§ 2.1.108 - R.R. 10 maggio 2010, n. 8.
Istituzione dell’Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/05/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1. È istituito l’Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria, come struttura di diretta collaborazione della Giunta medesima
Art. 2. L’Ufficio legislativo della Giunta regionale si compone di un Capo Ufficio legislativo, di un dirigente di settore, di una struttura ausiliaria analoga alla segreteria dei Dipartimenti e di un numero [...]
Art. 3. L’incarico di capo dell’Ufficio legislativo, di durata triennale, è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di direttore generale per [...]
Art. 4. L’Ufficio legislativo, se richiesto dalla Giunta regionale, anche per il tramite del Segretario della stessa, con l’ausilio dei Dipartimenti ed avvalendosi dell’Avvocatura regionale e/o degli altri [...]
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di effettiva costituzione dell’Ufficio legislativo è abrogata e comunque [...]


§ 2.1.108 - R.R. 10 maggio 2010, n. 8.

Istituzione dell’Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria.

(B.U. 17 maggio 2010, n. 9)

 

Art. 1.

È istituito l’Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria, come struttura di diretta collaborazione della Giunta medesima.

 

     Art. 2.

L’Ufficio legislativo della Giunta regionale si compone di un Capo Ufficio legislativo, di un dirigente di settore, di una struttura ausiliaria analoga alla segreteria dei Dipartimenti e di un numero di unità di personale di norma pari a cinque che, su richiesta nominativa del Capo Ufficio legislativo, possono anche essere temporalmente distaccate da altri Uffici regionali, conservando la posizione giuridica ed economica in essere.

 

     Art. 3.

L’incarico di capo dell’Ufficio legislativo, di durata triennale, è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di direttore generale per almeno tre anni, ovvero, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad un soggetto con qualifica dirigenziale di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore giuridico-legislativo, che abbia effettivamente svolto funzioni per almeno quindici anni in organismi, enti o aziende, pubblici o privati, ovvero infine ad un soggetto appartenente ai ruoli della docenza universitaria, delle Magistrature o dell’Avvocatura dello Stato, con anzianità, anche cumulativa nei vari ruoli, almeno quindicennale, autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza. È in ogni caso richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza. Spetta al Presidente alla Giunta regionale la valutazione sui risultati annualmente conseguiti dal Capo dell’Ufficio legislativo, alla stregua delle funzioni indicate nel presente Regolamento.

 

     Art. 4.

L’Ufficio legislativo, se richiesto dalla Giunta regionale, anche per il tramite del Segretario della stessa, con l’ausilio dei Dipartimenti ed avvalendosi dell’Avvocatura regionale e/o degli altri organismi di consulenza della Giunta medesima:

a) coordina l’istruttoria dell’iniziativa legislativa e la redazione tecnico-formale dei testi unici;

b) procede, sulla base degli elementi forniti dai dirigenti generali dei Dipartimenti, all’istruttoria degli emendamenti relativi ai progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale;

c) cura, nell’ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualifica dei testi normativi e degli emendamenti della Giunta regionale, anche con riferimento all’omogeneità e chiarezza della formulazione, all’efficacia per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti, nonchè all’attuazione delle metodologie in tema di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

d) verifica le relazioni e le analisi appositamente predisposte a corredo delle iniziative legislative della Giunta regionale;

e) coordina il processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonchè i procediementi sulle procedure di infrazione avviate dall’Unione europea;

f) verifica le relazioni predisposte per il Consiglio regionale e la Sezione per il controllo della Corte dei Conti;

g) coordina l’istruttoria relativa all’iniziativa regolamentare della Giunta regionale;

h) sovrintende al contezioso costituzionale, coordinando l’istruttoria delle questioni di costituzionalità e curando i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Avvocatura dello Stato;

i) cura i rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, relativamente alle questioni regionali;

l) coordina gli adempimenti preliminari per l’espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo presso le Conferenze Stato-Regioni e delle Regioni;

m) cura i rapporti con le analoghe strutture a livello comunitario, nazionale e regionale;

n) svolge attività di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell’ambito delle proprie competenze, dal Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dai Sottosegretari alla Presidenza, anche in ordine a questioni che dovessero essere poste dal Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di effettiva costituzione dell’Ufficio legislativo è abrogata e comunque cessa di avere efficacia ogni disposizione incompatibile con quelle del presente Regolamento. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.