Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 21/08/2007 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Composizione |
Art. 3. Durata in carica, costituzione e rinnovo |
Art. 4. Funzioni |
Art. 5. Elezione degli organi e funzionamento |
Art. 6. Dotazione organica |
Art. 7. Compenso e rimborso spese |
Art. 8. Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte |
Art. 9. Procedimento consultivo |
Art. 10. Programmazione |
Art. 11. Norme transitorie |
Art. 12. Norma finanziaria |
Art. 13. (Pubblicazione) |
§ 2.2.29 - L.R. 21 agosto 2007, n. 17. [1]
Istituzione Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro CREL – Art. 56 Statuto
(B.U. 16 agosto 2007, n. 15 - S.S. 29 agosto 2007, n. 5)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 56 dello Statuto, al fine di rendere sempre più efficaci i propri interventi in materia economica nonché rispondenti alle concrete esigenze del sistema socio-economico locale, istituisce il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, quale organismo di partecipazione e di consultazione delle rappresentanze sociali ed economiche della Calabria in ordine ad atti normativi, di programmazione e di indirizzo, nonché di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 2. Composizione
1. Il CREL ha sede presso il Consiglio regionale ed è costituito da:
a) cinque componenti designati dalle OO.SS. dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL;
b) otto componenti designati dalle diverse Associazioni e precisamente:
1) due in rappresentanza dei settori Industria e Artigianato;
2) due in rappresentanza dei settori Turismo e Commercio;
3) uno in rappresentanza del settore Agricoltura;
4) uno in rappresentanza dell’ABI regionale;
5) uno in rappresentanza delle cooperative sociali;
6) uno in rappresentanza dei consumatori;
c) uno in rappresentanza della Commissione regionale per le Pari Opportunità;
d) quattro in rappresentanza delle Università calabresi di cui uno in rappresentanza dell’Università per gli stranieri «Dante Alighieri»;
e) uno in rappresentanza della Unione delle Camere di Commercio della Calabria.
Art. 3. Durata in carica, costituzione e rinnovo
1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva al rinnovo elettorale.
2. Al fine di procedere alla costituzione del CREL, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio adotta apposito avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, dandone ampia diffusione negli organi d’informazione.
3. I rappresentanti di cui all’articolo 2 sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma, e sono scelti tra soggetti che rivestono incarichi direttivi di vertice.
Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio può individuare i rappresentanti delle stesse in seno al CREL sulla base delle designazioni pervenute, purché superiori ai due terzi delle designazioni previste e convoca la seduta di insediamento dello stesso.
5. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 per il loro rinnovo.
Art. 4. Funzioni
1. Il CREL esprime pareri al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale sulle proposte concernenti:
a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
b) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
c) gli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b).
2. Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).
3. Il CREL di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio e della Giunta può compiere studi, ricerche e redigere relazioni nelle materie di competenza.
4. Il CREL partecipa, su richiesta delle Commissioni consiliari, anche su impulso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro.
5. Il CREL presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale sulla propria attività.
Art. 5. Elezione degli organi e funzionamento
1. Il CREL, nella prima seduta, presieduta dal componente più anziano, elegge nel proprio seno, con votazioni separate, il Presidente e il Vicepresidente. Al Presidente spettano la legale rappresentanza del CREL, la convocazione delle riunioni e il compimento di tutti gli atti necessari al suo funzionamento.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione di uffici, servizi e delle attività in sezioni specializzate per materia, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal CREL, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro 60 giorni dall’insediamento.
3. Alle riunioni dell’assemblea del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori competenti, il Presidente del Consiglio regionale e i Consiglieri regionali.
4. Possono altresì partecipare su invito del medesimo organismo, rappresentanti delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, funzionari dell’Amministrazione regionale, rappresentanti di Enti ed Associazioni, pubblici e privati.
5. Le sedute del CREL sono pubbliche e le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
6. I pareri espressi dal CREL senza l’unanimità dei consensi, sono trasmessi con l’indicazione delle posizioni diverse emerse in seno alla discussione.
7. Il componente del CREL che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due volte consecutive alle seduta, decade automaticamente dall’incarico ed è sostituito con le procedure di cui al precedente articolo 3.
Art. 6. Dotazione organica
1. Il Consiglio regionale assicura le risorse e la struttura burocratica necessarie al funzionamento del CREL, mediante il ricorso al personale di cui alla Legge regionale n. 25/01, in deroga alle norme da questa previste, a copertura della dotazione organica scaturente dal regolamento di cui al precedente articolo 5.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del CREL e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente del CREL, dall’apporto di altre strutture del Consiglio regionale.
Art. 7. Compenso e rimborso spese
1. Al Presidente del CREL è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 40% della retribuzione corrisposta al Direttore Generale del Consiglio, al netto delle indennità accessorie a qualunque titolo attribuite.
2. Ai componenti del CREL di cui all’articolo 2, comma 1, è corrisposto un gettone di presenza pari ad Euro 200,00 per ogni seduta dell’organo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali. Le riunioni dell’organo non possono essere superiori a quattro sedute mensili.
Art. 8. Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte
1. Il CREL può chiedere l’intervento alle proprie sedute, previa comunicazione all’organo politico di riferimento, dei dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.
2. Alle riunioni del CREL, in relazione all’esame degli atti o delle questioni di competenza, possono essere invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori e i Consiglieri regionali.
3. Il CREL e il Consiglio delle Autonomie Locali possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Presidenti per l’esame di questioni di interesse comune.
Art. 9. Procedimento consultivo
1. Le proposte di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono trasmesse al CREL, dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all’assegnazione alle competenti Commissioni consiliari ed esprime il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino ad un massimo di trenta giorni.
3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano, in quanto applicabili, anche ai pareri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), e comma 2.
5. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi, compresa l’eventuale audizione di suoi rappresentanti alle sedute delle Commissioni, anche al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate.
Art. 10. Programmazione
1. Il CREL presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di Presidenza, verificata la compatibilità finanziaria, presenta per l’approvazione al Consiglio regionale, unitariamente al bilancio, il programma di attività del CREL.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il CREL invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. La relazione è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni per l’esame e l’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio stesso e/o della Giunta.
Art. 11. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione, la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 3, comma 2, è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. Norma finanziaria
1. Per l’esercizio delle funzioni proprie il CREL dispone della dotazione finanziaria prevista al capitolo 9, articolo 4 del bilancio del Consiglio regionale, denominato «Finanziamento del Consiglio regionale economia e lavoro art. 56 Statuto».
Art. 13. (Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della