto deve essere rapportata al volume delle attività e, comunque, si deve prevedere all'interno dell'equipe almeno un infermiere professionale.

 

 

C1.13

Servizio cucina-dispensa

Può essere affidato all'esterno a ditte specializzate o gestito in forma associata da più strutture sanitarie di ricovero, purché regolarmente autorizzate dalle società sanitarie competente, anche per quanto riguarda la conduzione e il trasporto.

Nel caso di cucina interna al presidio dovranno essere presenti adeguati spazi per:

- recezione derrate;

- dispensa;

- celle frigorifere;

- preparazione, cottura, distribuzione;

- preparazione diete speciali;

- lavaggio;

- deposito per stoviglie e carrelli;

- spogliatoi con servizio igienico per personale addetto al servizio di cucina;

- deve essere garantita l'elaborazione delle tabelle dietetiche, dei menù e delle diete speciali;

- Sia nel caso di servizio interno che di affidamento all'esterno, l'elaborazione delle tabelle dietetiche, dei menù e delle diete speciali deve essere garantita tramite la disponibilità di almeno un operatore professionale dietista.

Nel caso di gestione affidata all'esterno deve essere presente:

- aree per l'arrivo e lo smistamento del vitto;

- deve essere garantita la gestione delle diete speciali.

 

 

C1.14

Servizio lavanderia-guardaroba

Può essere affidato all'esterno a ditte specializzate e/o gestito in forma associata da più strutture sanitarie di ricovero, purché regolarmente autorizzate dalle autorità sanitarie competenti, anche per quanto riguarda le condizioni di trasporto.

Nel caso di appalto esterno la biancheria infetta o sospetta dovrà essere comunque bonificata all'interno della struttura.

Nel caso di servizio esterno al presidio dovranno essere presenti adeguati spazi per:

- raccolta, cernita e trasporto della biancheria sporca;

- linee separate ed esclusive consistenti in lavaggio, trattamento, asciugatura, stiratura, deposito biancheria pulita.

 

 

C1.15

Servizio mortuario

IL servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.

In termini di accessibilità devono essere consentire l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenza rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.

Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

Requisiti strutturali:

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme dotato di idoneo impianto di refrigerazione;

- camera ardente:

- locale preparazione personale;

- servizi igienici per il personale;

- servizi igienici per i parenti;

- sala per onoranze funebri al feretro;

- deposito materiale;

- locali per eventuali riscontri anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove tali riscontri non siano affidabili all'esterno, tramite apposita convenzione.

Requisiti impiantistici:

Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C per i locali con presenza di salme;

- umidità relativa 60% + - 5;

- n. ricam. aria/ora esterna 5 v/h.

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza.

 

 

Sezione D

Requisiti organizzativi strutturali tecnologici specifici prestazioni a ciclo continuativo diurno fase post-acuta

D1

Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno in fase post-acuta

- Trattasi di presidi che erogano prestazioni sanitarie specialistiche e sanitario-assistenziali, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non erogabili in ambito ambulatoriale o domiciliare per situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero.

- Le prestazioni sono rivolte:

- alla tutela della salute mentale;

- alla riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

- alla riabilitazione e recupero dei soggetti tossicodipendenti.

- In ciascun settore le prestazioni di ricovero a cicli diurno e continuativo, nonché le attività ambulatoriali possono essere svolte nel medesimo presidio in modo coordinato ed integrato.

- Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali erogate all'interno di detti presidi che erogano prestazioni a ciclo continuativo e diurno in fase post-acuta sono applicabili i requisiti definiti nella sezione B.

D1.1

Presidi di riabilitazione dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali

- Si definiscono presidi di riabilitazione extraospedaliera le strutture che erogano prestazioni a ciclo diurno o continuativo che provvedono al recupero funzionale e sociale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa.

- Le strutture di riabilitazione intervengono nella fase immediatamente post-acuta (anche dopo la dimissione ospedaliera) attraverso l'offerta di tutela sanitaria capace di garantire il recupero degli esiti derivanti da episodi acuti o di funzioni lese o menomate, attraverso cicli a degenza diurna o continuativa.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1 e A2 e per quanto di competenza in B, sono i seguenti:

Requisiti strutturali

- Per i presidi a ciclo diurno devono essere previsti:

- locali per accertamenti psicodiagnostici;

- locali e palestra per le terapie riabilitative.

