Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 14/08/2008 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’art. 9, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, le parole «anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,» sono così sostituite: «sono assegnati dalla Giunta [...] |
§ 2.1.96 - L.R. 14 agosto 2008, n. 27.
Modifica dell’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 ed ulteriori disposizioni di carattere normativo.
(B.U. 16 agosto 2008, n. 16 - S.S. 18 agosto 2008, n. 1)
1. All’art. 9, comma 2, della
2. Dopo le parole «attività formativa» sono aggiunte le parole «organizzato dalla Giunta regionale».
3. È aggiunto il seguente ultimo periodo: «Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell’orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta».
4. Il comma 3 è soppresso.
5. [I dipendenti regionali ex LPU-LSU, stabilizzati con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato a 24 ore settimanali con la qualifica B1, saranno utilizzati nelle sedi occupate al momento della stipula del contratto fino a quando il contratto di lavoro non verrà portato a 36 ore settimanali, nell’ambito di una organica riorganizzazione del personale regionale. L’eventuale trasferimento potrà avvenire solo su domanda dei lavoratori interessati] [1].
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della