Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali e polizia locale |
Data: | 10/07/2007 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’art. 8, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, dopo le parole «a favore della montagna» sono inserite le seguenti parole «limitatamente alle parti che non siano in [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria |
§ 2.3.10 - L.R. 10 luglio 2007, n. 16.
Modifica alla Legge regionale 24 novembre 2006, n. 15.
(B.U. 16 luglio 2007, n. 13 - S.S. 18 luglio 2007, n. 2)
1. All’art. 8, comma 2, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.