- In rapporto alla tipologia dei trattamenti effettuati vengono individuati i locali:

- locale per gli accertamenti medici, sufficientemente ampio per consentire l'osservazione della deambulazione ed attrezzato anche per le medicazioni;

- locali per terapia individuale;

- locali per terapia occupazionale;

- locali per ergoterapia;

- locali per terapia del linguaggio;

- locali per urologia (patologie cerebrali e/o spinali), con annesso servizio igienico ed area separata per spogliarsi tale da garantire il rispetto della privacy dell'utente;

- locali per la rieducazione psico-motoria.

I locali di cui sopra devono avere superficie minima di 16 mq, nel caso in cui i locali vengano adibiti a trattamento di più utenti contemporaneamente, deve essere considerato un mq ulteriore per ciascun utente trattato.

- locale soggiorno/pranzo, locale soggiorno dedicato alle esigenze del tempo libero distinto dal locale pranzo;

- cucinetta;

- locale attività pedagogico-educativa; addestramento professionale, tempo libero;

- locale spogliatoio/guardaroba, distinti tra personale ed utenza.

- Qualora il presidio accolga bambini da 0 a 4 anni deve essere previsto anche un locale dove i piccoli possano riposare per brevi periodi.

- In aggiunta per i presidi a ciclo continuo:

- camere di degenza con wc (massimo 4 posti letto) con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine, con 6 mq di superficie di calpestio per posto letto. In caso di camera a 1 posto letto la superficie di calpestio non deve essere inferiore a 9 mq;

- spazi di soggiorno, rapportati al numero dei ricoverati;

- dotazione dei servizi igienici annessi alle camere e non, conformi alla normativa sulle barriere architettoniche.

Requisiti tecnologici

- I locali di trattamento sono dotati di attrezzature e presidi medico-chirurgici, diagnostico-terapeudici e riabilitativi in relazione alla specificità della riabilitazione svolta e della tipologia della struttura.

- In particolare vengono individuate le attrezzature relative a specifici settori di attività:

Psicoterapia:

- materiale psico-diagnostico;

- materiale didattico e di pedagogia speciale;

- materiale per pittura e plastica;

- materiale per attività di gruppo;

- sabbierie e giochi per acqua;

- setting di osservazione con specchio unidirezionale;

Logoteralia:

- N indicator;

- S indicator;

- spirometro;

- metronomo;

- speech emplais indicator;

- registratori;

- vari giochi sonori luminosi di memoria, spazio-temporale per la manipolazione, giochi affettivi.

- Attrezzature per il trattamento di patologie ortopediche e neurologiche:

- scala di deambulazione;

- gruppo parallele per deambulazione;

- tavoli fisioterapici per trattamenti individuali;

- spalliere;

- panche irrovesciabili;

- pesi varie misure;

- cyclette;

- specchi quadrettati;

- palloni tipo Bobat;

- tavolo oscillante;

- asse di equilibrio (specifiche per la riabilitazione);

- pedane oscillanti;

- materassini;

- cuscini;

- sgabelli;

- deambulatori;

- canadesi;

- tripodi;

- cunei.

Requisiti organizzativi

Esistenza di una èquipe pluridisciplinare composta da personale sanitario laureato, da personale dell'area psicologica e pedagogica, tecnici della riabilitazione, educatori, terapisti occupazionali, personale di assistenza sociale; il personale deve essere adeguato alla tipologia ed al volume delle attività svolte all'interno del presidio e comunque deve essere garantita la presenza delle seguenti figure:

- direttore sanitario;

- un medico specialista in fisiatria o nelle branche specialistiche inerenti l'attività riabilitativa svolta dalla struttura;

- operatori della riabilitazione in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica attività, per l'intero orario di apertura;

- personale infermieristico per l'intero orario di accesso;

- personale addetto all'assistenza.

Per 20 letti di degenza a ciclo continuativo viene richiesta la presenza di:

- direttore sanitario almeno 10 ore settimanali;

- medici specialistici per 5 ore settimanali;

- 6 unità di tecnici della riabilitazione;

- 4 unità di personale infermieristico;

- 10 unità di personale addetto all'assistenza.

Per 20 letti di degenza diurna viene richiesta la presenza di:

- direttore sanitario almeno 10 ore settimanali;

- un medico specialista per 5 ore settimanali;

- 5 unità di tecnici della riabilitazione;

- 8 unità di personale addetto all'assistenza.

