Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 07/06/2010 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 5, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 “Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni − CORECOM” è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.2.34 - L.R. 7 giugno 2010, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 gennaio 2001, n. 2 e 26 febbraio 2010, n. 8.
(B.U. 1 giugno 2010, n. 10 - S.S. 11 giugno 2010, n. 2)
1. All’articolo 5, della
“4 bis. Il Presidente ed i membri del CORECOM-Calabria che non abbiano compiuto l’intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio”.
2. E' abrogato l’articolo 46 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.