§ 2.4.3 - L.R. 2 giugno 1980, n. 31.
Indennità ai presidenti e membri delle Giunte e dei Consigli delle comunità montane della Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:02/06/1980
Numero:31

§ 2.4.3 - L.R. 2 giugno 1980, n. 31. [1]

Indennità ai presidenti e membri delle Giunte e dei Consigli delle comunità montane della Calabria.

(B.U. n. 38 del 5 giugno 1980).

 

     Articolo unico.

     Ai consiglieri delle comunità montane costituite nella Regione spetta, per la partecipazione alle sedute dei Consigli, una indennità di presenza di importo pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consiglieri dei comuni con popolazione corrispondente a quella complessiva del territorio delle singole comunità montane.

     Ai suddetti consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute dei Consigli in conformità a quanto previsto in materia dalle leggi statali vigenti.

     Per i Presidenti ed i componenti delle Giunte delle comunità, ivi compresi i vice Presidenti, può essere deliberata dai Consigli un'indennità di carica. Detta indennità non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti rispettivamente per il sindaco e per gli assessori di comune avente popolazione uguale a quella del territorio delle singole comunità montane. L'indennità non è cumulabile con quella percepita per cariche elettive ricoperte presso altri enti pubblici, salva la corresponsione della differenza ove quest'ultima fosse di importo superiore.

     Ai Presidenti ed ai componenti delle Giunte spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute ai sensi del 2° comma del presente articolo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.