- Per ogni singolo paziente deve essere redatto un Progetto Riabilitativo della èquipe multiprofessionale, comprendente uno o più programmi terapeudici con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità;

- Devono essere garantiti una adeguata informazione e l'accesso del familiare alla struttura nonché specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita;

- Deve esistere un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli utenti;

- In relazione alla tipologia trattata i presidi di riabilitazione suddividono gli assistiti in moduli da 15 a 20 soggetti, viene individuato un modulo minimo di 20 letti per degenza a ciclo continuativo o diurno;

- I presidi a ciclo funzionano per 8/9 ore giornaliere e per almeno 5 giorni alla settimana.

D1.2

Presidi di tutela della salute mentale: Centro diurno psichiatrico e Day Hospital psichiatrico

- Svolgono le funzioni terapeutico-riabilitative, come indicate rispettivamente per il centro diurno e per il DH psichiatrico dal D.P.R. 7 aprile 1994. Quanto esposto in questa sede integra ciò che già è previsto dalla legge regionale 2 aprile 1995, n. 9.

- I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1 e A2, e per quanto di competenza in B, sono i seguenti:

Centro diurno

Si tratta essenzialmente di una struttura semiresidenziale con funzioni tecnico-riabilitative (compreso l'intervento farmacologico) tese a prevenire e contenere il ricovero.

Requisiti strutturali:

- Locali per attività prevalentemente di gruppo, in relazione alle attività specifiche previste nel centro Diurno, senza altre particolari connotazioni;

- Locale per colloqui/visite psichiatriche;

- Collocati in normale contesto residenziale urbano, per favorire i processi di socializzazione e l'utilizzo di spazi ed attività per il tempo libero esistenti nella comunità;

- Numero complessivo di locali e spazi in relazione alla popolazione servita.

Requisiti organizzativi:

- Presenza di personale medico-specialistico e di psicologi programmata o per fasce orarie;

- Apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana;

- Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 7 aprile 1994;

- Presenza di educatori professionali, personale infermieristico, istruttori in relazione alle attività previste.

Per ciascun utente, devono risultare: una valutazione globale della patologia e dei bisogni, la stesura di un progetto terapeutico individualizzato (obiettivi, interventi, tempi di verifica e di adeguamento; prevedibile durata della prestazione) devono essere specificate le modalità di rapporto con i familiari e con il curante che ha effettuato l'invio della struttura.

- Devono essere indicate le modalità con cui vengono garantite la continuità terapeutica e gli interventi in condizioni di emergenza-urgenza.

Day hospital psichiatrico

Il day hospital psichiatrico è una struttura semiresidenziale in cui vengono attuati programmi terapeutici e riabilitativi a breve e medio termine.

Requisiti strutturali:

- La tipologia del Day Hospital deve essere adattata ed integrata in rapporto alle specifiche funzioni ed alle caratteristiche operative e strutturali di cui al D.P.R. 7 aprile 1994;

- Locali e spazi in relazione alla popolazione servita.

Requisiti organizzativi:

- Apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana;

- Di norma ubicato in presidi territoriali extraospedalieri preferibilmente Centri di Salute Mentale o Centri Diurni, garantendo comunque: il riconoscimento formale dei posti letto equivalenti, l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative specifiche, ed il personale necessario;

- Collegamento funzionale con una struttura di ricovero e con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 7 aprile 1994;

- Presenza di personale medico ed infermieristico;

- Presenza di psicologi ed educatori professionali programmata o per fasce orarie;

- Per le strutture pubbliche: i tempi di apertura possono essere assicurati, complessivamente per le funzioni di assistenza semiresidenziale (CD e DH), anche presso sedi diverse nell'ambito del bacino di utenza servito.

D1.3

Presidi di tutela della salute mentale: Struttura residenziale psichiatrica

Esplica le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come indicato dal D.P.R. 7 aprile 1994, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei posti letto equivalenti, L.R. 3 aprile 1995, n. 9.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A1 e A2 e per quanto di competenza in B, sono i seguenti:

Requisiti strutturali:

- Numero complessivo locali e spazi, in relazione alla popolazione servita;

- Numero massimo dei posti 20;

- Per strutture fino a 10 posti letto, caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per il colloquio e per le riunioni;

- Per strutture oltre i 10 posti letto, i requisiti di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura) e 10;

- Collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione.

