§ 2.1.98 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 43.
Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro degli operai del comparto agricolo dell’ARSSA.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/12/2008
Numero:43


Sommario
Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell’anno 2008, è trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli operai dell’ARSSA addetti ai [...]
Art. 2. 1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo precedente, l’ARSSA è autorizzata a far proseguire nell’anno in corso il rapporto di lavoro fino al conseguimento delle 181 giornate lavorative [...]
Art. 3. 1. Al personale di cui alla presente legge, a seguito della stabilizzazione, continueranno ad essere applicate le norme del C.C.N.L. - comparto agricoltura e turistico – alberghiero. I lavoratori non [...]
Art. 4. 1. Il datore di lavoro provvederà ad attivare gli ammortizzatori sociali, se e in quanto attivabili, oltre a fare ricorso, nel primo triennio, al disposto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, [...]
Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge determinati in euro 340.047,00 annui per il triennio 2008-2010, si farà fronte mediante incremento di pari importo del capitolo 5122206 - [...]
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.98 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 43.

Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro degli operai del comparto agricolo dell’ARSSA.

(B.U. 16 dicembre 2008, n. 24 - S.S. 30 dicembre 2008, n. 3)

 

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell’anno 2008, è trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli operai dell’ARSSA addetti ai Centri Sperimentali, dei prati pascolo, di Concio - Pidocchielle e del Centro Florens, assunti con contratto di diritto privato, comparto agricolo e turistico - alberghiero.

 

     Art. 2.

1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo precedente, l’ARSSA è autorizzata a far proseguire nell’anno in corso il rapporto di lavoro fino al conseguimento delle 181 giornate lavorative necessarie per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

     Art. 3.

1. Al personale di cui alla presente legge, a seguito della stabilizzazione, continueranno ad essere applicate le norme del C.C.N.L. - comparto agricoltura e turistico – alberghiero. I lavoratori non potranno, in alcun modo, essere inquadrati o trasferiti nei ruoli dell’ente.

 

     Art. 4.

1. Il datore di lavoro provvederà ad attivare gli ammortizzatori sociali, se e in quanto attivabili, oltre a fare ricorso, nel primo triennio, al disposto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 539.

 

     Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge determinati in euro 340.047,00 annui per il triennio 2008-2010, si farà fronte mediante incremento di pari importo del capitolo 5122206 - UPB 2.2.04.03.02 del bilancio regionale.

 

2. Per le annualità successive al 2010 la copertura degli oneri relativi, ammontanti ad euro 1.207.224,67, ovvero la minore somma derivante dall’esodo di tale personale, sarà garantita con l’approvazione del bilancio di previsione annuale della Giunta regionale.

 

     Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono espressamente abrogate tutte le altre norme in contrasto.