§ 2.2.11 - L.R. 19 aprile 1983, n. 16.
Stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Soggiorno e Turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:19/04/1983
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Nelle more della riorganizzazione del settore turistico della Regione Calabria, al personale dipendente degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo [...]
Art. 2.      I Consigli di amministrazione degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Calabria provvederanno all'inquadramento del personale di cui alla [...]
Art. 3.      Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Soggiorno e Turismo in possesso [...]
Art. 4.      I livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono ogni emolumento di carattere continuativo percepito in aggiunta alla retribuzione tabellare, fatta eccezione della indennità [...]
Art. 5.      I dipendenti sono iscritti alle stesse casse ed istituti di previdenza ed assistenza del personale dipendente della Regione Calabria.
Art. 6.  (Commissione per l'inquadramento del personale di ruolo e a tempo indeterminato).
Art. 7.      Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli EPT e delle Aziende che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, si intende abrogata.
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Cura Soggiorno e [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.11 - L.R. 19 aprile 1983, n. 16. [1]

Stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Soggiorno e Turismo.

(B.U. n. 31 del 27 aprile 1983).

 

Art. 1.

     Nelle more della riorganizzazione del settore turistico della Regione Calabria, al personale dipendente degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo operanti nella regione viene applicato il trattamento giuridico ed economico spettante al personale regionale e sarà esteso ogni accordo nazionale applicato nei confronti del personale dipendente della Regione Calabria.

     La decorrenza del trattamento economico è fissata al primo gennaio 1982.

 

     Art. 2.

     I Consigli di amministrazione degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Calabria provvederanno all'inquadramento del personale di cui alla tabella «A» di ruolo, d'ufficio, anche in soprannumero, con decorrenza 1° ottobre 1978, nella posizione giuridica individuale di cui ai livelli funzionali ed ai criteri di corrispondenza previsti dall'allegata tabella «B», previa applicazione, con decorrenza 30 settembre 1978, della posizione giuridico- economica di cui alla allegata tabella «C».

 

     Art. 3.

     Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Soggiorno e Turismo in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego ad eccezione del limite massimo di età e che abbia prestato almeno tre anni di servizio nell'Ente e nell'Azienda, è inquadrato d'ufficio, anche in soprannumero, con decorrenza 1° febbraio 1981 in uno dei livelli funzionali e relativo trattamento economico di cui alla tabella «B» allegata alla presente legge e fino al livello massimo di istruttore, tenuto conto del titolo di studio e delle mansioni svolte presso l'Ente o l'Azienda, risultanti, queste ultime, dai contratti di assunzione o da altri atti formali.

     Il servizio presso l'Ente o l'Azienda a tempo indeterminato, ai soli fini della ricostruzione economica, viene valutato al 75 per cento.

 

     Art. 4.

     I livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono ogni emolumento di carattere continuativo percepito in aggiunta alla retribuzione tabellare, fatta eccezione della indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia e 13° mensilità.

 

     Art. 5.

     I dipendenti sono iscritti alle stesse casse ed istituti di previdenza ed assistenza del personale dipendente della Regione Calabria.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti Provinciali del Turismo e le Aziende di Cura Soggiorno e Turismo della Regione Calabria cessano i rapporti previdenziali in atto e gli Enti e le Aziende debbono estinguere le polizze accese presso l'INA, il quale istituto corrisponde al personale assicurato, tramite gli Enti e le Aziende medesimi, le somme dovute, sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini di previdenza.

     Parimenti gli Enti e le Aziende debbono estinguere i conti individuali posti in essere ai fini del trattamento di fine servizio e corrispondere ai dipendenti previo aggiornamento dei conti stessi alla data di estinzione, le somme dovute.

     Nelle more del perfezionamento della ricostruzione delle singole posizioni assicurative presso la cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) l'Ente e l'Azienda garantisce e liquida a titolo di acconto al dipendente un trattamento complessivo di pensione non inferiore ai 9/10 di quanto la suddetta cassa pensioni dovrebbe corrispondere, a parità di servizio, ai propri iscritti.

 

     Art. 6. (Commissione per l'inquadramento del personale di ruolo e a tempo indeterminato).

     Il Consiglio di amministrazione dell'Ente e dell'Azienda nomina la commissione per l'inquadramento del personale di ruolo e a tempo indeterminato.

     Detta commissione è composta da:

     - Presidente dell'Ente o dell'Azienda;

     - due Consiglieri dell'Ente o dell'Azienda;

     - un dirigente di settore dell'assessorato regionale al turismo;

     - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente o nell'Azienda;

     - un dipendente dell'Ente o dell'Azienda eletto dal personale.

     Fungerà dal Segretario un dipendente dell'Ente o dell'Azienda.

 

     Art. 7.

     Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli EPT e delle Aziende che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, si intende abrogata.

     Gli Enti e le Aziende interessati provvederanno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche ed integrazioni dei predetti regolamenti.

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Cura Soggiorno e Turismo.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

                                TABELLA «A»

 

Organico degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di

                         Cura Soggiorno e Turismo

 

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                                  E.P.T.     E.P.T.     E.P.T.

                                CATANZARO   COSENZA   REGGIO CAL.

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Dirigente                           2          2           2

Esperto                             2          2           2

Istruttore                          3          3           3

Collaboratore                      12         12          12

Appl. Oper. Special.               20         20          20

Operatore Qualific.                10         10          10

Commesso                            7          7           7

Ausiliario                          4          4           4

                                   60         60          60

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                             Aziende Autonome

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                   Reggio  Crotone  Roverato  Vibo     Guardia

                  Calabria                  Valentia Piemontese

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Dirigente             1        1         1        1        1

Esperto               2        1         1        1        1

Istruttore            3        2         1        1        1

Collaboratore        10        7         6        6        3

Appl. Oper. Special. 18       12         8        6        5

Operatore Qualific.   8        5         6        5        3

Commesso              8        4         4        3        2

Ausiliario            5        3         3        2        2

                     55       35        30       25       18

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                                TABELLA «B»

 

   Tabella di corrispondenza tra qualifiche funzionali di cui alla legge

regionale 28-3-1975, n. 9 e livelli funzionali, parametri e stipendi di cui

                   alla legge regionale 30-5-1980 n. 15.

 

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Qualifiche funzionali    Nuovi livelli   Parametro    Stipendio

di cui alla tabella C    corrispondenti             annuo iniziale

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Dirigente di settore      Dirigente         333       5.994.000

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Funzionario con 3 anni

di servizio alla data

del 1° ottobre 1978       Esperto           220       3.960.000

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Funzionario con meno di

tre anni di servizio

alla data del 1° ottobre

1978 e collaboratore

proveniente dalla qualifica

terminale della carriera

di concetto secondo

l'ordinamento dello

Stato                    Istruttore         178       3.204.000

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Collaboratore non com-

preso nel precedente

punto o assistente

proveniente dalla

qualifica terminale

della carriera esecutiva

secondo l'ordinamento

dello Stato             Collaboratore       167       4.140.000

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Assistente non compreso

nel precedente punto    Applicato-Operatore

                          specializzato     142       3.872.000

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Agente tecnico          Operatore

                        qualificato         130       2.340.000

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Commesso                Commesso            116       2.088.000

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Ausiliario              Ausiliario          110       1.800.000

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[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 5 aprile 2008, n. 8.