Requisiti organizzativi:

- Presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al D.P.R. 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie;

- Per strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: presenza di personale di assistenza nelle 24 ore;

- Per strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne;

- Per strutture residenziali socio-riabilitative a minore intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza per fasce orarie;

- Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 7 aprile 1994.

- Per ciascun utente, devono risultare: una valutazione globale della patologia e dei bisogni, la stesura di un progetto terapeutico individualizzato (obiettivi, interventi, tempi di verifica e di adeguamento, prevedibile durata della prestazione) devono essere specificate le modalità di rapporto con i familiari e con il medico curante che ha effettuato l'invio alla struttura.

- Devono essere indicate le modalità con cui vengono garantite la continuità terapeutica e gli interventi in condizioni di emergenza-urgenza.

- Le dimissioni di ex degenti degli Ospedali Psichiatrici, dismessi ai sensi della legge n. 724 del 1994 art. 3 comma 5, con prevalenti bisogni di assistenza psichiatrica (in relazione ad una patologia in atto o al livello di istituzionalizzazione), sono effettuate nelle strutture residenziali psichiatriche; le dimissioni di ex degenti con prevalenti bisogni di assistenza socio-sanitaria derivanti dall'età elevata, da condizioni di non autosufficienza, di disabilità sono effettuate in R.S.A.

D1.4

Strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti

- I requisiti organizzativi tecnologici e strutturali di presidi riabilitativi e educativo-assistenziali per tossicodipendenti sono definiti dall'Atto d'intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993, in riferimento al modello assistenziale adottato dalla Regione per l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1° marzo 1994 e P.S.R. n. 95 del 1997, L.R. n. 9 del 1995.

 

 

Allegato 2

Criteri e procedure per l'accreditamento

Criteri e procedure

a) Attivazione del processo di accreditamento

Le strutture pubbliche e private, nonché i soggetti esercenti una professione sanitaria e medica a carattere specialistico, anche in regime di associazione, che intendano erogare prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione all'interno o per conto del servizio sanitario regionale, devono essere in possesso della corrispondente autorizzazione sanitaria, rilasciata secondo la normativa vigente e del certificato di accreditamento, rilasciato secondo le procedure illustrate nel presente atto.

Il processo di accreditamento è eseguito dai Settori 60 e 61, per quanto di loro competenza, dell'Assessorato regionale alla Sanità, che riceve le domande e rilascia il certificato di accreditamento. L'Assessorato regionale alla Sanità si avvale di una Commissione regionale, che sarà all'uopo istituita con provvedimento della Giunta regionale, per le attività di raccolta di informazioni, istruttoria delle procedure, ispezioni, monitoraggio dei programmi di adeguamento, giudizio di accreditabilità, vigilanza successiva al rilascio del certificato di accreditamento. La Commissione regionale provvede a fornire ai Settori 60 e 61 dell'Assessorato alla Sanità tutte le informazioni richieste e comunque inerenti al corretto funzionamento del processo.

Per ottenere il certificato di accreditamento è necessario presentare una domanda all'Assessorato alla Sanità, precisando il tipo di attività che si intende erogare, allegando la prevista documentazione preliminare. Si veda a tale proposito il fac-simile di domanda allegato.

L'Assessorato regionale alla Sanità si avvale dei dipendenti dei Settori 60 e 61 e della Commissione regionale per svolgere l'istruttoria, basata su valutazione di documentazione e sulle risultanze ispettive. La Commissione regionale, per gli eventuali rilievi e verifiche, può avvalersi dei competenti servizi e unità operative delle aziende per i servizi sanitari e di esperti esterni.

Dopo la valutazione della documentazione e dei risultati dei sopralluoghi, ove si rilevino non conformità rispetto ai requisiti previsti, i soggetti richiedenti devono presentare programmi di adeguamento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate, comprendenti i tempi di realizzazione ed i sistemi per monitorare l'avanzamento dei lavori.

La constatazione da parte dell'Assessorato alla Sanità, di dati non veritieri, comporta il diniego del rilascio del certificato di accreditamento o la revoca dello stesso.

Il giudizio della Commissione regionale viene formulato in base alla valutazione documentaria, ai risultati delle visite ispettive ed alla congruità dei programmi di adeguamento per le non conformità. Tale giudizio può essere di tre tipi:

1) accreditabile a pieno titolo;

2) accreditabile con riserva;

3) non accreditabile.

