§ 2.2.7 - L.R. 24 marzo 1982, n. 9.
Gestione dello stabilimento per la lavorazione del legno di Bovalino.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:24/03/1982
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Con la presente legge la Regione Calabria detta norme per assicurare una più organica ed economica gestione dell'opificio «Bricà» di Bovalino Marina trasferito dallo Stato alla Regione in forza [...]
Art. 2.      La gestione del settore agricolo di prima lavorazione del legno dell'opificio «Bricà» di Bovalino è affidata, nelle more dell'emanazione della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per attuare i compiti di cui all'art. 2 si utilizza tutto il personale comunque attualmente in servizio nei ruoli e nelle qualifiche da ciascuno posseduti, previo inserimento in apposito ruolo [...]
Art. 5.      Agli operai comunque in servizio alla data del 30 dicembre 1980 ed ancora in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e che facciano esplicita richiesta di esodo anticipato [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la cui spesa ammonta a lire un miliardo, si farà fronte con lo stanziamento, che in sede di approvazione di bilancio, verrà [...]


§ 2.2.7 - L.R. 24 marzo 1982, n. 9.

Gestione dello stabilimento per la lavorazione del legno di Bovalino.

(B.U. n. 21 del 29 marzo 1982).

 

Art. 1.

     Con la presente legge la Regione Calabria detta norme per assicurare una più organica ed economica gestione dell'opificio «Bricà» di Bovalino Marina trasferito dallo Stato alla Regione in forza del D.M. 30 aprile 1975 emanato ai sensi della legge 16 maggio 1970, numero 281.

 

     Art. 2.

     La gestione del settore agricolo di prima lavorazione del legno dell'opificio «Bricà» di Bovalino è affidata, nelle more dell'emanazione della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, all'Azienda Foreste Demaniali regionale con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 10.

 

     Art. 3. [1]

     La gestione del settore industriale della trasformazione del legno dell'opificio di Bovalino Marina è affidato dalla Giunta regionale ad Ente strumentale della Regione e/o Imprese e/o Consorzi di Imprese, a seguito di presentazione di un proprio piano gestionale-occupazionale. L'affidamento a privati dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica.

 

     Art. 4.

     Per attuare i compiti di cui all'art. 2 si utilizza tutto il personale comunque attualmente in servizio nei ruoli e nelle qualifiche da ciascuno posseduti, previo inserimento in apposito ruolo regionale ad esaurimento a norma dell'art. 70 dello Statuto regionale, conservando quindi il rapporto di lavoro e mantenendo i benefici acquisiti.

 

     Art. 5.

     Agli operai comunque in servizio alla data del 30 dicembre 1980 ed ancora in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e che facciano esplicita richiesta di esodo anticipato volontario, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, viene riconosciuto un abbuono fino a cinque anni della quiescenza.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la cui spesa ammonta a lire un miliardo, si farà fronte con lo stanziamento, che in sede di approvazione di bilancio, verrà opportunamente previsto sul capitolo 1003101 del bilancio regionale per gli anni 1982 e seguenti.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 21 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.