Il giudizio formulato dalla Commissione regionale viene comunicato competenti settori dell'Assessorato che, valutata la conformità e completezza della procedura, provvedono al rilascio del certificato di accreditamento e alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti accreditati. I soggetti richiedenti l'accreditamento o già accreditati hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e documenti richiesti, nonché di rendersi disponibili alle attività di monitoraggio e di vigilanza, anche senza preavviso, che vengano decise nello svolgimento del programma.

L'accreditato con riserva deve dimostrare l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni e ne da comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità che, previo parere della Commissione, provvede al rilascio del certificato di accreditamento definitivo.

L'attività di vigilanza è effettuata dall'Assessorato regionale della Sanità, che può avvalersi delle competenti unità operative delle aziende sanitarie regionali, nonché di esperti qualificati, anche effettuando sopralluoghi di controllo senza preavviso. Il rifiuto dell'azienda a sottoporsi a tali sopralluoghi costituisce motivo per l'immediata sospensione dell'accreditamento.

Qualora l'Assessorato alla Sanità verifichi in qualsiasi momento la mancata corrispondenza ai requisiti, può revocare il certificato ovvero diffidare all'adeguamento ai requisiti entro termini stabiliti in relazione alle singole inadempienze, pena la revoca del certificato.

b) Tempi riconoscibili per l'adeguamento delle strutture

I termini di adeguamento delle strutture sono differenziati a seconda della tipologia dei requisiti richiesti:

- fino ad un anno per i requisiti organizzativi;

- fino a tre anni per i requisiti tecnologici;

- tempi massimi tre-cinque anni a seconda delle complessità per gli interventi strutturali ed impiantistici, ovvero per il totale rifacimento della struttura in altro luogo dello stesso Comune o nell'ambito del territorio di competenza dell'A.S.

I tempi massimi di adeguamento saranno chiaramente comunicati agli interessati che dovranno fornire le necessarie informazioni per il monitoraggio e la verifica delle diverse fasi di adeguamento.

c) Termini per la presentazione delle domande di accreditamento

Nella prima fase di applicazione delle procedure per l'accreditamento, tutte le strutture pubbliche e private (tramite il proprio titolare o il rappresentante legale) ed i professionisti che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale temporaneamente accreditati, ovvero autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie, devono presentare apposita istanza all'Assessorato alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

A regime le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento e saranno valutate secondo la data di presentazione delle stesse.

d) rinnovo del certificato

Il certificato di accreditamento ha durata in ogni caso non superiore a tre anni, e non è automaticamente rinnovabile.

Per il motivo del certificato deve essere seguita una procedura analoga a quella sopra descritta.

Nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato di accreditamento in vigore, l'azienda deve richiedere il rinnovo dell'accreditamento, segnalando le eventuali modifiche.

In caso di mancata presentazione della domanda nei termini previsti l'accreditamento si considera automaticamente decaduto.

Inoltrata la domanda di rinnovo, in attesa della verifica, lo status di accreditato persiste fino alla decisione finale della nuova istruttoria, che deve essere effettuata dall'Assessore regionale alla Sanità entro sei mesi dalla scadenza del precedente certificato di accreditamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac-simile di istanza di accreditamento 

 

Raccomandata A.R. 

 

 

All'Assessorato regionale alla Sanità 

 

Settore n. 

 

Via T. Campanella n. 97 

 

88100 CATANZARO 

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

 

il 

 

, residente a 

 

alla Via 

 

 

codice fiscale 

 

, titolare/legale rappresentante dello/a 

 

 

partita IVA 

 

 

con sede in 

 

Via 

 

n. 

 

 

Autorizzato/a alla erogazione delle seguenti attività sanitarie: 

 

 

 

 

 

 

con autorizzazione n. 

 

del 

 

rilasciata da 

 

 

 

 

Accreditato/a provvisoriamente  

SI 

 

 

NO 

 

(barrare la casella che interessa) 

 

visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto nella  

 

delibera della Giunta regionale 

n. 

 

del 

 

inoltra domanda intesa 

 

ad ottenere il certificato di accreditamento per le seguenti attività e/o branche specialistiche: 

 

Area prestazioni ambulatoriali: 

Direttore Sanitario (ove previsto) 

 

 

 

Responsabile medico 

 

 

 

 

 

Responsabile medico 

 

 

 

 

 

Responsabile medico 

 

 

 

 

 

Responsabile medico 

 

 

 

 

 

Responsabile medico 

 

 

Area di degenza: 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 8 comma V e seguenti, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

Dichiara 

 

 

 

 

 

 

 

a) di accettare il sistema di remunerazione tariffaria e della verifica e revisione di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, nonché del sistema di accordi contrattuali per la definizione dei volumi di attività attesi; 

b) di accettare e obbligarsi al rispetto delle procedure che regolano i rapporti con il S.S.N. e le A.S., in merito ai requisiti per l'accettazione dei pazienti, le procedure di fatturazione, i debiti informativi ed informatici e le altre disposizioni  

regionali disciplinanti la materia (D.G.R. n. 

 

del 

 

) 

 

Consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rilascia dichiarazioni menadi, dichiara inoltre: 

a) che la struttura ha conservato i requisiti previsti dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria concessa con 

atto n. 

 

del 

 

rilasciato da: 

 

; 

 

b) che la struttura, con riferimento alle vigenti norme nazionali, regionale, locali e, per la parte di competenza, a quelle internazionali, è in regola con le disposizioni in materia di: 

- protezione antisismica 

- protezione antincendio 

- protezione acustica 

- sicurezza elettrica e continuità elettrica 

- sicurezza anti-infortunistica 

- igiene nei luoghi di lavoro 

- protezione dalle radiazioni ionizzanti 

- eliminazione delle barriere architettoniche 

- smaltimento dei rifiuti 

- condizioni microclimatiche 

- impianti di distruzione di gas 

- materiali esplodenti.  

 

li 

 

 

 

 

 

 

Il titolare o legale rappresentante 

 

(timbro e firma) 

 

Documentazione da allegare all'istanza 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

copia autentica dell'autorizzazione; 

2) 

planimetria dei locali in scala 1/100 firmata dal tecnico, sulla quale dovrà essere evidenziata la specifica destinazione di ciascun locale, corredata dalla relazione tecnica; 

3) 

elenco delle dotazioni tecnologiche possedute; 

4) 

l'elenco del personale impiegato dal quale si rilevano: 

 

- dati anagrafici, residenza, codice fiscale; 

 

- qualifica professionale con allegata copia del titolo; 

 

- la posizione funzionante; 

 

- le ore settimanali prestate da ciascuno; 

 

- il nominativo del responsabile del sistema informativo aziendale; 

 

- il nominativo del responsabile del programma di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni; 

5) 

orario di apertura al pubblico e quello di attività; 

6) 

relazione a firma del richiedente e del responsabile sanitario nella quale sono esplicitati: 

 

- la missione; 

 

- le politiche complessive e l'indirizzo dato dalla direzione per la definizione dei campi prioritari e dei metodi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

 

- gli obiettivi; 

 

- l'organizzazione interna; 

 

- i livelli di responsabilità; 

 

- le modalità di erogazione del servizio; 

 

- le prestazioni e/o le attività erogate; 

 

- la tipologia ed il volume delle attività previste; 

 

- le modalità con cui si garantisce la continuità dell'assistenza in casi di urgenza; 

 

- i criteri e le modalità di accesso dell'utente; 

 

- le modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria; 

7) 

ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale (ove prevista); 

8) 

autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 

In caso di richiesta di accreditato avanzata da persona giuridica deve essere allegata altresì: 

1. 

copia autentica atto costitutivo, statuto ed eventuali atti successivi di variazione; 

2. 

certificati attestati l'iscrizione della persona giuridica alla Camera di Commercio e/o alla Cancelleria del Tribunale; 

3. 

certificazione o attestazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, recante la dicitura di cui all'art. 5 del D.L. 16 dicembre 1997, n. 486, rilasciata in data non anteriore a sei mesi. 

 

Per le richieste di strutture che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti deve essere inoltre allegata la seguente documentazione: 

1) - 

relazione dell'esperto qualificato addetto alla sorveglianza fisica; 

2) - 

dichiarazione di accettazione dell'incarico dell'esperto qualificato e dell'addetto alla sorveglianza fisica; 

3) - 

copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali; 

4) - 

autorizzazione della Commissione Provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.